Sentenza 11 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2001, n. 9413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9413 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU9413 01 INNOME DEL OPOL ITA NO A PICASSAZION Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Rel. Presidente R.G.N. 3316/99 on.21662 Dott. Arcangelo DE BIASE Consigliere Cr Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud. 26/04/01 Dott. Giovanni MAMMONE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: META' SUPERNEGOZI SPA, SECCO GIANNA ROSA GIA' AMM SESTRI DUE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CICIERONE 28, presso lo studio dell'avvocato IZZO RAFFAELE, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati SPAGNUOLO VIGORITA LUCIANO, OLIVETTI MAURIZIO, BAZZANI VIRGILIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, 2001 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2010 -1- l'Avvocatura Centrale dell'Istituto; rappresentato difeso dagli avvocati SARTO RINA, CORRERA FABRIZIO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 1620/98 del Tribunale di GENOVA, depositata il 23/06/98 R.G.N. 7455/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del 2° motivo del ricorso assorbiti gli altri. -2- 1 Svolgimento del processo. La ES DU RL, con ricorso al Pretore di Genova depositato il 10 2 90, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Pretore il 23 12 1989 per il pagamento, da parte della società, della somma di L. 87.296.026 a titolo di contributi associativi per il periodo 1 1 1985.31 3 89, in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato fra la società e GI SA EC, amministratrice delegata della società medesima rapporto contestato con verbale di accertamento ispettivo del 20 4 89. Tale contestazione era stata fondata sulla considerazione che la EC era tenuta anche all'esecuzione delle delibere assembleari in materia di straordinaria amministrazione e partecipava, per specifica previsione statutaria, al concreto svolgimento dell'attività di vendita, alla pari di ogni altro dipendente, con funzioni di commessa, cassiera di negozio. La società affermava che l'ordinaria amministrazione esauriva di fatto l'attività di gestione societaria e la partecipazione dell'amministratrice all'attività commerciale era necessaria per un suo effettivo controllo dell'andamento societario, rientrando, dunque, nel mandato confe ito all'amministratore. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo. Si costituiva l'INPS, asserendo che il mandato conferito alla EC era fittizio, in quanto i pochi poteri di amministrazione, conferiti dallo statuto, erano azzerati dal pressante controllo e dall'ingerenza dell'assemblea e, quindi, del socio di maggioranza (prima GE.MAG., Gestione Magazzini SP, poi ET UP SP). Che la EC, nel corso dell'accertamento ispettivo, aveva dichiarato di essere stata dipendente della ES DU sino al 91 85, data in cui assumeva la carica sociale. Precisava che le sue mansioni consistevano nell'apertura e chiusura dei locali, svolgimento delle vendite, sistemazione della merce negli scaffali, cassa, pulizie dei locali, chiusura serale dei conti. Aggiungeva che le disposizioni in materia di vendita, propaganda, determinazione dei prezzi, assunzioni e licenziamenti, aumenti di retribuzione, provenivano tutte dalla Direzione Generale della ET UP, che riforniva, altresì, direttamente il flaut 2 negozio dai propri magazzini e alla quale veniva giornalmente riversato l'incasso del magazzino, del quale, pertanto, la EC finiva per non avere mai l'effettiva disponibilità. Che dai verbali assembleari risultava, altresì, che le deliberazioni venivano costantemente assunte dalla sede sociale controllante, costituendo, quindi, la controllata una mera unità locale della prima o, meglio, una società di comodo, per la quale dovevano trovare applicazione gli artt. 2362 e 2497 cc, rispondendo, quindi, la ET UP delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro subordinato con la EC e a ciò non essendo di ostacolo la parziale sottoscrizione delle quote da parte di altro soggetto, trattandosi, all'evidenza, di intestazione fiduciaria e di comodo. Concludeva, affermando la sussistenza di un vero e proprio rapporto di subordinazione dell'amministratrice rispetto agli altri organi sociali. Con distinti ricorsi, depositati il 9 6 90, la ES DU RL e EC AR SA proponevano opposizione avverso l'ingiunzione del 95 90, notificata alla EC in proprio e nella qualità. di socio-amministratore unico della società, avente ad oggetto l'importo di L. 4.830.000, a titolo di sanzioni amministrative in relazione alle medesime violazioni che avevano dato luogo al provvedimento contro cui era stato proposta l'opposizione del 10 7 90. Si costituiva l'Inps, chiedendo il rigetto dei ricorsi. Ulteriori distinti ricorsi erano proposti, altresì, dalla stessa società e da ON IA avverso ingiunzione del 9 5 90, con la quale si era ingiunto al secondo, nella sua qualità di “legale rappresentante Presidente", di pagare la stessa somma di L.
