Sentenza 24 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/10/2003, n. 16031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16031 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
1 603 1 /03 INNOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE STABILE CONDORINIALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - RICOSTRUZIONE Dott. Antonio VELLA - Presidente R.G.N. 21514/00 Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere - Cron. 32640 Rep. 4218 Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere Ud.07/05/03 - Rel. Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI RU, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE RODI 32, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA FLAMINI MINUTO, difeso dall'avvocato PAOLO MARIA CODOVINI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FI CE deceduta 1'11/11/2000 e per essa gli eredi CI OS, CI TT, CI EL;
GL EL, CI LA, CI IZ questi ultimi tre rispettivamente vedova e figli, nonchè eredi di CI UN, 2003 elettivamente domiciliati in ROMA VIA TRAVERSARI 55, 752 -1- presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARZANO, difesi dall'avvocato MARCO NICASTRO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 217/99 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 24/08/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo 4 MAZZACANE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per rigetto del ricorso. 3 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 4.10.1983 SI FI, SA IO, UN IO, UR IO e UI IO convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Perugia, Ruggero che quest'ultimo avevaID, assumendo costruito in Umbertide su un suo preesistente locale, avente un mubro in comunione con un immobile di proprietà degli esponenti, altri due piani, e quindi, scoperchiando il loro tetto, aveva - realizzato una soffitta sopra il secondo piano del loro edificio;
chiedevano al Tribunale di ordinare al convenuto l'abbattimento della soffitta e la rimessione in pristino del luogo, oltre la condanna al pagamento della metà del valore del muro in ED insisteva alcomunione e del suolo su cui risarcimento dei danni cagionati alla loro proprietà. Costituendosi in giudizio il convenuto assumeva di aver acquistato dal primo dante causa il diritto di sopraelevare, e si dichiarava pronto a pagare la -1 metà del valore del muro in comunione. Il Tribunale, con sentenza del 9.3.1989 - dichiarava la comunione del muro suddetto, e condannava il ID all'abbattimento della 3 soffitta, al risarcimento dei danni ed alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi. A seguito di gravame, da parte del ID, cui SA, UN, UR eresisteva la FI, UI IO, la Corte di Appello di Perugia, con sentenza del 24.8.1999, in parziale riforma della decisione di primo grado, compensava interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. premetteva che non poteva La Corte te e ↓ escludersi secondo la tesi prospettata dall'appel- lante, che la soffitta costruita da quest'ultimo esistesse in loco prima degli eventi bellici del 1944 e che fosse stata distrutta a seguito di un tale soffitta, rilevava il giudicebombardamento;
di appello, insisteva su un'immobile altrui, cosicchè il suo proprietario era titolare di un diritto di superficie sull'ultimo piano dell'immo- bile degli appellati, considerato che diversamente egli non avrebbe potuto conservare tale proprietà in quanto la costruzione sarebbe stata acquisita F. per accessione di immobile ad immobile da parte del 3 dante causa degli appellati;
tanto premesso, il giudice di appello riteneva fondata l'eccezione di prescrizione del diritto di superficie sollevata da 41 questi ultimi, in quanto non esercitato per oltre 20 anni da quando esso poteva essere fatto valere, ovvero dalla data di distruzione della soffitta, risalente all'anno 1944. RITENEVA inoltre Trilevava La Corte dell'appellante tra ininfluente la distinzione danni conseguente allo scoperchiamento del tetto e danni cagionati al pianterreno, considerato che gli attori nel giudizio di primo grado avevano richiesto il risarcimento di tutti i danni arrecati dal ID al loro edificio, cosicchè corret- tamente il Tribunale aveva accolto tale domanda. Avverso tale sentenza il ID ha proposto un ricorso per cassazione articolato in tre motivi;
SA IO, UR IO, UI IO, LA LI, CL IO e ZI IO, gli ultimi tre quali eredi di UN IO, nel frattempo deceduto, hanno resistito con controricorso;
il ricorrente ha successivamente depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli articoli 952 954- 1117 - 1128 C.C., censura la sentenza impugnata per avere qualificato il diritto esercitato dall'esponente per la ricostruzione della soffitta come diritto di superficie sull'ultimo piano dell'immobile di proprietà degli appellatif ritenuto poi prescritto per il mancato uso nel termine di legge. Il ID rileva che la situazione di fatto, come ricostruita dal consulente tecnico d'ufficio, aveva evidenziato l'esistenza di un edificio, prima della distruzione operata da un bombardamento nello anno 1944, situato nel centro storico di Umbertide, strutturato in più piani, all'interno del quale la soffitta sottotetto, soprastante l'immobile attualmente dei IO, era di proprietà di TA GR, dante causa dell'esponente; rilevato, quindi, che in presenza di un edificiosi era condominiale, il ricorrente assume di aver acquistato dal GR il diritto alla sopraele- vazione, intests::_:_:_:_:_:_:_com_med diritto alla ricostruzione della originaria soffitta, non in virtù di תנו diritto si superficie ma del diritto di proprietà e comproprietà derivante dalla natura condominiale dei rapporti intercorrenti tra le parti. Pertanto, a seguito della ricostruzione, da parte dell'esponente, della soffitta sopra i piani di proprietà delle controparti, l'edificio себеба час джобов toreto d e la medesima condominiale 6 F consistenza che aveva prima della sua distruzione ad opera del bombardamento del 1944. