Sentenza 17 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2003, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 0 0 6 V / 0 3 Transazione 0 3 Composta dagli Ill.mi gg. Magis ra R.G.N. 11759/99 Preside Dott. Angelo GIULIANO Cron. 1323 Consigliere VITTORIADott. Paolo Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. 215 Consigliere Dott. Fabio MAZZA Ud. 20/09/02 TRIFONE Rel. Consigliere Dott. Francesco ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: IMMOBILIARE AMBA SRL, in persona del suo legale rappresentante sig. ZA NA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI EN, che lo difende unitamente all'avvocato LORENZONI PIETRO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
OM EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P MASCAGNI 7, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO 2002 FERRI, che 10 difende unitamente all'avvocato LUISA 1698 BOTTARINI, giusta delega in atti;
1 pu -· controricorrente - avversO la sentenza n. 743/98 del Tribunale di BUSTO ARSIZIO, sezione civile emessa il 17/4/1998, depositata il 01/06/98; rg.1195/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/02 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato EN ROMANELLI;
udito l'Avvocato FERDINANDO FERRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in subordine il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con scrittura privata in data 23 febbraio 1993 En- rico OM e la società Immobiliare Amba srl defini- vano con transazione la controversia tra essi in corso innanzi al tribunale di Busto Arsizio, nella quale il primo agiva per ottenere la eliminazione di un muro in- nalzato, al confine della sua proprietà, dalla società convenuta e questa, in riconvenzione, chiedeva la con- danna dell'attore OM alla eliminazione delle piante di alto fusto, che assumeva esistenti nell'altrui pro- prietà a distanza inferiore a quella di legge. Le parti con la transazione dichiaravano di rinun- ciare alle azioni ed alle eccezioni proposte in causae 2 کے convenivano di non avere altre ragioni o pretese da fa- re valere, rispettivamente e reciprocamente, per quanto concerneva i fondi di loro proprietà, le opere in essi eseguite e le essenze arboree esistenti. Con successiva citazione del 23 luglio 1997 la SO- cietà Immobiliare Amba srl conveniva in giudizio, in- nanzi al giudice di pace di Busto Arsizio, Enrico Come- rio, del quale reclamava la condanna a tenere le piante del suo fondo ad una altezza non superiore a quella del muro divisorio delle rispettive proprietà (art. 892, CO. 1 cod. civ.) con riguardo ai cespugli cresciuti ult. a ridosso del suddetto muro. Il convenuto si difendeva assumendo che, in virtù della transazione in data 23 febbraio 1993, ogni que- stione relativa alla conformità a legge della piantuma- zione sul suo fondo, di cui si chiedeva la regolarizza- zione, doveva ritenersi risolta e superata. L'adito giudice di pace rigettava la domanda e la sentenza era confermata in grado di appello dal tribu- nale di Busto Arsizio con pronuncia depositata il 1° giugno 1998, la quale, ribadendo le considerazioni svolte sul punto dal primo giudice, precisava che la scrittura privata transattiva autorizzava il OM a mantenere sul suo fondo tutte le piante esistenti, com- presa la siepe di bambù, all'epoca visibile ad una al- 3 tezza che, per l'intera estensione, sovrastava il muro divisorio di circa quattro o cinque metri. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricor- la società Immobiliare Amba srl, che affida la impu- So gnazione a sei mezzi di doglianza, illustrati da suc- cessiva memoria. Resiste con controricorso Enrico OM, il quale ha anche presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I motivi di impugnazione, con i quali la società ricorrente censura la denunciata sentenza di secondo grado del Tribunale, sono i seguenti:
1. non sarebbe a la affermazione del giudice di merito circa il fatto che la siepe di bambù sopravanza- va già nel 1993 il muro di cinta alto metri 2,50 poiché detta affermazione sarebbe in contrasto con quanto ri- ferito dal consulente tecnico di ufficio in ordine alla misura dell'accrescimento delle piante ogni anno;
2. la ritenuta altezza oltre il muro di cinta era in contrasto con il contenuto della missiva, in cui il OM diceva che i suoi arbusti non avrebbero creato fastidio al vicino;
3. la situazione di fatto descritta dal c.t.u. sa- rebbe diversa da quella supposta dal giudice di merito e da tale dissonanza sarebbe derivata la erronea affer- 4 zu mazione secondo cui la dizione "le essenze arboree esi- stenti", contenuta nella scrittura di transazione, fos- se da intendere come comprensiva di tutte le piante e non invece come riferita ai soli arbusti;
4. al fine di determinare quale era il vero oggetto della controversia che con la transazione le parti ave- vano inteso conciliare, il giudice di merito non aveva l'antefatto e le ragioni ritenuto di dover conoscere conoscenza, invece, indi- dell'avvenuta conciliazione, spensabile per la interpretazione dell'accordo delle parti;
5. nella ricerca della comune intenzione delle par- ti il tenore letterale della scrittura di transazione non sarebbe stato sufficiente, per cui il giudice di merito avrebbe dovuto ricorrere ai criteri sussidiari della esegesi contrattuale;
