Sentenza 27 agosto 2003
Massime • 1
È inammissibile la ricusazione rivolta contro tutti i giudici appartenenti al medesimo ufficio giudiziario, posto che detto istituto, essendo finalizzato alla concreta attuazione del principio di imparzialità, opera esclusivamente nei confronti del giudice concretamente designato alla trattazione della causa in presenza delle tassative ipotesi previste dal legislatore ed è, come tale, insuscettibile di essere piegato a perseguire una funzione meramente preventiva e di essere quindi utilizzato allorché il giudice ricusato non sia attualmente investito dello "ius dicere" in relazione alla causa di cui l'istante è parte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/08/2003, n. 12525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12525 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA UC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRONTO 32, presso l'avvocato GIULIO MUNDULA, rappresentato e difeso dall'avvocato VITTORIO GOBBI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA PIACENZA;
- intimata -
avverso il provvedimento del Tribunale di PIACENZA, emesso il 07/04/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/2003 dal Consigliere Dott. Gianfranco GILARDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con raccomandata spedita il 22 marzo 1999 UC TA proponeva ricorso al Prefetto di Piacenza avverso il verbale n. S24620 notificatogli mediante servizio postale il 21 gennaio 1999. Il ricorso veniva dichiarato irricevibile con provvedimento del 1 giugno 1999 ed il TA ricorreva al Tribunale di Piacenza ai sensi dell'art. 205 d.lgs. n. 285/92 e dell'art. 22 della l. n. 689/1981. Con altro ricorso, depositato il 4 ottobre 1999, egli si opponeva poi al provvedimento con il quale il Prefetto di Piacenza aveva disposto, in via provvisoria e cautelare, la sospensione della patente per un periodo di quindici giorni, e ciò in relazione al reato di lesioni colpose connesso alla violazione dell'art. 154 C.d.S. contestato dalla polizia municipale di Piacenza con il verbale più sopra citato.
Per entrambe le opposizioni il giudice istruttore designato del Tribunale di Piacenza fissava l'udienza di comparizione per il giorno 11 febbraio 2000, alle h. 9.15, e non assumeva alcun provvedimento sulla richiesta di sospensione dell'esecutività del secondo provvedimento formulata dal ricorrente.
Proposto dal TA reclamo ai sensi dell'art. 669/terdecies c.p.c., il Presidente del Tribunale di Piacenza non si pronunciava sulla richiesta di sospensione e fissava l'udienza collegiale per il giorno 3 novembre 1999 quando ormai - decorsi i quindici giorni di cui al provvedimento prefettizio - il TA sarebbe rientrato nel possesso della patente. Alla data fissata per l'udienza collegiale il Tribunale di Piacenza dichiarava il reclamo inammissibile.
In data 9 febbraio 2000 il TA depositava, nella cancelleria del Tribunale di Piacenza ed in quella della Corte d'appello di Bologna, istanza di ricusazione nei confronti di tutti i giudici del Tribunale piacentino. All'udienza stabilita, in cui il ricorrente non era comparso, il giudice istruttore del Tribunale di Piacenza non sospendeva il processo ne' disponeva la convalida del provvedimento opposto, ma rinviava ad una nuova udienza, mentre la Corte d'appello di Bologna dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione lo stesso giorno 11 febbraio 2000 e provvedeva a comunicarne l'esito alla cancelleria del Tribunale di Piacenza a mezzo fax delle h.
13.35.
In data 16 maggio 2000 il TA riceveva notifica dell'ordinanza di convalida ex art. 23 l. n. 689/1981, ordinanza contro la quale egli ha proposto ricorso per Cassazione formulando due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la nullità del procedimento per violazione dell'art. 52, ultimo comma c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c. in quanto nella specie, essendo stata proposta istanza di ricusazione e non essendo intervenuta prima della udienza innanzi al giudice ricusato alcuna decisione sulla ricusazione, il procedimento avrebbe dovuto essere sospeso. Il motivo è infondato.