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, assume che il giudice di appello non si è soffermato minimamente sul fatto, accertato tramite consulenza tecnica d'ufficio, della esatta corrispondenza dello stabile condominiale ricostruito rispetto a quello originariamente esistente prima degli eventi bellici;
il ID poi sostiene che la sentenza impugnata non ha assolutamente accertato il fatto costitutivo dello affermato diritto di superficie sull'ultimo piano dell'immobile degli appellati, e neppure ha valutato le prove testimoniali e documentali in ordine al diritto di proprietà della soffitta in questione in favore del GR, dante causa dell'esponente. Le enunciate censure, da esaminare congiunta- CONNESSIONE mente per ragioni di comunione, sono fondate. Invero il giudice di appello ha reso affette argomentazioni lacunose e non prive di vizi logico- giuridici a sostegno del convincimento espresso in ordine alla qualificazione del diritto riconosciuto al ID sulla soffitta ricostruita sopra 7 l'immobile di proprietà dei IO come diritto di superficie. Infatti la sentenza impugnata è pervenuta a questa conclusione sulla base della applicazione di un criterio meramente residuale, osservando che, diversamente opinando, e cioè ipotizzando che al ID spettasse sulla suddetta soffitta diritto di proprietà, tale diritto si sarebbe estinto perché la costruzione realizzata sarebbe stata acquistata in proprietà, per il principio dell'accessione, porte del dante causa degli appellati. Tali considerazioni non possono essere condivise sotto diversi profili. Anzitutto non è giuridicamente corretto ritenere sussistente l'acquisto di un diritto reale su cosa altrui come il diritto di superficie, se non ' nei modi di legge, e dunque per contratto avente forma scritta "ad substantiam", stipulato tra il proprietario del suolo ed il superficiario (ovvero, nell'ipotesi del secondo comma dell'art. 952 c.c., della proprietà dellamediante alienazione costruzione già esistente separatamente dal suolo); nella fattispecie, invece, il giudice di appello non ha evidenziato alcun elemento probatorio di natura documentale idoneo ad essere configurato come titolo di acquisto di un diritto di superficie. Inoltre fondataneppure può ritenersi l'ulteriore affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale, alternativamente alla configurabilità del diritto di superficie sopra richiamato, si sarebbe potuto ritenere operante nella fattispecie soltanto il principio dell'accessione (sulla base evidentemente di una premessa in fatto, ovvero una costruzione fatta dal ID come terzo con materiale suoi sul fondo di proprietà dei IO, che non risulta essere stata prospettata dalle parti). IMPOSTAZIONE importanza trascura di esaminare la Tale fondatezza 0 meno della diversa prospettazione della vicenda sostenuta dal ID come riportata nella stessa sentenza impugnata, dove si riferisce che l'appellante aveva assunto che l'immobile di sua proprietà era stata danneggiata CDC_C_ dagli eventi bellici del 1944, e che, prima della distruzione ad opera di un bombardamento, esisteva in loco,, la soffitta che egli si era limitato a ricostruire;
le deduzioni dell'appellante comportano quindi l'esigenza di una indagine, in realtà non - LA ✓ sussistenza effettuata, tendente ad accertare 5 meno di tale diritto di proprietà in favore del GR, dante causa del ID, con la conseguenza in ipotesi di risposta affermativa a tale quesito, di poter configurare l'esistenza di un originario edificio condominiale del quale i primi due piani erano di proprietà dei IO ed il locale soffitta soprastante di proprietà del dante causa del ID. Con il terzo motivo il ricorrente, deduceNDO И violazione degli articoli 112 e 187 c.p.c., assume che la Corte territoriale ha condannato il ID al risarcimento dei danni derivanti dall'apertura che, con di una porta sull'errato presupposto l'originario atto di citazione, gli attori avessero richiesto il risarcimento di tutti i danni subiti, mentre costoro avevano allegato come unico fatto generatore di danno la sopraelevazione eseguita dall'esponente con la costruzione della soffitta. Tale motivo resta assorbito all'esito dello accoglimento dei primi due motivi di ricorso. In definitiva quindi la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame, alla 10 luce delle considerazioni sopra svolte, alla Corte di diAppello Roma che provvederà anche alla pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia anche per la pronuncia sulle spese del la causa, presente giudizio, alla Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma il 7 maggio 2003 Then and Vall Vium Marco come enterone IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Telesco DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 OTT. 2003. Roma IL CANCELLIERE C1 11