Sentenza 14 gennaio 2010
Massime • 1
L'affermazione di responsabilità per il delitto di cui agli articoli 30 e 31 della legge 13 settembre 1982 n. 646 (omessa comunicazione al nucleo di polizia tributaria circa la variazione patrimoniale da parte di persona sottoposta alla misura di prevenzione) richiede una indagine specifica sull'effettiva e consapevole volontà di omettere la prescritta comunicazione, non potendosi presumere nella fattispecie la sussistenza di un dolo "in re ipsa" desunto dalla mera condotta omissiva.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 gennaio 2021 il Tribunale di Napoli ha affermato la responsabilità di Paolo V. per il reato di cui agli artt. 30 e 31 l. 13 settembre 1982, n. 646 (omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali), con condanna del medesimo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 8.000 di multa e con confisca della somma di euro 734.966,75. È stata espressamente esclusa l'incidenza della contestata recidiva. 1.1. Paolo V. risulta condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. con sentenza definitiva in data 6 aprile 2011. In fatto vengono evidenziate le seguenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2010, n. 6334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6334 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 14/01/2010
Dott. GIORDANO Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 132
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 37029/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA;
nei confronti di:
1) BA SANTO, N. IL 10/10/1952;
avverso la sentenza n. 4954/2007 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di REGGIO CALABRIA del 29/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO GIORDANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. CIAMPOLI Luigi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
sentito il difensore Avv. Miccoli.
OSSERVA
con sentenza in data 29/5/09, emessa ai sensi dell'art. 425 c.p.p., il GUP del Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato nei confronti di Labate Santo, imputato di violazione della L. 13 settembre 1982, n.646, artt. 30 e 31 per avere il 24/8/06, essendo stato condannato con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., comma 5, omesso di comunicare nei termini di legge al locale Nucleo
di polizia tributaria l'acquisto di un'autovettura del valore di Euro 12.380.
Contro questa pronuncia il locale Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, contrastato con memoria dalla difesa, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione sull'assunto, in sostanza, che il solo dato della omessa comunicazione è recepito dal legislatore quale elemento necessario e sufficiente per la integrazione della fattispecie di cui si tratta. La censura è priva di fondamento.
Il GUP ha fatto invero corretta applicazione del principio affermato da questa Corte (cfr. in particolare la sentenza di questa Sezione 30/1/02, Le Pera, rv.221.494) secondo cui, pur trattandosi di dolo generico, l'accertamento dell'elemento soggettivo del delitto di cui alla L. n. 646 del 1982, artt. 30 e 31 richiede una indagine specifica sull'effettiva e consapevole volontà di omettere la prescritta comunicazione, non potendosi, contrariamente a ciò che si sostiene nel ricorso pervenuto all'esame di questa Corte, presumere nella fattispecie la sussistenza di un dolo in re ipsa desunto dalla mera condotta omissiva.
Tale indagine è stata dal giudice del merito correttamente compiuta e la conclusione cui è pervenuto, nel senso della mancanza della prova di una volontà dell'imputato di determinare occultamente un incremento del proprio patrimonio, non è sindacabile in questa sede di legittimità in quanto sorretta da adeguato apparato argomentativo, aderente alle risultanze di fatto e immune da vizi di logicità, in cui sono stati tra l'altro evidenziati il valore del bene di poco eccedente (anche se non depurato, come sarebbe stato invece necessario per un calcolo esatto, della quota del prezzo corrispondente all'IVA) il limite di Euro 10.329,14 stabilito dalla legge per l'obbligo di comunicazione, le sue caratteristiche di rapida obsolescenza e le modalità di finanziamento dell'acquisto, effettuato senza il ricorso a prestanomi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010