4.830.000 a titolo di sanzioni amministrative. Anche in questo giudizio si costituiva l'INPS. Riuniti tutti i giudizi, il pretore revocava il decreto e le ordinanze ingiunzioni. L'INPS proponeva appello, riaffermando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in Mauth testa alla EC. 3 Resisteva la ET UP SP, quale società incorporante la ES DU RL. Resisteva, altresì, il Tarsia, ribadendo la propria totale estraneità rispetto agli organi sociali della ES DU RL. Il Tribunale di Genova, con sentenza depositata il 23 giugno 98, respingeva le opposizioni all'ordinanza ingiunzione n. 1569/90, emessi nei confronti di GI SA EC e della ES DU RL. Compensava le spese fra la EC e l'INPS. Condannava la ET UP, quale incorporante della ES, alle spese del doppio grado. Confermava, nel resto, la sentenza impugnata. La ET UP SP e GI SA EC hanno proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria. L'Inps ha depositato solo procura. Motivi della decisione. Appare opportuno esaminare per primo il secondo motivo di ricorso, in quanto assorbente. Con esso le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2094 e 2364 n. 4 cc. Si afferma che, in sede di determinazione negoziale, le parti non si sono limitate alla generica formulazione di un nomen iuris attinente a lavoro autonomo, ma hanno negoziato una specifica posizione societaria, riguardante l'amministratore unico della ES DU RL. Che la EC, per esplicita disposizione statutaria e quale amministratore unico, aveva tra i suoi compiti anche quello di partecipare direttamente al concreto svolgimento dell'attività di vendita. Che, secondo il diritto societario, la EC ricopriva legittimamente il ruolo di amministratore unico, nei limiti segnati dallo statuto. Che, conseguentemente, il legittimo esercizio del ruolo societario di amministratore urico esclude secondo orientamenti mai contestati - la configurabilità di un rapporto di lavɔro Mull subordinato. IL motivo è fondato. Costituisce principio consolidato che l'amministratore unico di una società non può essere al contempo dipendente della medesima (Cass. N. 1490 e 6819 del 2000). Il presente giudizio riguarda la pretesa dell'INPS nei confronti della ES,cioè il rapporto processuale fra la ES DU e l'INPS ( la ET UP è subentrata in appello quale società assorbente la ES, cioè nella medesima posizione di quest'ultima). Ha, dunque, per presupposto necessario la valida sussistenza della società ES, che , , altrimenti, alcuna pretesa sarebbe formulabile nei suoi confronti. Una volta ritenuta, quale necessario presupposto, la valida sussistenza della ES, deve ritenersi, altresì, che la società stessa avesse un amministratore, quale organo essenziale e insopprimibile. Ne viene di conseguenza che la SA fosse la reale amministratrice unica della ES, a mulla rilevando che, nei fatti, i suoi poteri fossero condizionati dalla pressante ingerenza della sccia di maggioranza, tale circostanza non valendo ad annullare la posizione giuridica di effettiva amministratrice della EC. Orbene, essendo la EC amministratrice unica della ES, la EC stessa ,per quanto detto, non poteva essere, contemporaneamente, dipendente della società. Le mansioni svolte dalla EC erano, dunque, espressione e conseguenza della sua posizione di amministratrice, posizione che non le vietava affatto, anzi le consentiva di esercitare anche compiti svolti dai dipendenti, fermo restando che l'amministratore unico non agisce in posizione di giuridica subordinazione. Ne viene di conseguenza l'infondatezza della pretesa dell'INPS. E' appena il caso di aggiungere che a uguale risultato si sarebbe pervenuto, ritenendo la ES una società fittizia,come pur si è adombrato nel corso del giudizio e, di conseguenza, la EC dipendente della ET UP anche in questa ipotesi alcuna pretesa si sarebbe potuto flavi 5 avanzare nei confronti della ES e della EC, in quanto titolari di posizioni fittizie, coè giuridicamente inesistenti. Ne viene di conseguenza che il motivo in esame è fondato e va accolto. Col primo motivo di ricorso, si assume la violazione e falsa applicazione delle norme di cui all'art. 414 cpc. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Si afferma che la sentenza di appello farebbe propria la contraddittorietà riscontrata dal Pretore nella domanda dell'INPS, assumendo a base dell'accertato rapporto di lavoro subordinato la 66 posizione di fatto di datore di lavoro da parte di una società diversa da quella, invece, sottoposta a condanna". Che, inoltre, risulterebbe incomprensibile la condanna della EC quale amministratrice, una volta accertato che la stessa aveva operato solo come cassiera-commessa. Col terzo motivo si lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Si deduce l'erronea, contemporanea condanna sia della società che della EC. I motivi primo e terzo restano assorbiti nell'accoglimento del secondo motivo. In conseguenza di tale accoglimento, la sentenza impugnata va cassata e la causa, ron necessitando ulteriori indagini, va decisa nel merito, col totale rigetto delle pretese dell'INPS, cioè con la piena conferma della decisione pretorile, anche per quanto attiene al regime delle spese di primo grado. Ragioni di giustizia inducono a compensare le spese di appello fra l'Istituto,la EC e la ET UP. A seguito della soccombenza, l'Istituto va condannato a pagare alle ricorrenti le spese di questo giudizio di cassazione. uh
PQM
H 6 Accoglie il secondo motivo di ricorso. Dichiara assorbiti il primo e il terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito conferma anche per la statuizione sulle spese, la sentenza del Pretore. Compensa le spese di appello. Condanna l'Istituto a pagare in solido alle ricorrenti le spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in lire 20.000 oltre lire cinque milioni per onorario di avvocato. 26 aprile 2001 Il Presidente est.: jeglicher Scarelli IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 11 LUG. 2001 E DY oggi, R P WE'RE IL ANCELLERE R I O C D , O L L 0 O 1 R . I S D A T S T K I S S O N A P G T O M I A A N D E D E S , E I O T G A R N T G E O S S E I T E L T G I E R R I A L D L E O D