Sentenza 3 luglio 2009
Massime • 1
In tema di guida in stato d'ebbrezza, è legittimo il sequestro (per intero) di un veicolo "con il quale è stato commesso il reato" in vista della confisca della quota appartenente all'indagato/imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/07/2009, n. 41870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41870 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 03/07/2009
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1249
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARESCA Mariafrancesca - Consigliere - N. 2998/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AT IN N. IL 24/04/1947;
avverso ORDINANZA del 25/11/2008 del TRIB. LIBERTÀ di VICENZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO Silvana Giovanna;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 25/11/2008 il Tribunale di Vicenza ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di RA GL avverso il provvedimento del GIP del 23/10/2008 con il quale era stata respinta la richiesta di dissequestro e restituzione della vettura Fiat Panda tg BX 872, PH sottoposta a sequestro preventivo il 16/9/2008 dalla Polizia Locale di Bassano del Grappa per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) nei confronti del conducente OR IL GI, cui aveva fatto seguito decreto del GIP in data 20/9/2008 di convalida del detto sequestro e di contestuale sequestro preventivo del mezzo
Ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, la RA rilevando che il Tribunale di Vicenza non doveva sindacare la legittimità o meno di per sè del sequestro ma solo valutare se la vettura dovesse essere restituita a chi ne era ed è legittimo proprietario. Ha poi dedotto che, stante il regime patrimoniale di comunione dei beni esistente tra lei ed il marito, OR IL GI, l'auto Fiat Panda, pur essendo formalmente intestata a costui, apparteneva ex lege anche alla moglie e, quindi, non poteva essere oggetto della confisca obbligatoria prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c). Il mezzo, pertanto, non poteva rimanere oggetto di sequestro preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato e va rigettato.
Quanto alla prima doglianza, va rilevato che l'esame da parte del Tribunale della fondatezza o meno del rigetto della richiesta avanzata dalla RA di dissequestro e di restituzione dell'autovettura sottoposta a sequestro preventivo necessariamente implicava la valutazione della legittimità del disposto sequestro Tale legittimità è stata dal collegio considerata anche con riguardo all'assunto della ricorrente che, diversamente da quanto evidenziato dal GIP nel rigetto dell'istanza di dissequestro e di restituzione, il mezzo non era di esclusiva proprietà del OR, essendo ella comproprietaria in ragione del regime di comunione legale con il coniuge Correttamente, il Tribunale ha rilevato che i diritti dell'istante, estranea al reato, sarebbero stati tutelati in caso di condanna del OR e di statuizione sulla confisca del mezzo, con la limitazione della misura patrimoniale alla sola quota del bene appartenente al predetto. Peraltro, questa corte di legittimità ha affermato che è ammissibile la confisca parziale di un compendio sequestrato allorché una sola parte di esso sia di proprietà del condannato e la confisca dell'intero verrebbe a sacrificare i diritti di terzi estranei al reato. Al riguardo, è stato precisato che l'applicabilità della misura di sicurezza non andava confusa con le modalità di esecuzione della stessa in presenza di un compendio indivisibile (Sez. 3^, Sent. 1650 del 17/101984 Cc, Rv 167059, Salvi). La corte di legittimità ha pure stabilito che, in tema di sequestro preventivo, l'appartenenza del bene a soggetto non indagato non è causa di esclusione della misura cautelare reale, una volta che sia accertata la disponibilità del bene stesso da parte dell'indagato e la sua necessaria strumentalità rispetto al reato per cui si procede, come appunto nella specie (Sez. 3^, Sent. 2887 del 6/12/2007 Cc, Rv 238592, Sartori). Al rigetto del ricorso consegue la condanna della RA al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2009