Sentenza 30 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2004, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. FALCONE EP - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO FINANZE, AGENZIA ENTRATE UMBRIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
NE IU;
- intimato -
avverso la sentenza n. 135/99 della Commissione Tributaria Regionale di PERUGIA, depositata il 2172 03/09/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/03 dal Consigliere Dott. DEL CORE Sergio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EP NE richiese alla Intendenza di finanza di Terni il rimborso dell'IRPEF (pari a lire 1.631.804) trattenuta nel 1991 dal proprio datore di lavoro sull'indennità sostitutiva per ferie non godute nel periodo 1987 - 1989.
Avverso il silenzio rifiuto dell'Amministrazione, il contribuente propose ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di Terni, sostenendo la natura risarcitoria e non retributiva della indennità. La Commissione accolse il ricorso e il successivo gravame prodotto dall'Ufficio venne respinto dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, la quale ritenne di natura risarcitoria, e come tale non assoggettabile a IRPEF, l'indennità connessa alle ferie non godute, che, pur traendo origine dal rapporto di lavoro, non è collegata alla prestazione lavorativa, avendo la funzione di reintegrare il danno patito dal lavoratore per l'impossibilità di recuperare le proprie energie psicofisiche.
Di questa decisione il Ministero delle finanze ha chiesto la cassazione con ricorso basato su di un unico motivo.
Non resiste l'intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunciate la violazione degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e l'omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, il Ministero ricorrente, richiamando numerosi arresti di questa Corte, deduce che con il TUIR il legislatore ha dato una qualificazione onnicomprensiva del reddito da lavoro dipendente riconnettendolo a qualunque tipo di attività lavorativa e stabilendo in modo tassativo i compensi che ne sono esclusi. Pertanto, la indennità per ferie non godute, in quanto riconducibile all'insieme dei compensi erogati al lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro è, a prescindere dalla sua natura, classificabile tra i redditi imponibili ai fini IRPEF.
Il motivo è fondato.
La questione che la censura propone - la tassabilità o no dell'indennità di ferie non godute dal lavoratore dipendente - è stata ripetutamente affrontata da questa Corte, che l'ha risolta in senso positivo in base alla specifica normativa applicabile alla fattispecie, a prescindere dalla natura dell'indennità stessa, e movendo dal rilievo che ogni norma, in via di principio, definisce, in relazione alle finalità sostanziali perseguite, i presupposti della sua applicazione.
In tema di soggezione all'IRPEF, alla stregua della normativa di cui agli artt. 46 e 48 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, applicabile alla fattispecie ratione temporis, si deve, infatti, aver riguardo al reddito inteso quale somma dei compensi e degli emolumenti comunque determinati e percepiti in dipendenza del rapporto di lavoro e che trovino causa nelle prestazioni effettuate. In particolare, con il combinato disposto degli artt. 46 e 48, il legislatore del 1986 ha ampliato (rispetto agli artt. 46 e 48 del D.P.R. 597 del 1973) il concetto di retribuzione imponibile, per ricomprendervi tutte le somme a qualunque titolo corrisposte al lavoratore, indipendentemente dalla effettiva prestazione, in connessione e nell'ambito del rapporto contrattuale di lavoro (cfr., e plurimis, Cass. nn. 7868/1994, 4134/1999, 4834/1999, 10941/1999, 9361/2002). In particolare, l'art. 48 contiene una minuziosa disciplina delle varie indennità, diretta a precisare la misura in cui esse costituiscono reddito: con la conseguenza che per le indennità non espressamente disciplinate, sempre che esse dipendano dal rapporto di lavoro, resta valida la regola generale stabilita dal primo comma circa la loro totale tassabilità.
In un tale contesto normativo, non è conferente, per l'inclusione nel reddito tassabile di un determinato versamento del datore di lavoro, stabilire se l'indennità in esame abbia consistenza di retribuzione in senso proprio, ovvero di indennità o di risarcimento del danno, e nemmeno accertare la sua obbligatorietà o meno rispetto ai doveri fissati dalla legge o dalla contrattazione individuale o collettiva, essendo sufficiente il carattere compensativo del versamento medesimo e la sua derivazione causale dal rapporto di lavoro, cioè l'identificabilità di questo come fonte e titolo della sua effettuazione.
In diversi termini, anche a riconoscerle i connotati di retribuzione aggiuntiva rivolta a remunerare la prestazione usurante svolta durante il periodo feriale, ovvero di ristoro del pregiudizio arrecato alle energie psichiche e fisiche del dipendente, non v'ha dubbio che la discussa indennità presenta la natura e la funzione di compenso, nell'accezione lata adottata dalle menzionate norme (tanto da comprendervi i rimborsi e le erogazioni liberati), in quanto mira a riequilibrare sotto il profilo economico gli effetti del lavoro reso e ricevuto nel suddetto periodo, e inoltre deriva dal rapporto di lavoro, in quanto trae origine dalle posizioni soggettive con esso costituite.
In conclusione, le argomentazioni poste a base dell'indirizzo stabilito da questa Corte, secondo cui l'indennità per ferie non godute fa parte del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, come tale sottoposto a ritenuta d'acconto, meritano la piena adesione del Collegio.
La decisione impugnata, avendo basato le proprie statuizioni unicamente sul(l'ininfluente) carattere risarcitorio della indennità di ferie non godute, deve, pertanto, essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, a norma dell'art. 384, comma primo, c.p.c., con il rigetto della domanda di rimborso proposta dal NE con l'originario ricorso presentato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Terni.
Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di rimborso e compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2004