Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/2004, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, PREFETTURA DI RIETI in persona del Prefetto pro tempore domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difenda ope legis;
- ricorrente -
contro
EL RI;
- intimato -
avverso il decreto del Tribunale di RIETI, emesso il 2279 20/07/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2003 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 20 luglio 2001, il Tribunale di Rieti annullava il decreto di espulsione emesso il precedente 12 luglio dal Prefetto del luogo nei confronti dello straniero AN LA PE privo di permesso di soggiorno. Osservava il giudice che il mancato ottenimento del permesso non legittima, di per se, l'espulsione, dato il carattere non perentorio del termine per la relativa domanda e atteso che l'interesse pubblico alla sicurezza dell'ordinato vivere civile, il quale giustifica le limitazioni alla libertà di ingresso e soggiorno nello Stato, non è compromesso dalla mera inottemperanza agli oneri in proposito facenti carico allo straniero, allorché la condotta di quest'ultimo sia (come nella specie) "improntata ad una vita normale e dignitosa".
Ricorrono per Cassazione, con unico ricorso, il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Rieti, "in persona dei rappresentanti in carica", con un solo, complesso motivo. Non svolge difese l'intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Amministrazione ricorrente (in ordine alla costituzione della quale va rilevato il difetto di legittimazione processuale di altri organi della stessa diversi dal Prefetto, al quale tale legittimazione è, nella materia in questione, esclusivamente riservata) deduce in primo luogo la nullità del provvedimento impugnato per non essere stato il Prefetto informato della fissazione dell'udienza davanti al Tribunale, in violazione dell'art. 13/bis D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 4 D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 113: del ricorso avverso il decreto di espulsione, infatti, il Prefetto aveva avuto conoscenza soltanto con la trasmissione, da parte del Tribunale, a mezzo telefax, della decisione finale. La censura è fondata.
A norma dell'art. 13/bis D. Lgs. 286/1998, cit., il ricorso dello straniero, con in calce il decreto di fissazione dell'udienza in Camera di consiglio, deve essere notificato, a cura della cancelleria, all'autorità che ha emesso il provvedimento. Nella specie, invece, risulta dagli atti (qui consultabili data la natura processuale del vizio in esame) che nessuna comunicazione del ricorso e dell'udienza fu data al Prefetto di Rieti, che aveva emesso il decreto di espulsione impugnato, mentre è, ovviamente, all'uopo irrilevante la comunicazione fattagli solo dopo la conclusione del processo.
L'accertata violazione dell'art. 13/bis, cit., comporta violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.) con conseguente nullità dell'udienza e del decreto del Tribunale, che va pertanto cassato con rinvio ad altro giudice, indicato in dispositivo, il quale provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Restano in ciò assorbite le restanti censure, attinenti al contenuto della decisione del Tribunale, proposte con il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Rieti in persona di altro giudice.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004