Sentenza 21 maggio 2010
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In tema di ricettazione, nel caso di ricezione di moduli di patente non occorre stabilire la data del furto o di altro reato presupposto, in quanto tali moduli non sono in commercio, essendo in disponibilità esclusiva della P.A.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/05/2010, n. 28660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28660 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 21/05/2010
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 2140
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 39024/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Vennetiello Dario N. nell'interesse di:
De LA ZI nato a [...] V.C., (AV) il 2.7.1962;
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 26.9.2008;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Giuseppe Bronzini;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dr. GALASSO Aurelio, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv.to Severino Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26.9.2008 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Avellino, ritenuta l'ipotesi attenuata di cui al capoverso dell'art.648 c.p. rideterminava la pena in relazione al capo a) in anni due di reclusione ed Euro 400,00 di multa.
Il De LA ZI utilizzava un modulo di patente di provenienza illecita cui apponeva la propria fotografia e che riempiva con le proprie generalità in almeno due occasioni esibendolo ai verbalizzanti durante controlli stradali.
La Corte territoriale riteneva la sussistenza del reato di ricettazione (le residue imputazioni di falso venivano dichiarate prescritte già in primo grado) alla luce delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti e delle indagini svolte dalla P.G.. Ricorre l'imputato che lamenta l'omessa motivazione in ordine alla non utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti che avevano riferito de relato.
Con il secondo motivo si deduce che mancava ogni prova che il soggetto che aveva esibito il modulo falsificato di patente fosse proprio l'imputato.
I controlli erano avvenuti a distanza di un anno.
Con il terzo motivo: mancava la prova che il modulo fosse proveniente da delitto.
Con il quarto motivo si allega la violazione dell'art. 133 c.p. e la mancanza illogicità della motivazione de provvedimento impugnato. In primo grado si era applicata la pena molto vicina al minimo, ma in appello, ritenuta la chiesta derubricazione, ci si discosta in modo molto sensibile dal nuovo limite edittale, nonostante fosse stata riconosciuta la modestia del fatto.
Non si erano tenute in considerazione le circostanze del caso, ma i soli requisiti soggettivi dell'imputato.
Sono stati depositati motivi nuovi con i quali si richiede la prescrizione del reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.
Circa il primo motivo il verbalizzante LL TO ha riferito in dibattimento in ordine ai controlli svolti dalla P.G. e sugli accertamenti dalla stessa operati in relazione alla posizione del ricorrente.
Si tratta di una ordinaria deposizione in ordine alle indagini svolte dalla polizia giudiziaria da parte di appartenente alle forze dell'ordine certamente ammissibile e non della deposizione circa dichiarazioni di una terza persona non sentita in dibattimento. Nessuna disposizione risulta pertanto violata;
la norma richiamata nel ricorso si riferisce chiaramente a situazioni del tutto differenti.
Circa il secondo motivo si tratta di una censura di mero fatto, risultando evidente che la persona trovata in possesso di un modulo di patente contraffatto è stata identificata con l'imputato perché sul modulo c'era la fotografia di questi.
Sul terzo motivo la Corte territoriale ha correttamente ricordato come nel caso di ricezione di moduli di patente non occorre stabilire la data del furto o di altro reato presupposto in quanto tali moduli non sono in commercio e sono nella disponibilità esclusiva della p.a., (cass. n. 5801/1882).
Per quanto riguarda l'ultimo motivo, nonostante il riconoscimento del capoverso dell'art. 648 c.p., la pena è stata inflitta in misura non vicina ai limiti edittali tenuto conto dei gravi e numerosi precedenti penali del ricorrente.
La motivazione appare congrua e logicamente coerente. Circa la prescrizione, anche a voler seguire l'impostazione del ricorrente, il reato di sarebbe prescritto il 4.2.2010 e quindi dopo la sentenza di appello.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso preclude la declaratoria d'estinzione del reato (cfr. cass. n. 24688/2008). Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010