Sentenza 13 dicembre 2006
Massime • 1
È configurabile il delitto di bigamia nei confronti di persona che abbia contratto matrimonio all'estero con cittadino straniero, non rilevando, in contrario, la nazionalità del coniuge, né l'ignoranza della legge extrapenale, integrativa del precetto penale, che regola la validità del matrimonio.
Commentario • 1
- 1. Matrimonio all'estero: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 17 agosto 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2006, n. 9743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9743 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 13/12/2006
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1601
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 20416/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL SA, n. 09.11.1966;
avverso la sentenza emessa il giorno 14.02.2005 dalla Corte d'appello di Messina;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con sentenza in data 13.02.2001 il Tribunale di Messina dichiarava UL SA colpevole del reato di bigamia ex art. 556 c.p. (primo matrimonio contratto in Australia il 04.06.1988, secondo matrimonio contratto in Italia il 16.06.1994, anteriormente allo scioglimento del primo, avvenuto con sentenza passata in giudicato il 02.04.1996). Con sentenza del 14/02/2005 la Corte d'appello di Messina confermava la pronuncia del Tribunale.
Propone ricorso l'imputato, deducendo:
1)- che il primo matrimonio contratto in Australia non aveva valore in Italia, posto che l'art. 115 cod. civ. si applica solo se i coniugi sono entrambi italiani, mentre nella specie la donna presa in sposa dal prevenuto era australiana;
2)- che, in ogni caso, mancherebbe nella specie la coscienza della validità del primo matrimonio;
3)- che dovevano essergli concesse le attenuanti generiche. DIRITTO
Il ricorso è infondato.
A sensi, invero, dell'art. 115 cod. civ. il matrimonio contratto da un cittadino italiano all'estero anche con persona straniera, secondo le forme ivi stabilite, ha piena e immediata validità in Italia (Cass. civ. 569/1975, 3599/1990, 9578/1993, 10351/1998). L'ignoranza della legge extrapenale regolante la validità di matrimonio è integrativa del precetto penale di cui all'art. 556 c.p. e non può, quindi, essere invocata come scusante. L'importanza del passo che si compie quando ci si sposa implica poi che ogni cittadino si informi diligentemente al riguardo, onde non può esservi spazio per l'invocazione della buona fede ex art. 5 c.p.. Il diniego delle attenuanti generiche è stato logicamente motivato col riferimento ai precedenti penali.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2007