Sentenza 23 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/2001, n. 5965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5965 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP5 9 65/0 1 IN NOME DEL POPOLO ITA ANG Oggetto Risarcimento danni SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente R.G.N. 18517/99 Dott. Francesco SABATINI Consigliere Cron. 12885 Dott. Michele VARRONE Consigliere Rep.
2.156 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Ud. 05/02/01 Rel. ConsiglierePURCARODott. Italo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio S EN TENZA dal Sig. IL SOLE.24.ORE per diritti L.0000 sul ricorso proposto da: 23 A PR. 2001 IL CANCELLIERE SESIA LEASING SPA, in persona dell'Amministratore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Delegato sig. Giuseppe Pettinaroli elettivamente Richiesta copia studio C domiciliato in ROMA V.LE GIULIO CESARE 14, presso 10 dal Sig. per diritti L. 6000 studio dell'avvocato DANTE GROSSI, che lo difende 24-04-21 IL. CANCELLIERE unitamente all'avvocato DARIO CASALINI, giusta delega CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in atti;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ricorrente dal Sig. 1 per diritti L. 6007 contro 24.04.07 OMCA SRL, in persona del legale rappresentante Sergio il IL CANCELLIERE Crepaldi, elettivamente domiciliata in ROMA PZA NAVONA 2001 49, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO ANTONELLI, 236 difesa dall'avvocato MARCO AMOSSO, giusta delega in 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale atti;
al Sig. PIZ±04Pizzou per diritti L. 1000+ controricorrente 17 LUG, 2001. avversO la sentenza n. 323/99 della Corte d'Appello di IL CANCELLIERE emessa il 22/1/1999, TORINO, Sezione III CIVILE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE depositata il 16/03/99; RG.702/97, Richiesta copia studio udita la relazione della causa svolta nella pubblica dal Sig. GROSST per diritti L. 6000 udienza del 05/02/01 dal Consigliere Dott. Italo OTT. 2001 IL CANCELLIERE PURCARO;
udito l'Avvocato MARCELLO PIZZOLI (per delega Avv. DIRITTI Marco Amosso); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ANG IBA 3 18 Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 24 novem- bre 1993, la società Sesia Leasing s. p. a. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Biella la società Om- ca S. r. 1., esponendo: che, in data 27 settembre 1985, aveva sottoscritto con la Omca medesima un con- LIRE 10000 tratto di locazione finanziaria di un'autovettura Ford CANCELLERIA Sierra 2300 Diesel;
che, ai sensi dell'art.1 delle condizioni generali del contratto, al momento della AS027151 consegna del bene, il fabbricante о il venditore e la BE425225conduttrice (agente anche in no me e per conto della lo- BE425224 catrice) avrebbero dovuto redigere e firmare un "verba- 2 le di consegna", certificante la completa conformità del bene consegnato a quanto previsto nell'ordine di - che, acquisto e la sua idoneità all'uso contemplato;
ai sensi del medesimo art. 1, la firma del verbale di consegna da parte della conduttrice avrebbe certificato "la sua piena accettazione e conoscenza delle condizio- ni in cui il bene è stato consegnato", mentre, nel caso in cui la conduttrice avesse rilevato la non conformità del macchinario consegnato rispetto all'ordine di ac- quisto, avrebbe dovuto darne "avviso alla locatrice ed al fabbricante о venditore per telegramma, confermato con lettera raccomandata, entro 5 giorni dalla consegna del bene", con la precisazione che la mancata Osservan- za di tale pattuizione avrebbe costituito "ad ogni ef- fetto accettazione del bene consegnato da parte della conduttrice"; che, in data, 30 settembre 1985 era 500, pervenuto alla Sesia Leasing s. p. a. fattura n. per l'importo di lire 18.665.000, della Nuova Modauto S. r. 1., relativa alla Ford Sierra di cui sopra;
che alla Sesia Leasing s. p.a. era stato trasmesso anche il verbale di presa consegna dell'automezzo di cui sopra a firma della Omca S. r.
1. e della Nuova Modauto in cui la prima, quale mandataria della Sesia Leasing, di- chiarava testualmente di aver avuto in consegna l'auto- vettura Ford Sierra di cui al contratto e che il bene 3 era conforme a quello descritto nella fattura n. 500 e che lo aveva esaminato ed accettato nello stato di con- segna;
che solo a seguito della rimessione di detto verbale di presa consegna, la Sesia Leasing s. p. a. in data 30 settembre 1985 aveva emesso a favore della Nuo- va Modauto S. r.
