Sentenza 1 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2001, n. 2953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2953 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
Aula A 02 9 5 3/0 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 5526/1998 Dott. Michele Annunziata -Presidente 66 Guglielmo Sciarelli - Consigliere 6666 Guido Vidiri Rep. 66 Cron. 6201 56 Raffaele Foglia 66 Pasquale Picone Relatore Ud. 30.1.2001 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TA LA, quale erede di SA M. RL, elettivamente domiciliata in Roma, via della Stazione di Monte Mario, n. 9, presso lo studio dell'avv. Alessandra Gullo, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Magaraggia con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente- 499
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che per legge lo rappresenta e difende;
-controricorrente- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce n. 3766 in data 18 dicembre 1997 (R.G. 84/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30.1.2001 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Buonajuto che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo f Il Tribunale di Lecce ha respinto l'appello di AR SA RL (nella causa poi proseguita dall'erede LA RL) contro la sentenza del Pretore della stessa sede, di riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza 1.2.1991 e non dalla domanda amministrativa del 2.5.1997, come richiesto dall'assistita. Il Tribunale, disposta una nuova consulenza tecnica, si è uniformato al parere contenuto nella relazione del tecnico, conforme a quanto già ritenuto dal grado Merconsulente nominato nel giudizio di primo grado senso che l'inabilità ed i requisiti sanitari richiesti dalla legge per la prestazione in oggetto si erano concretati non prima della data sopra indicata. Per la cassazione della sentenza ricorre, nella qualità, LA RL;
resiste con controricorso il Ministero dell'interno, depositando anche memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. 2 Motivi della decisione Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 149, disp. di att. al c.p.c., nonché omessa o insufficiente motivazione, la cassazione delle sentenza impugnata è chiesta perché il Tribunale non ha accertato con rigorosa precisione l'epoca di insorgenza delle condizioni di salute attributive del diritto all'indennità, trascurando di considerare le certificazioni sanitarie che comprovavano come sin dal 1987 fossero presenti sia il morbo di Parkinson, che una grave forma di artrosi, che impedivano di attendere agli atti della vita quotidiana, tanto da richiedere già nel 1989 "il riposo a letto". Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980, nonché il vizio di omessa motivazione, la ricorrente deduce che, in relazione ai dati di fatto acquisiti nel processo, è mancata un'adeguata valutazione delle condizioni sanitarie richieste dalla legge conseguire la prestazione assistenziale. La Corte, esaminati unitariamente i motivi di ricorso a causa dell'evidente connessione, li giudica privi di fondamento. La sentenza impugnata ha rinviato alla relazione del consulente tecnico nominato in grado di appello, alle cui conclusioni, conformi, del resto, a quelle del consulente di primo grado, si è uniformata. La detta relazione, che, in quanto richiamata dal giudice del merito, costituisce parte integrante della motivazione della sentenza, ha sufficientemente e logicamente motivato sul punto oggetto del gravame, osservando, tra l'altro, che non esisteva un accertamento neuroradiologico (Tac cerebrale) che evidenziasse in epoca precedente le lesioni ischemiche, ed era da escludersi la presenza di una 3 forma di Parkinson-demenza alla data di presentazione della domanda amministrativa in quanto non ne era fatta menzione nei risultati degli accertamenti sanitari dell'epoca. In particolare, è logicamente plausibile, e come tale sottratta al controllo di legittimità, l'affermazione circa una lenta evoluzione delle infermità, sfociata, infine, nell'assoluta e totale inabilità. Il ricorso va, dunque, rigettato. In ordine al regolamento delle spese del giudizio di cassazione, ritiene la Corte che, in forza dell'art. 152 disp. att. al codice di procedura civile (norma vigente a seguito della sentenza costituzionale 13 aprile 1994, n. 134, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2°, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in l. 14 novembre 1992 n. 438), non è consentita la condanna dell'assistita soccombente, non ricorrendo l'ipotesi della pretesa infondata e temeraria.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. al codice di procedura civile. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2001. М. Амишить Il Presidente Il Consigliere estensore обрили пісенк Phillie 3 0 I A 3 1 S D 5 . S , T A . IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA O R T L N , A L ' Depositata in Cancelleria A O L 3 S B L E 7 E - I - 1 MAR. 2001 P 8 D S D oggi, - I I 1 A S N 1 T N G IL COLLABORATOI S E O E O S DI CANCELLIN P G A I да D G M A I E E , O L A T O D T R A I E T L R T S I I L N D E G E E D S O R E