6. se il giudice di merito avesse tenuto conto del fatto che nel 1993 la siepe di bambù non superava l'altezza di metri 2,50 e che essa società ricorrente non poteva ancora considerare attuale il pericolo di caduta di foglie sul suo terreno (il OM aveva as- sicurato che in futuro non vi sarebbe stata caduta di foglie e di pollini dal suo fondo) da ciò avrebbe dovu- to ricavare che la interpretazione della scrittura pri- vata di transazione era, sul punto, incerta ed equivo- 5 зи ca. In base alle suddette doglianze, la società ricor- rente, conclusivamente, assume che sarebbero evidenti le violazioni di legge per la inesatta applicazione delle norme di cui agli artt. 1362, 1367, 1366, 1370 e 1371 cod.civ. In via istruttoria chiede anche l'ammissione di prova testimoniale, che articola in due capitoli e per la quale indica anche i testi. Osserva innanzitutto questa Corte che l'articolazione in questa sede di prova ozale, di cui si chiede l'ammissione, costituisce istanza del tutto inammissibile. Quanto alla lamentata violazione delle norme di cui agli artt. 1362, 1366, 1367, 1370 e 1371 cod.civ., deve questo giudice di legittimità rilevare che la critica, che la ricorrente società muove alla impugnata senten- za, cuna violazione delle norme di leg-non evidenzia alcuna ge, ma è interamente dedicata a censurare la valutazio- ne di fatti e circostanze, di cui si assume che il giu- dice di merito avrebbe espresso un apprezzamento non sorretto da adeguata e logica motivazione. Ritenuto, pertanto, che i motivi dedotti dalla ri- corrente costituiscono i diversi profili dell'unica censura ex art. 360 n. 5 c.p.c., per cui ne è consenti- 6 зи ta la trattazione unitaria, ritiene questa Corte che il denunciato vizio di motivazione non sussiste, onde il ricorso deve essere rigettato. Premesso, infatti, che la interpretazione della vo- lontà negoziale delle parti compiuta dal giudice di me- è soggetta al sindacato di legittimità quandorito non essa sia stata condotta secondo le regole ermeneutiche fissate dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. e sia stata adeguatamente motivata e rilevato, altresì, che ai cri- teri sussidiari di interpretazione dei contratti non deve farsi ricorso quando non sussista alcun dubbio sul reale significato delle dichiarazioni contrattuali, Os- serva questo giudice di legittimità che nessuno dei mo- tivi del ricorso merita accoglimento. Il motivo sub 1, laddove denuncia una inesatta per- cezione da parte del giudice di merito di circostanze presupposte in contrasto con gli atti di causa, costi- tuisce errore denunciabile con il mezzo revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. e non con il rimedio del ricorso per cassazione;
laddove, invece, denuncia che dalle in- dicazioni del consulente tecnico il giudice avrebbe do- vuto trarre conclusioni diverse circa l'altezza delle piante nel 1993, costituisce tipica censura in fatto, non proponibile in questa sede di legittimità in quanto diretta ad ottenere un apprezzamento del materiale 7 m e istruttorio diverso da quello, non illogico, compiuto dal giudice di merito. Allo stesso modo non hanno pregio i motivi di cui sub 2 e 3, entrambi risolventisi in un apprezzamento di fatto rimesso in via esclusiva al giudice di merito, il quale, in motivazione idonea, ha chiarito come il con- tenuto della missiva del OM non autorizzava la conclusione circa una altezza dei bambù nel 1993 quale assume la società ricorrente ed ha specificato, inol- tre, come il riferimento della scrittura privata a tut- te le piante all'epoca esistenti (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza del tribunale) era del tutto coerente alla intenzione dei contraenti di dare un assetto defi- nitivo alla situazione di fatto esistente nel suo com- plesso. In tale contesto -nel quale non sussiste vizio di motivazione circa l'altezza della siepe di bambù nel 1993 oltre il muro divisorio tra le due proprietà e circa la comune volontà delle parti di transigere la lite con riferimento a tutte le piante esistenti all'epoca nel fondo del OM -anche i motivi del ri- corso di cui sub 4, 5 e 6 non sono idonei ad invalidare la motivazione espressa dal giudice di merito, giacchè le censure di cui sub 5 e 6 restano assorbite da quanto rilevato già da questa Corte circa l'altezza della sie- 8 и з pe e circa la univocità della espressione letterale "le asserze arboree esistenti"; mentre, per quel che con- cerne la censura sub 4 (omessa conoscenza da parte de) giudice di merito dell'antefatto e delle ragioni della conciliazione} è da ribadire come la insussistenza di alcun dubbio sul reale significato delle clausole della transazione autorizzava il giudice di merito a non fare ricorso ai criteri sussidiari ci ermeneutica contrat- tuale. A rigetto dei ricorso consegue la condanna della società ricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che oltre € 700,00 (settecento)liquida in € 138,00 per onorari. Roma, 20 settembre 2002 IL PRESIDENTE II. CONSIGLIERE EST. GE ZU знат EVERIA IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO OC Batista IL CANCELLIERE C1 Oggi IN TT 9