Sentenza 27 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/2001, n. 6145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6145 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2001 |
Testo completo
REPUB 6145/01 Aula 'A' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 8460/98 Cron..13401 - Rel. Consigliere MILEO Dott. Vincenzo Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO Consigliere Rep. FOGLIA Consigliere Ud. 22/12/00 Dott. Raffaele D'AGOSTINO Consigliere Dott. Giancarlo ha pronunciato la seguente 04 SE N TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro thiles tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
RE TA QUALE PADRE ESERCENTE LA PATRIA POTESTA' SUL MINORE RE NI, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA UGO OJETTI 350, presso lo studio dell'avvocato MACCARONE GIUSEPPE, e da ultimo 2000 d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI 5649 CASSAZIONE, che lo rappresenta e difende, giusta -1- delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 8820/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 05/05/97 R.G.N. 53768/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso e per l'inammissibilità del primo motivo thiles -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 16.9.1995 il Ministero dell'Interno proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Roma in data 22.5.1995, con la quale stato condannato alla esso Ministero era corresponsione, in favore di EL TT ed a decorrere dall'1.11.87, della indennità di accompagnamento, con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme spettanti. Lamentava il ricorrente, tra l'altro e per la parte che ancora interessa in questa sede, che erroneamente in prime cure era stato riconosciuto il cumulo dei predetti accessori anche con che, ES riferimento alle prestazioni assistenziali;
inoltre, detto cumulo era stato accordato senza tener conto del disposto di cui all'art. 16, comma 6°, legge n. 412/1991 in tema di alternatività dei richiamati accessori a decorrere dall'entrata in vigore della legge medesima, secondo le regole ivi precisate. Con decisione del 5 maggio 1997 il Tribunale di Roma, adito in sede di impugnazione, riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, condannando il Ministero alla corresponsione in favore dell'appellata, in via cumulativa, degli 3 accessori menzionati sui ratei della prestazione entro il 31.12.94, maturati nonché della rivalutazione monetaria o degli interessi legali, da calcolare in via alternativa ai sensi dell'art. 16, comma 36°, legge n. 724/94, per i ratei maturati a decorrere dal 1° gennaio 1995. Ritenevano, tra l'altro, i giudici di merito che a siffatte conclusioni era lecito pervenire sulla base della nuova normativa cennata, di cui alla legge n. 724/94 e anche con riferimento alla sentenza Corte Cost. n. 196/93 in subiecta materia. Avverso tale sentenza il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo ad un solo ES motivo articolato in triplice direzione;
resiste la EL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 412, 16, comma 6°, della legge 30 dicembre 1991 n. nonché, in via subordinata, anche dell'art. 1224 Codice Civile, con riferimento all'art. 360, commi 1 e 3 (rectius: nn. 1 e 3), cod. proc. civile. Articola la censura in triplice direzione, deducendo che, erroneamente, il Tribunale ha ritenuto la inapplicabilità dell'art. 16 legge n. 412/91, in tema di alternatività degli accessori relativi agli interessi e rivalutazione della sorte capitale liquidata, ai crediti di natura assistenziale correlati alla indennità di accompagnamento, limitandone l'ambito di applicazione ai soli crediti di natura previdenziale;
laddove, nell'ipotesi predetta, una simile discrasia comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai due tipi di credito, come già evidenziato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 196/93; che, in caso contrario, detti crediti sarebbero comunque disciplinati dall'art. 1224 C.C., afferendo a ES crediti di valuta, con la conseguenza che, a decorrere dal 1°.1.1992, sarebbero dovuti soltanto gli interessi legali sui ratei maturati dopo tale data;
che del pari erronea è da ritenersi la pronuncia dei giudici di merito quanto all'applicabilità dell'art. 16 menzionato con riferimento alla decorrenza della fattispecie costitutiva della prestazione assistenziale nel suo complesso, mentre occorre far capo alla maturazione dei singoli ratei, si che la disciplina non concerne i ratei maturati prima del 31 dicembre 1991, la cui mora si protragga oltre il suddetto termine. La censura è parzialmente fondata. La prima doglianza è da ritenere inammissibile, in quanto il Tribunale, contrariamente alle deduzioni del ricorrente, ha concluso per l'applicabilità del ripetuto art. 16 legge n. 412/91, in tema di alternatività di accessori, anche ai crediti di natura assistenziale, in tal modo allineandosi al dictum della sentenza della Corte Costituzionale n. 196/1993, che ha fissato tale principio in modo uniforme a quello afferente previdenziali. Di guisa che, sotto ai crediti questo profilo, il Ministero difetta palesemente di MI interesse ad impugnare, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civile, e dunque al riguardo si impone la declaratoria nel senso che precede. Ne consegue, poi, che il secondo rilievo, concernente la disciplina di cui all'art. 1224 C.C., siccome connesso direttamente al primo e ad subordinato, è da considerarsi assorbito, esso posto che il primo, per quanto precede, non ha ragion d'essere, atteso il riferito riconoscimento della parificazione come esposto nella delibazione della relativa doglianza. Merita, invece, accoglimento la terza prospettazione, sotto il generico profilo dei limiti temporali di applicazione del cennato art. 16. Ed invero, va anzitutto premesso che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, i quali sono incorsi in una distorta applicazione della legge n. 724/94 estendendone l'ambito di efficacia anche agli accessori inerenti ai crediti previdenziali ed assistenziali, e disponendone il cumulo in relazione ai ratei della sorte capitale maturati prima del 31.12.1994 (ex art. 22, comma 36), nonché l'applicazione alternativa per quelli maturati a decorrere dal 1° Kiles gennaio 1995, detta normativa afferisce ai rapporti di lavoro di diritto privato, come indirettamente si evince dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 0459/2000. Ciò posto, ne consegue che, a contrariis, per la materia oggetto di controversia detta disciplina non trova applicazione, di guisa che la stessa va regolata ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo il quale l'Ente debitore è tenuto al pagamento, in favore dell'avente diritto, della maggior somma tra interessi e rivalutazione sui ratei delle 7 prestazioni maturati a decorrere dal 31 dicembre 1991, fermo restando il cumulo dei predetti accessori per quelli maturati anteriormente a tale data. Per l'effetto, ed in accoglimento del ricorso per quanto di ragione, la sentenza impugnata va cassata, con decisione nel merito nel senso che precede, non occorrendo nella specie ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. Vanno confermate le statuizioni dei giudici di primo e secondo grado quanto alle spese dei rispettivi giudizi, mentre, per quelle concernenti il presente giudizio di legittimità, ricorrono M iles giusti motivi per la declaratoria di compensazione tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento, in favore della originaria ricorrente, della maggior somma tra interessi e rivalutazione sui ratei delle prestazioni maturati a decorrere dal 31.12.1991. Conferma le statuizioni dei giudizi di primo e secondo grado sulle spese relative ai rispettivi giudizi e dichiara compensate tra le parti quelle del presente giudizio di cassazione. Roma 22 dicembre 2000. 11 Presidente: Vincenzo Tresse II Cons. estensore: Vinar Res JL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Oggi, 27 APR. 2001 IL COLLABORAT DI CANCELLERI ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533