Sentenza 8 marzo 2007
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È configurabile il reato di favoreggiamento personale anche nel caso di aiuto fornito al colpevole di un delitto a sottrarsi ad investigazioni che non siano ancora in atto.
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- 1. Favoreggiamento personale e mafiaChiara Crisci · https://www.filodiritto.com/ · 13 maggio 2021
- 2. Reato di favoreggiamento personaleIlaria Parlato · https://www.diritto.it/ · 14 aprile 2020
Il delitto di favoreggiamento personale, allorché vi siano tutti i presupposti di legge, è configurabile a carico di chi aiuta taluno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'autorità. La norma di riferimento. Il reato di favoreggiamento personale è previsto e punito dall'art. 378 c.p. ed è integrato allorché “chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/2007, n. 28639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28639 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 08/03/2007
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario S. - Consigliere - N. 565
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 40767/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- AL RO, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania 1 agosto 2006 nel procedimento penale n. 1273/06 T.L..
Sentita la relazione svolta dal Cons. MANNINO S. F.;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso e condanna le spese.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania 1 agosto 2006 nel procedimento penale n. 1273/06 T.L. - con la quale, in riforma dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Catania 19 luglio 2006 n. 248 gli era stata applicata in sostituzione della custodia cautelare in carcere la misura degli arresti domiciliari - AL RO ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- Violazione dell'art. 378 c.p., perché, al momento dell'aiuto prestato dal ricorrente (che aveva fatto salire a bordo del proprio ciclomotore un giovane inseguito dalla polizia, richiamata da spari), le indagini per la ricettazione non erano state ancora iniziate e solo successivamente ci si era resi conto che il veicolo attinto dai proiettili era di provenienza furtiva.
L'impugnazione è inammissibile.
Nella struttura del reato previsto dall'art. 378 c.p., la condotta incriminata consiste nell'aiutare taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa e il dolo, generico, nella coscienza e volontà di porre in essere questa condotta (Cass., Sez. 1, 6 maggio 1999 n. 8786, ric. PG in proc. Nicolosi;
Sez. 1, 3 ottobre 1995 n. 10544, ric. Selvino;
Sez. 2, 10 febbraio 1995 n. 5842, ric. P.M. e Cavataio;
Sez. 1, 26 aprile 1994 n. 10735 Leotta. P.M. Albano;
Sez. 6, 19 febbraio 1991 n. 9819, ric. Curci ed altri).
Nella fattispecie astratta del favoreggiamento la pregressa commissione di un reato punibile con l'ergastolo o la reclusione si configura come una condizione di punibilità, indipendente come tale dalla condotta, perché questa esige tassativamente d'essere compiuta fuori dal concorso nel reato presupposto, e quindi dal dolo, che non si estende alla consapevolezza dell'avvenuta commissione del reato predetto, ma richiede solo la conoscenza che la persona favoreggiata sia oggetto delle investigazioni dell'Autorità o da questa ricercata. Per la sua natura oggettiva la condizione si realizza allorché un reato punito con l'ergastolo o la reclusione sia in concreto commesso, indipendentemente dalla notorietà del fatto, per cui commette favoreggiamento personale colui che aiuti il colpevole di un delitto a sottrarsi alle investigazioni, anche se non ancora in atto (Sez. 6, 21 giugno 1990 n. 15391, ric. Tarlindano 1). Nella specie si apprende dal provvedimento impugnato che gli Agenti della Questura di Catania, intervenendo in via Santo Cantone in seguito alla segnalazione che erano stati esplosi colpi d'arma da fuoco, videro AM LO uscire da una BMW e darsi alla fuga. Postisi al suo inseguimento, lo avevano visto chiamare un giovane un giovane che transitava a bordo di un ciclomotore, il quale aveva eseguito immediatamente un'inversione a U e lo aveva preso a bordo, allontanandosi quindi velocemente.
I due erano stati raggiunti e bloccati, mentre il AM cercava di disfarsi delle chiavi della BMW. Il giovane che lo aveva preso sul ciclomotore veniva identificato come AL RO. La BMW, provento di furto denunciato il 7 luglio precedente da tale SO CI, aveva il finestrino anteriore destro frantumato e a poca distanza da essa si rinvenivano n. 4 bossoli ed un'ogiva. Da quanto sin qui detto appare evidente che quando l'episodio si è verificato sia il reato di furto precedentemente denunciato che quello commesso dal AM, per cui lo stesso era ricercato, erano già stati commessi. Altrettanto evidente è che il AL era perfettamente consapevole che il AM era ricercato e gli diede coscientemente l'aiuto richiestogli per aiutarlo a sottrarsi all'inseguimento degli Agenti della P.S..
Il provvedimento impugnato risulta quindi assolutamente legittimo e la violazione di legge dedotta dal ricorrente manifestamente priva di fondamento.
Il ricorso dev'essere perciò dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali e al versamento di Euro 1.000,00, (mille) alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali e al versamento di Euro 1000,00, (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2007