1. due assegni circolari per lire 11.903.761, pari all'importo della fattura (lire 18.665.000=) meno l'importo (lire 6.761.239=) costitui- to dalla rimessa diretta della Omca, rimessa girata alla Nuova Modauto, cosicché questa aveva ottenuto il pagamento integrale di lire 18.665.000; che, succes- sivamente, la Sesia era venuta a conoscenza che, con- trariamente a quanto dichiarato, la Nuova Modauto non aveva consegnato l'autovettura alla Omca, per cui era chiaro che la Omca aveva sottoscritto un documento il era veritiero;
che in data 31 otto- cui contenuto non - bre 1985, la Nuova Modauto aveva spedito alla Sesia Leasing una nota di accredito di lire 18.665.000 e, -quindi, una lettera firmata Euro Mec (così modificata la denominazione sociale della Nuova Modauto), con la quale la stessa riconosceva di non aver consegnato il bene;
- che, con atto di citazione in data 3 dicembre 1985, la Sesia Leasing s. p. a. aveva convenuto, avanti al Tribunale di Biella, la società Omca, chiedendone la condanna generica al risarcimento danni, lamentando la 4 responsabilità contrattuale della Omca medesima per non aver eseguito (quale mandataria della Sesia Leasing) con la diligenza del buon padre di famiglia il mandato conferitole;
- che il Tribunale di Biella, con sentenza in data 17 gennaio 1989, in accoglimento della domanda attorea aveva condannato la Omca al risarcimento dei danni da quantificarsi in separato giudizio, rigettando la domanda riconvenzionale della convenuta intesa ad ottenere la risoluzione del contratto ed il risarcimen- to dei danni;
che, a seguito dell'impugnazione propo- sta dalla Omca avverso detta sentenza, la Corte di Ap- pello di Torino, con sentenza in data 31 maggio 1991, aveva respinto sia le domande della Omca, che la doman- da risarcitoria della Sesia Leasing, precisando che la falsa dichiarazione del rappresentante della Omca aveva "attribuito alla Sesia Leasing il diritto di ottenere dalla Omca medesima il pagamento dei canoni, diritto correlativo all'obbligo della Sesia Leasing, adempiuto dalla medesima, di pagare alla promittente venditrice il prezzo dell'automobile". In base a tali premesse, l'attrice chiese la condanna della convenuta al paga- mento dei canoni scaduti. Radicatosi il contraddittorio ed istruita la causa, il Tribunale adito, con sentenza depositata in data 22 ottobre 1996, accolse la domanda, condannando la conve- 5 nuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo corrispondente ai 35 canoni mensili di lire 425.974 ciascuno, oltre interessi. A seguito di gravame della soccombente, la Corte di Appello di Torino, con sentenza depositata in data 16 marzo 1999, accolse l'appello proposto. Rilevò in parte motiva la corte territoriale: che risultava fondata l'eccezione di prescrizione, formulata nell'atto di ap- pello, con specifico riferimento all'ipotesi di cui al n. 4 dell'art.2948 C.C. (laddove l'appellante aveva in primo grado eccepito la prescrizione con specifico ri- ferimento all'art.2948 n. 3 c.C., per cui i primi giu- dici si erano limitati ad esaminare tale ipotesi, rite- nendo la fattispecie in esame estranea all'ambito di applicazione della citata norma); - che, peraltro, l'eccezione era ammissibile ex art.345 C. 2 c. p. C. formulazione tuttora applicabile nel(nella "vecchia" presente procedimento); - che la Suprema Corte aveva affermato che il criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art.2948 C.C. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamen- te dal creditore, quando le prestazioni siano periodi- che in relazione ad un'unica causa debendi, restando fuori dalla previsione legale quella derivante da de- 6 bito unico rateizzato in più versamenti periodici;
che, con specifico riferimento alla previsione di cui all'art.2948 n.4 c.c., era stato affermato che la stes- sa riguarda le obbligazioni periodiche o di durata ca- ratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibi- le di adempimento solo con il decorso del tempo, di guisa che soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligato- rio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore: tale prescrizione, per contro, non trova applicazione riguardo alle obbligazioni unitarie, suscettibilicon di esecuzione così istantanea, come differita;