Secondo l'insegnamento ripetutamente affermato da questa Corte, infatti, l'art. 52, ultimo comma c.p.c, secondo cui "la ricusazione sospende il processo", deve essere interpretato, alla stregua delle finalità perseguite dalla norma, nel senso che la sospensione non discende dalla mera presentazione dell'istanza di ricusazione, occorrendo che l'istanza medesima sia proposta nel rispetto delle condizioni e dei termini prescritti, nonché nell'ambito delle ipotesi per le quali è contemplata, con la conseguenza che, ove il giudice competente a decidere sulla richiesta di ricusazione ne accerti l'inammissibilità, il procedimento può continuare, senza necessità d'impulsi di parte o d'ufficio (Cass. 2 aprile 1998, n. 3400). Nella specie è certo che il giudice di Piacenza, innanzi al quale pendevano le opposizioni proposte dal TA, non adottò alcun provvedimento se non quello di un mero rinvio, prima che la Corte d'appello di Bologna - innanzi alla quale era stata presentata l'istanza di ricusazione depositata anche nella cancelleria del Tribunale piacentino - avesse dichiarato l'inammissibilità del ricorso medesimo;
ne' l'istanza di ricusazione (la quale, come osservato, di per sè non comporta la sospensione del processo) poteva precludere un provvedimento di mero rinvio.
Questa Corte, ribadendo l'esclusione dell'automaticità dell'effetto sospensivo, ha inoltre ripetutamente precisato che il giudice "a quo" ben può valutare l'ammissibilità e la fondatezza dell'istanza e, nel caso in cui - in base a una sommaria valutazione - ritenga che della ricusazione manchino "ictu oculi" i requisiti formali - può disporre la prosecuzione del giudizio (cfr. Cass 28 giugno 2001, n. 8847, nonché pure Cass. 24 aprile 1993, n. 4804). Nella specie una valutazione sommaria dell'istanza avrebbe portato immediatamente ad un giudizio di inammissibilità della stessa, in quanto proposta al di fuori delle ipotesi indicate dall'art. 52, primo comma in relazione all'art. 51, primo comma c.p.c, davanti a un giudice diverso da quello competente a decidere l'istanza in base all'art. 53 c.p.c., e genericamente rivolto contro tutti i giudici appartenenti al medesimo ufficio (Tribunale di Piacenza), laddove è certo che la ricusazione, essendo finalizzata all'attuazione del principio di imparzialità, opera esclusivamente nei confronti del giudice concretamente designato alla trattazione della causa in presenza delle tassative ipotesi previste dal legislatore ed è, come tale, insuscettibile di essere piegata a una funzione genericamente preventiva e di essere conseguentemente utilizzata, allorché il giudice ricusato non sia attualmente investito dello "ius dicere" in relazione alla causa di cui l'istante sia parte (Cass. 8 ottobre 2001, n. 12345). Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto l'omessa e/o insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia rilevabili d'ufficio, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 23, quinto comma l. 24 novembre 1981, n. 689, dell'art. 388 D.P.R. n. 495/1992 e dell'art. 155 c.p.c, in relazione all'art. 360, nn. 5 e 3 c.p.c, e ciò in quanto nell'opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa, disciplinata dagli art. 22 e 23 della l. n. 689/1981, la possibilità di convalida del provvedimento opposto, in caso di mancata comparizione dell'opponente, implica sia la verifica dell'illegittimità dell'impedimento dell'opponente medesimo a comparire, sia la verifica inerente alla legittimità del provvedimento opposto;
e nella specie il Tribunale avrebbe omesso di considerare la palese illegittimità del provvedimento per violazione dell'art. 388 co. 1 D.P.R. 495/92 (in base al quale, "nel caso di ricorso proposto per posta, la data di presentazione è quella di spedizione della relativa raccomandata, con avviso di ricevimento"), in combinato disposto con l'art. 155 co. 4 c.p.c., secondo cui "se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo". Il motivo è infondato.
Nel provvedimento impugnato si legge infatti testualmente che "a prescindere dalla declaratoria di inammissibilità da parte del Prefetto, dall'esame della documentazione in atti non sussistono ragioni a favore dell'accoglimento del ricorso"; e ciò significa che il Tribunale non si è limitato a convalidare il provvedimento senza compiere alcuna valutazione "ex actis" in ordine alla legittimità del provvedimento opposto, ne' ha trascurato di considerare il profilo inerente alla tempestività delle presentazione del ricorso davanti al Prefetto, ma ha ritenuto che - a prescindere da tale profilo - l'esame degli atti non consentisse di pervenire ad una valutazione di fondatezza dell'opposizione proposta dal TA;
e ciò appare sufficiente per escludere che il motivo di ricorso ora in esame, nei termini in cui è stato proposto, possa meritare accoglimento.
Consegue da quanto sopra che il ricorso deve essere rigettato, e che in assenza di attività difensiva da parte della Prefettura di Piacenza, non vi è luogo a pronunciare sulle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2003