Sentenza 12 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai fini dell'accertamento del presupposto della "desumibilità" dagli atti, previsto dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., deve farsi riferimento solo agli atti già formalmente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, essendo, tuttavia, irrilevante che questi, dopo l'acquisizione, prenda o meno conoscenza effettiva del loro contenuto (In motivazione, la Corte ha affermato che sono inidonei a differire il momento della "desumibilità", gli atti della polizia giudiziaria meramente riepilogativi o elaborativi di altri atti già acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, salvo che il contenuto probatorio di questi ultimi assuma rilievo specifico solo a seguito dell'inoltro, con la nota riepilogativa, di altro materiale probatorio, in precedenza non inserito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2016, n. 7776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7776 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2016 |
Testo completo
7 7 7 6/ 1 6 46 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FRANCESCO IPPOLITODott. Presidente SENTENZA- N. - Consigliere - 213 Dott. DOMENICO CARCANO REGISTRO GENERALE- Rel. Consigliere - Dott. CARLO CITTERIO N. 2587/2016 - Consigliere - Dott. PIERLUIGI DI STEFANO - Consigliere -Dott. ERSILIA CALVANESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR ER N. IL 13/01/1989 avverso l'ordinanza n. 1521/2015 TRIB. LIBERTA' di PALERMO, del 04/12/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. A Rossi per il rifetto Udit i difensor Avv.; 2587/15 RG 1 RITENUTO IN FATTO 1. BE IA ricorre avverso l'ordinanza con la quale in data 4.12.15 il Tribunale di Palermo ha respinto il suo appello contro il provvedimento del locale GIP che aveva disatteso la sua richiesta di revoca della misura cautelare per retrodatazione alla data di precedente titolo cautelare, ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.. Già destinatario di ordinanza custodiale per reati di associazione di tipo mafioso, tentata estorsione aggravata e detenzione di arma, emessa il 11.05.13 nel procedimento 7791/13 RGNR, IA era stato oggetto di altra ordinanza custodiale emessa il 19.10.15 nel procedimento 21112/11 per altro episodio di tentata estorsione aggravata, indicato al capo mmmm). Il Tribunale aveva convenuto sulla ricorrenza dei primi due requisiti (antecedenza del fatto all'emissione della prima ordinanza;
connessione qualificata); aveva altresì dato atto che la seconda ordinanza si basava sulle sommarie informazioni testimoniali rese dal suocero della persona offesa in data precedente l'ammissione di IA al rito abbreviato per il primo procedimento (15.04.14 alla polizia giudiziaria, le prime;
22.04.14, la seconda). Aveva tuttavia osservato che il contenuto di tali dichiarazioni era stato concretamente conosciuto dal pubblico ministero solo con informativa della polizia giudiziaria del successivo 20.05.14, mancando alcuna prova di una concorrente conoscenza di fatto prima di tale informativa e non risultando (anche per assenza di specifiche deduzioni o allegazioni dell'appellante sul punto) che tale informativa avesse mero carattere riepilogativo o richiamasse precedenti note già depositate (tenuto pure conto della prossimità temporale tra l'assunzione delle informazioni, 15 aprile, e l'ordinanza di ammissione al rito abbreviato, il successivo 22 aprile), sicchè difettava il terzo necessario requisito della deducibilità allo stato degli atti. Secondo il ricorrente, che enuncia motivo di violazione di legge e vizi della motivazione sul punto, ciò che invece solo rileverebbe è l'avvenuta acquisizione della fonte probatoria, ancorché ad opera della polizia giudiziaria (da ritenersi comunque nella fattispecie agire su delega del pubblico ministero), in tempi obiettivamente precedenti l'ordinanza di ammissione al rito abbreviato, essendo in particolare irrilevante la specifica concreta e documentata conoscenza del contenuto dell'atto da parte del singolo pubblico ministero procedente. 9 2587/15 RG 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La questione di diritto che il ricorso pone alla Corte è se debba considerarsi "desumibile dagli atti", ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., il contenuto probatorio di una fonte di prova già acquisita dalla polizia giudiziaria e non ancora formalmente trasmesso al pubblico ministero;
ed, eventualmente, se sussista diversa soluzione nel caso in cui tale acquisizione sia avvenuta su delega del pubblico ministero o per autonoma iniziativa della polizia giudiziaria.