che, alla luce di tali principi, nella specie risultava ap- plicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui alla menzionata norma, atteso che, pur dovendo qua- lificarsi il contratto stipulato dalle parti come lea- sing traslativo, posto che in tal senso si era espressa la sentenza appellata (senza essere stata sul punto im- pugnata da alcuna delle parti), non vi erano ragioni per negare che i canoni mensili da corrispondersi dal- l'utilizzatore del bene costituivano prestazioni perio- diche in relazione ad un'unica causa debendi, e che ta- li prestazioni erano autonome le une dalle altre. Se era vero che nel leasing traslativo ciascun canone sconta anche una quota di prezzo del bene, era altresì 7 vero che il canone è comprensivo, altresì, del corri- spettivo per l'uso del bene stesso e degli interessi per il finanziamento eseguito dalla impresa di leasing;
il corrispettivo, da versarsi mensilmente, non poteva quindi essere considerato una mera frazione di un unico debito;
che, infine, non aveva rilievo nella specie l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui la pre- scrizione quinquennale di cui all'art.2948 n.4 C.C. non era applicabile al pagamento di ratei di un mutuo, at- teso che, se pure il leasing finanziario ha una funzio- ne di finanziamento, non per questo poteva essere ri- condotto al mutuo o, più in generale, ai contratti di credito;
- che, in conclusione, dovendo applicarsi nel- la specie la prescrizione quinquennale di cui alla men- zionata norma codicistica, ne conseguiva la reiezione della domanda proposta dalla Sesia Leasing, posto che i canoni scaduti avrebbero dovuto essere versati dall'ot- tobre 1985 al settembre 1988, mentre la notifica del- l'atto di citazione era del 24 novembre 1993. Per la cassazione della suindicata sentenza ha pro- posto ricorso la società Sesia Leasing s. p. a., sulla base di due motivi, cui ha resistito con controricorso la società Omca. La ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione 8 Con il primo mezzo, la ricorrente, lamentando vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 342 c. p. C. e 2948 C.C., in relazione all'art.360 n. 3 C. p. C., deduce, in buona sostanza che l'eccezione di prescri- zione ex art.2948 n. 4 C. p. C. sia stata proposta dal- l'odierna resistente in sede di appello tardivamente, e cioè non con l'atto di appello, ma solo con la comparsa conclusionale;
per cui, l'eccezione medesima, non es- sendo stata ritualmente proposta, doveva essere dichia- rata inammissibile. Il motivo non merita accoglimento. Invero, pur se il principio invocato dalla ricor- rente è, astrattamente considerato, senza dubbio esat- to, peraltro, in concreto dall'esame dell'atto di ap- pello (che la Corte può esaminare, trattandosi di una questione di carattere processuale) risulta che l'ecce- zione in questione è stata proposta tempestivamente, posto che a pag.17 dell'atto di appello della Omca si trova affermato testualmente: " non pare, dunque, che tale corrispettivo possa essere considerato come fra- zionamento di un unico debito, avendo piuttosto carat- tere di una tipica prestazione periodica, per la quale l'art. 2948 n.4 c.c. prevede la prescrizione quinquenna- le". L'esplicito richiamo dell'appellante alla norma in esame toglie ogni perplessità in ordine alla volontà 9 dell'appellante di volersi avvalere proprio della pre- scrizione ivi prevista, volontà manifestata tempestiva- mente con l'atto di appello. Con il secondo mezzo, la società ricorrente si duo- le di violazione e falsa applicazione degli artt.2946 e 2948 c.C., in relazione all'art. 360 n.3 c. p. C. 1 non- ché di contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art.360 n.5 C. p. C.. Deduce che, essendo pacifico il principio secondo cui nel leasing traslativo il canone corrisposto corri- sponde alla finalità di una progressiva estinzione del prezzo di trasferimento della proprietà dell'oggetto del contratto, non appariva pertinente il riferimento alla disciplina legislativa dettata in materia di pre- scrizione in relazione a fattispecie contrattuali nella quali il corrispettivo assolve all'esclusiva funzione di controprestazione del godimento del bene. Con speci- fico riferimento alla previsione contenuta nella norma di cui all'art. 2948 n.4 C.C., era stato affermato in giurisprudenza che tale disposizione riguarda le obbli- gazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fat- to che la prestazione è suscettibile di adempimento so- 10 con il decorso del tempo, per cui solo con il