Sentenza 14 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2003, n. 3818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3818 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 3 ASSAZIONE18/0 3 C LA E Oggetto SEZIONE PRIM CIVILE CONTRAFFAZIONE \LARCITI Composta dagli Ill.mi Sigg i Magistrali: R.G. N. 14216/00 Dott. Antonio SAGGIO Presidente Dott. Alessandro CRISCUCLO Consigliere Cron.8751 Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere Rep. 1085 Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere - Ud. 05/11/2002 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMPAGNIĘ GENERALE DES ETABLISSEMENT MICHELIN MICHELIN & C.IE, in persona del ено legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso 1'avvocatc LUIGI BIAMONTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALFREDO SAVIA, giusta procura speciale per Notaio Montagnon di Clemont Ferrand del 21.4.2000; ricorrente
contro
AL GR, TO IN, PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA;
2002 1988 intimati avverso la sentenza n. 662/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 21/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza de 05/11/2002 dai Consigliere Dotl, Mario Rosario MORELLI;
uditoper il ricorrente, 1'Avvocato BIAMONCI che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostitutc Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha corcluso per 11 rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 30/3 ed il 5/4/91, la società Compagnic Generale des Etablissement Michelin- Michelin di Cleront-Ferrand addebitava a AL IE EL AL la contrafiazione de 1 suo marchio internazionale d'impresa "MICHELIN" 11- 457819 registrato 11/12/80. mediante l'uso di paro e simili nel marchio "A. FR EL brevettato suc- cessivamente il 15/5/90 al n. 527989, per cui chiedeva la declaratoria di nullità di dotto ultimo marchio, la inibizione ai convenuti del suo UŠO e la condanna dei medesimi, ritenuti responsabili della violazione del diritto di privativa e di concorrenza sleale, al risar- cimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, con la pubblicazione della senter.za. 2 La SQ IE ed il EL Aldinc non si costituivano. Con sentenza del 19 novembre 1995, l'adito Tribuna- le di Treviso rilevato, in promessa, che "il marchio SQ EL è costituito airesi dalle paro- le A. FEDE che precedono la parola EL;
che incltre la parola EL contiene in più la vocale nel corpo e alla tine, ed arcora che la parola "M del marchio della società estera si pronun- cia in lingua francese, ment re le parole del marchio della dicta concorrente convenuta si pronunciano in lingua italiana" - escludova conclusivamente la con on- dibilità dei due marchi, respingendo "le domande atto- ro". Il successivo gravame delia "M veniva a sua volta respinto dalla Corte di appello di Venezia;
Avverso quest'ultima ser enza il 21 maggio 1999, ricorre ora la stessa società francese con tre mezzi di cassazione. Gli intimati non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Cou tre motivi, di cui si compore 1' impugnazione, la ricorrente critica la Corte del me- rito, rispettivamente per avere: a violato gli artt. 16, 17, 19 r.d. 1942 1. 946 (applicabili ratione temporis aila fattispecio) perve- nendo al giudizio di non confondibilità dei due marchi. COT erronea applicazione di un criterio esclusiv amente analitico, соп valutazione, J Suo avviso, quindi "monca", non conglobante come dovuto, le singole rile- vate (e sopravvaluate differenze (letterali e foneti- che in una visione complessiva di sintesi dei rispet- tivi clementi caratterizzanti;
b) omesso di va utare la natura indubbiamente "Icrte del marchio "M che ne avrebbero postu- lato una più accentuata tutela;