2. La soluzione deve essere negativa. Per 'atti' dai quali possono dedursi gli stessi fatti ostativi alla emissione di più ordinanze (art. 297, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.) devono intendersi solo tutti quelli che sono già formalmente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero. E solo quando è materialmente avvenuta l'acquisizione, la effettiva conoscenza del loro contenuto da parte del pubblico ministero è irrilevante. Quindi, per tutti gli atti di polizia giudiziaria (assunti su delega o d'iniziativa) rileva non il momento della loro formalizzazione ma quello del loro pervenire all'autorità giudiziaria con l'inserimento nel fascicolo del pubblico ministero (così, in motivazione, anche Sez.2 sent. 6374 del 28.01.2015: In definitiva, "desumibilità dagli atti" significa che tutti gli elementi di prova posti a base dell'ordinanza custodiale successiva erano presenti in seno al procedimento nell'ambito del quale è stata emessa la ordinanza custodiale precedente. Perciò, la semplice delega di indagini alla polizia giudiziaria, disposta nel precedente procedimento, non può significare desumibilità dagli atti dello stesso. Il fatto che il procuratore della Repubblica abbia delegato indagini non significa che egli disponga subito dei risultati investigativi mano a mano che essi vengono acquisiti dalla polizia giudiziaria e non significa - soprattutto che disponga delle chiavi di lettura necessarie per raccordarli tra loro e valutarli nel loro complesso>>). Sono invece irrilevanti a fondare il protrarsi del momento di tale desumibilità gli atti di polizia giudiziaria che siano meramente riepilogativi o elaborativi di atti già trasmessi ed inseriti nel fascicolo, salvo che il contenuto probatorio di questi assuma rilievo specifico solo a seguito dell'inoltro, con la nota riepilogativa, di altro materiale probatorio, precedentemente non già inserito nel fascicolo del pubblico ministero e, appunto, indispensabile per attribuire all'atto già inserito una valenza probatoria non emergente dalla valutazione autonoma di tale atto (Sez. U. sent. 14535 del 19.12.2006, dep. 10.04.2007; Sez.5 sent. 2724 del 04.11.2009, dep. 21.01.2010). Ciò anche perché l'apprezzamento probatorio del materiale disponibile compete innanzitutto al pubblico ministero e non alla polizia giudiziaria, le cui 9 2587/15 RG 3 analisi e prospettazioni hanno un mero rilievo di utilità e interlocuzione con il soggetto del procedimento, il pubblico ministero appunto, cui il codice attribuisce la competenza e le responsabilità delle valutazioni e delle scelte per le iniziative nel procedimento penale (sicché rileva la desumibilità dagli atti "concreta ex ante", normalmente esigibile da magistrati dotati di adeguata professionalità, impegnati nel lavoro progressivo delle indagini: così Sez. 6 sent. 24695 del 23.04.2007).
3. Nella nostra fattispecie, il Tribunale ha dato atto che gli atti contenenti le dichiarazioni poste a base della richiesta del secondo provvedimento cautelare, per il capo mmmm, sono pervenute nel fascicolo successivamente all'emissione del primo e che neppure la difesa ha anche solo allegato un carattere solo riepilogativo della nota 20.05.2014. Tale circostanza non è negata dal ricorso che, invece, ne deduce la irrilevanza. Deduzione, per quanto argomentato, infondata, come infondata è la lettura giuridica proposta con il ricorso, che va quindi rigettato. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94.1-ter disp. att. c.p.p. Così deciso, il 12.2.2016 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Francesco Ippolito Carlo Citterio слийний DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 FEB, 2016 EMA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piala Esposito