Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 8788
CASS
Sentenza 6 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Mancata audizione dell'indagato prima dell'emissione della misura cautelare

    La rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente determina l'inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Assenza dei decreti autorizzativi di proroga delle indagini preliminari

    La rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente determina l'inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Inutilizzabilità delle intercettazioni per mancanza dei decreti autorizzativi

    La rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente determina l'inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Carenza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e degli indizi

    La rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente determina l'inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Insussistenza o insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza

    La rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente determina l'inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Mancanza di motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza del capo 1

    La rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente determina l'inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Mancanza di motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza del capo 8

    La rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente determina l'inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Mancanza di motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza del capo 15

    La rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente determina l'inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Mancanza di motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza del capo 19

    La rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente determina l'inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Mancanza di motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza del capo 46

    La rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente determina l'inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Mancanza di motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza del capo 47

    La rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente determina l'inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Mancanza di motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza del capo 48

    La rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente determina l'inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Mancanza di motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza del capo 49

    La rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente determina l'inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Insussistenza o insufficienza delle esigenze cautelari

    La rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente determina l'inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e non proporzionalità della misura

    La rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente determina l'inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Illegittimità del sequestro preventivo

    La rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente determina l'inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Omessa e/o carente motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza

    La rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente determina l'inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Insussistenza delle esigenze cautelari pertinenti all'attività di indagine

    La rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente determina l'inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Mancanza di proporzionalità della misura cautelare

    La rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente determina l'inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Eccessività delle misure reali

    La rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente determina l'inammissibilità del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 8788
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8788
    Data del deposito : 6 marzo 2026

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