pro- trarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio. Viceversa, la prescrizione 10 non trovava applicazione con riguardo alle obbligazioni unitarie, suscettibili di esecuzione così istantanea come differita o ripartita, per cui, essendo la presta- zione sostanzialmente unitaria, non è applicabile la prescrizione di cui alla menzionata norma, ma quella decennale, di cui all'art.2946 C.C.. La locazione fi- nanziaria, inoltre, avendo natura di finanziamento, il cui rimborso avviene sotto forma di canoni, poteva es- sere tranquillamente assimilata, quanto alla prescri- zione dei canoni, allo schema del mutuo, relativamente al quale la Corte di cassazione aveva ritenuto che la prescrizione quinquennale di cui all'art.2948 n.4 C.C. non è applicabile, trattandosi non già di prestazioni periodiche dovute ad un'unica causa, ma di adempimenti parziali dell'unico debito derivante dal mutuo. Peral- tro, anche volendo assimilare il leasing traslativo al- la vendita а rate, siccome costantemente ritenuto dal S.C., l'obbligazione del pagamento del prezzo risulta unitaria, anche se rateizzata nel tempo, con conseguen- te applicabilità, anche in tale ipotesi, della prescri- zione ordinaria decennale. La doglianza è inammissibile. Secondo un insegnamento giurisprudenziale assoluta- mente pacifico, che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (0 un capo di questa) si 11 fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sor- per giungere alla cassazione reggerla, è necessario della pronunzia non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realiz- zi lo scopo stesso dell'impugnazione. Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, ○ in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che au- tonomamente l'una o l'altro sorreggano. E' sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per di- fetto di interesse, le censure avverso le altre ragio- ni. Essendo pacifico quanto precede, si Osserva che, nella specie, il giudice del merito ha posto a fonda- mento della raggiunta conclusione due autonome rationes decidendi, ognuna sufficiente ex se, а sorreggere il suo dictum. Una di tale ragioni è costituita dall'af- fermazione, secondo cui nel caso concreto: " Nella prodotta scrittura contrattuale, del resto, non è contenuta alcuna previsione da cui possa ricavar- 12 si che l'obbligazione dell'utilizzatore sia costituita da un unico debito, rateizzato in più versamenti perio- dici, eseguibile perciò anche uno actu, e cioè in unica in altri termini, che i canoni mensilisoluzione, 01 costituiscono singole quote frazionate di un unitario prezzo di vendita del bene oggetto di leasing. Invero, l'unica indicazione ricavabile dal "con- tratto di locazione n. 195/85" che "il canone di lo- cazione" della autovettura Ford Sierra dovrà essere corrisposto nel seguente modo: un canone iniziale di £ 5.654.863 + 75.000, come rimborso spese, da versare al- la firma del contratto, e n. 35 canoni mensili, ciascu- no di £ 425.974 da versare anticipatamente il giorno 10 di ciascun mese a partire dal mese successivo a quello di consegna. Non rileva, in senso contrario, la possibilità pre- vista per la parte concedente, in caso di risoluzione dei contratto per inadempimento del conduttore, di ri- chiedere a titolo di indennizzo (v. clausola 11 Condi- zioni Generali di contratto) una somma pari al totale dei canoni che restano da pagarsi sulla locazione, con- siderato che l'intero ammontare dei canoni a scadere viene in tale situazione richiesto a titolo di penale, e quindi non in relazione ad un'unitarietà della pre- stazione a carico dell'utilizzatore". 13 Atteso che tale ratio decidendi non risulta in al- cun modo impugnata dall'odierna ricorrente, ne consegue che debba ritenersi inammissibile - per carenza di in- teresse (cfr. art. 100 c. p. c.) - il motivo di ri- corso in esame, atteso che anche nella ipotesi dovesse ritenersi la fondatezza degli argomenti ivi svolti non per questo potrebbe mai pervenirsi alla cassazione del- 80000 la sentenza impugnata nella parte de qua. 330000 In conclusione, il ricorso deve essere respinto. . Sussistono giusti motivi per compensare le spese 4 del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 5 febbraio 2001. Il Consiglie ere relatore ed estensore E Il presidente Fidenccia IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 23 APR 2001Oggi, lì A G IL CANCELLIERE E S Giovanni Giambattista H P U I S E N A O Z E S T R O * C 14