c! omesso, infine, di pronunciare sulle ulteriori sue domande di nullita del marchio dei convenuti anche in relazione al disposto dell'art. 22 L.M. (richiedente un'attività di impresa del titolare del marchio, non provata dai convenuti medesimi , nonchè sulla domanda di concorrenza sieale ex art. 2598 n. 1 c. c. 2 I primi due motivi che per la loro connessio- ne, possono congiuntamente esaminarsi sono infondati. in linea di principio è pur vero che, ai fini della tutela del marchio, l'apprezzamento di confondibilità fra sogni distintivi similari deve essere compiuto dal giudice di merito nor in via analitica, attraverso i l solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sirteri- + car con riguardo cioė, all'insieme deg li elementi $- lienti, grafici, fonetici e visivi (cfr г. 782/93). E vero è altresì che, agli stessi fini, il giudice debba procedere alla previa qualificazione del marchio (n. 1724/94) come "forte" [tale essendo q uello di fan- tasia privo di alcuna aderenza concettual e con il pro- dotto che contraddistingue] ovvero "debole" [in quanto caratterizzato dall'utilizzazione di parole del lin- guaggio comune o di nomi comuni , costituendo questa la premessa logica del giudizio sulla confondibilità del marchio il quale deve essere condotto con criteri più rigorosi per i marchi "Forti" in funzione di una tutela di questi più incisiva (rispetto a quello del march! decoli} tale da rendere illegittime le variazioni, 2 - che se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l'attitudine individuante, la specialc "forza" appunto, di siffatti marchi (cfr.nn. 8979/87; 7768/90; 5924/96, ex plurimis). Ma da siffatti principi contrariamente non si è discostata la all'assunto della ricorrente - Corte territoriale. Ia quale ha, per un verso, infatti correttamente qualificato in premessa, соле "marchio forte quel_c "M. E, per altro verso, è pervenuta, comur.que, 5 ad una valutazione finale di non confordibilità, Con questo del marchio "A. FEDE MICHIELINT" dei convenuti. Valutazione, questa, che per il profilo metodologico, non può ritenersi "esclusivamente analitica", come pre- teso dalla ricorrente", in quanto riflette, viceversa, un giudizio di sintesi, dichiaratamente in funzione doila cui motivazione "perché non risulti sommaria od apodittica") la stessa Corte ha analizzato le singole connotazioni differenziali - relativo, all'un tempo, alla grafica, a contenuto ed alla foret. ca de i Que marchi - conducenti ad escluderne appunto, la confondi- bilità nella prospettiva dell'impatto sulla platca doi consumatori dei prodotti (giubbotti, borse...) cui quei sogni oi riferiscono. Per cui sempre secords il Collegio d'appell "l'assonanza della parcela EL [che compare nel marchio dei convenuti] cor il marchio Michelin dell'appellante è neutralizzata, ai fini della confon- dibilità, dal fatto che detta parola nan fiqura da sola nel marchio degli appellati, è graficamente diversa principalmente ha una fonetica del tutto differente", ben avvertibile dal pubblico italiano di consumatori interessato al genere dei prodolli in questione, anche in considerazione della "notoria diffusa conoscenza del marchio Michelin", con riguardo al quale "ron è veros:- 6 mile che qualcuno possa ancora pronuncia re le lettore ch, comprese in detta parola, non соле SC alla france- se". Con ciò avendo, quindi, il giudice del merito in definitiva espresso un apprezzamento di falto che - per essera Così congruamente 2 correttamente (sia per il profilo logico che giuridico;
motivato - si sottrae, per questo aspetto, ad ulteriore sindacato in sede di legittimità.
3. Neppure sussiste poi la viclazione dell'art. 112 c.p.c. denunciata con il residuo terzo motivo del ri- corso in esame. Per un verso, con riguardo alla domanda di rullità marchio "arche in relazione all'art. 22 I.M." la del censura è infatti, inammissibile, non avendo la parte a suo tempo, proposto gravame avverso la sentenza di pri- mo grado che su tal punto già aveva mancato di pronun- ciarsi. E, per altro verso, con riguardo alla domanda di concorrenza sleale che la Michelin più che articolare - in via autonoma si era limita ad enunciare ancorando- la in via esclusiva ai medesimi presupposti (di confor- dibilità dei maxchi) su, cui aveva basato la domanda di nullità dell'altrui segno - ii giudice del gravame come gia il primo giudice, si è implicitamente pronunziato, 7 in senso reqativo, соп 1'escludere appunto l'asserita confondibilità e non già ha omesso di pronunciarsi, co- me ora a torto si denunzia.
4. Il ricorso va, pertanto, integralmente respinto.
5. Nulla deve disporsi per le spese di questo giu- dizio in assenza di controparti costituite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 5 novembre 2002. Il Consigliere estesor Il Presidente Mario Rosario Mord (Antonio Saggio) SABTE SUPREMA ESPARZATRONE 14 MOD