Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2016, n. 7776
CASS
Sentenza 12 febbraio 2016

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In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai fini dell'accertamento del presupposto della "desumibilità" dagli atti, previsto dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., deve farsi riferimento solo agli atti già formalmente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, essendo, tuttavia, irrilevante che questi, dopo l'acquisizione, prenda o meno conoscenza effettiva del loro contenuto (In motivazione, la Corte ha affermato che sono inidonei a differire il momento della "desumibilità", gli atti della polizia giudiziaria meramente riepilogativi o elaborativi di altri atti già acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, salvo che il contenuto probatorio di questi ultimi assuma rilievo specifico solo a seguito dell'inoltro, con la nota riepilogativa, di altro materiale probatorio, in precedenza non inserito).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2016, n. 7776
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7776
    Data del deposito : 12 febbraio 2016

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