Sentenza 18 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/2003, n. 3969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3969 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
0 39 69 / 03 RE CORTE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.13636/00 Dott. Giovanni OLLA Presidente 8062 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore Cron. мно Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Rep. Dott. Renato RORDORF Consigliere Od. 22/11/02 DI AMATO ConsigliereDott. Sergio ha pronunciato la seguente: OGGETTO:impugna zione lodo aribtrale SE N TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO LAVORI PUBBLICI, in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 1'Avvocatura generale dello Stato, che 10 rappresenta e difende per legge;
ricorrente
contro
SILO IMPIANTI INDUSTRIALI s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. sig. Ettore Farinelli, el.te dom.ta in Roma, via Zara 16, presso l'avv.Michele De Cilla, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
H controricorrente 2131 1 2002 Cal avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1878 del 14.04/30.05.00. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/02 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito l'avv. Nicola Marcone, con delega, per la controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, che ha concluso per l'accoglimento; Svolgimento del processo Con sentenza 14.04/30.05.00 la Corte d'appello di Roma dichiarava inammissibile la impugnazione proposta dal Ministero dei Lavori Pubblici avverso il lodo reso in Roma il 9 febbraio/27 maggio 1998 nella vertenza tra Ministero Lavori Pubblici -Provveditorato alle Opere Pubbliche del Lazio e s.r.l. Sirio Impianti Industriali, ritenendo che, in forza dell'art.
1.3 d.lg. 18.01.1945 n.16 la rappresentanza giuridica del Ministero dei Lavori pubblici affidata ai Provveditori alle opere pubbliche nell'esercizio delle loro attribuzioni comportasse la legittimazione esclusiva del Provveditorato, al quale, nell'esercizio delle sue attribuzioni, risaliva il bando di gara, la stipula del contratto, la scelta del terzo arbitro e la partecipazione al giudizio arbitrale. Contro la sentenza, con atto notificato il 21.06.00, ha proposto ricorso il Ministro dei LL.PP. rappresentato dalla Avvocatura Generale dello Stato, censurando la sentenza per violazione dell'art. 8 dlg 16/45, degli artt. 75 e 81 cpc, nonché per vizio di motivazione. 2 Caf Resiste, con controricorso notificato il 19.07.00, la Silo Impianti Industriali s.r.l. Motivi della decisione Assume l'Avvocatura che la sentenza impugnata è viziata per violazione dell'art. 8 del decreto luogotenenziale 18.01.1945 n. 16 nochè degli artt. 75 e 81 cpc;
è, inoltre, priva o contraddittoria nella motivazione. Il potere di rappresentanza giuridica che la norma attribuisce al Provveditore lo affianca al rappresentato, ma non priva quest'ultimo del potere di gestione, così come del resto avviene nella rappresentanza volontaria. D'altra parte, poiché il Provveditorato è organo del Ministero dei Lavori Pubblici, il Ministero rimane il solo titolare delle situazioni giuridiche gestite dal Provveditorato e, infine, del giudizio arbitrale è stato parte il Ministero, dal momento che gli atti del procedimento ed il lodo sono intestati al Ministero dei Lavori Pubblici-Provveditorato alle Opere Pubbliche del Lazio. Il ricorso è fondato e va accolto. Come risulta dalla intestazione della sentenza impugnata, il lodo arbitrale fu emesso "tra la Silo Impianti Industriali e Ministero Lavori Pubblici Provveditorato alle Opere pubbliche del Lazio"; la circostanza che il Ministero ricorrente sottolinea, è confermata dal controricorrente e, per tabulas, dall'atto di diffida con cui venne introdotto il giudizio arbitrale, rivolto al Ministero dei Lavori Pubblici e non al Provveditorato: perciò, il Provveditorato non agi per competenza propria (quand'anche zone di competenza propria siano attribuite dall'art. 1 del dpr 1534/55),ma in nome del Ministero: la sentenza va quindi annullata e la causa rinviata ad altra Caf. sezione della C.d.A. di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, anche per le spese. Roma, 22 novembre 2002 П Presidente from A IhCons. est. AL CANCELLIERE Someuro Marxalup Domenicy CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2am.. Deputac 18 MAR 2010 L CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione a debito presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 -il - 9. APR. 2003. al n. 2331 Mod. 9 Art. 2331 Camp. (€139,44) apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°116 del 30/5/2002) IL DIRETTORE DI CANCELLERIA (F. Filippi Scarpino) Caf