Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 27 ottobre 1988, n. 487
Articolo 3
- Legge 27 ottobre 1988, n. 487
Articolo 4 della Legge 27 ottobre 1988, n. 487
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17 novembre 1988
17 novembre 1988
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