CASS
Sentenza 11 dicembre 2023
Sentenza 11 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2023, n. 49266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49266 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/02/2023 del TRIBUNALE di CHIETI udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 49266 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 10/10/2023 Il Procuratore generale, Luigi Giordano, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. SP IO ricorre avverso l'ordinanza del 24 febbraio 2023 del Tribunale di Chieti che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ex art. 168, terzo comma, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa, precedentemente concesso dal Tribunale di Chieti con sentenza del 10 dicembre 2019, definitiva il 10 settembre 2021, in ordine al reato di tentato furto, ai sensi degli artt. 56 e 624 cod. pen., commesso il 16 marzo 2015, evidenziando la sussistenza di una causa ostativa non documentalmente nota al giudice della cognizione. Per l'effetto, il giudice dell'esecuzione ha altresì revocato ex art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena di anni due di reclusione ed euro 200,00 di multa, precedentemente concesso dal Tribunale di Chieti con sentenza del 3 aprile 2018, definitiva il 18 settembre 2019, in ordine al reato di tentata rapina, ai sensi degli artt. 56 e 628 cod. pen., commesso in data 1 luglio 2016, evidenziando che SP, a seguito della sopra citata revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, dal quinquennio del passaggio in giudicato della sentenza, era stato nuovamente condannato per delitto anteriormente commesso. 2. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto disporre la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso dal giudice della cognizione, essendosi formato sul punto il giudicato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso appare manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente, infatti, non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che le cause ostative al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la seconda sentenza non fossero documentalmente note al giudice della cognizione, non potendo bastare - a tal fine - la presenza nel fascicolo di un certificato del casellario giudiziale non aggiornato (estratto il 15 luglio 2017). 2 V,' Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, ha stabilito che il giudice dell'esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative solo se tali cause non erano documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381). In tale sentenza, le Sezioni Unite non hanno condiviso l'indirizzo secondo cui la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena sarebbe preclusa al giudice dell'esecuzione nel caso in cui la causa ostativa, sebbene ignota al giudice della cognizione (non risultando documentata in atti), fosse stata, tuttavia, conoscibile mediante l'acquisizione del certificato penale aggiornato alla data della pronuncia della sentenza. E' stato così precisato che la possibilità della conoscenza dei precedenti ostativi, non noti al giudice che aveva concesso la sospensione condizionale della pena, non sia di ostacolo alla revoca del beneficio nella fase dell'esecuzione, posto che la statuizione di concessione della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, sebbene contenuta nella sentenza irrevocabile, non partecipa alla natura intrinseca del giudicato sostanziale e resta assistita dalla c.d. preclusione debole (contrapposta alla c.d. preclusione forte, tipica della res iudicata), coprendo esclusivamente il dedotto e non anche il deducibile. Il Collegio, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione, fornendo sul punto una motivazione ineccepibile, ha correttamente revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso dal Tribunale di Chieti con sentenza del 10 dicembre 2019. Il giudice dell'esecuzione, inoltre, una volta disposta la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui alla seconda sentenza, ha dovuto revocare anche il beneficio concesso con la prima sentenza, posto che, entro il quinquennio dal passaggio in giudicato del provvedimento concessivo, SP era stato nuovamente condannato per un reato anteriormente commesso a pena che, cumulata con quella precedentemente sospesa, superava i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. Come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato, infatti, la "nuova" seconda condanna a pena detentiva costituiva a sua volta condizione di revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la prima sentenza del 3 aprile 2018. Sul punto, si consideri che, ai sensi dell'art. 168, primo comma, cod. pen., la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto se, nei termini durante i quali la condanna rimane sospesa, il condannato: 1) commetta un delitto, ovvero una contravvenzione, della stessa indole, per cui 3 venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;
2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quelle precedentemente sospese, superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. In questi casi, la revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa e opera di diritto al momento del verificarsi dei suoi presupposti, facendo salva l'ipotesi che ricorra quanto previsto dall'art. 164 cod. pen. che, all'ultimo comma, ammette la possibilità che il giudice nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con il provvedimento concessivo del primo beneficio, non superi i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. 1.2. In definitiva il giudice dell'esecuzione, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, aveva nel caso in esame il potere di pronunciarsi in merito alla richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, risultando dagli atti che le cause ostative alla concessione del beneficio non fossero documentalmente note al giudice della cognizione, essendovi nel fascicolo del giudizio di merito (concluso con la sentenza del Tribunale di Chieti del 10 dicembre 2019, divenuta irrevocabile il 10 settembre 2021) un certificato del casellario giudiziale non aggiornato, estratto il 15 luglio 2017, che non poteva riportare quindi la condanna inflitta il 3 aprile 2018 dallo stesso Tribunale di Chiti, divenuta irrevocabile il 18.9.2019. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/10/2023
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 49266 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 10/10/2023 Il Procuratore generale, Luigi Giordano, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. SP IO ricorre avverso l'ordinanza del 24 febbraio 2023 del Tribunale di Chieti che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ex art. 168, terzo comma, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa, precedentemente concesso dal Tribunale di Chieti con sentenza del 10 dicembre 2019, definitiva il 10 settembre 2021, in ordine al reato di tentato furto, ai sensi degli artt. 56 e 624 cod. pen., commesso il 16 marzo 2015, evidenziando la sussistenza di una causa ostativa non documentalmente nota al giudice della cognizione. Per l'effetto, il giudice dell'esecuzione ha altresì revocato ex art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena di anni due di reclusione ed euro 200,00 di multa, precedentemente concesso dal Tribunale di Chieti con sentenza del 3 aprile 2018, definitiva il 18 settembre 2019, in ordine al reato di tentata rapina, ai sensi degli artt. 56 e 628 cod. pen., commesso in data 1 luglio 2016, evidenziando che SP, a seguito della sopra citata revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, dal quinquennio del passaggio in giudicato della sentenza, era stato nuovamente condannato per delitto anteriormente commesso. 2. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto disporre la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso dal giudice della cognizione, essendosi formato sul punto il giudicato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso appare manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente, infatti, non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che le cause ostative al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la seconda sentenza non fossero documentalmente note al giudice della cognizione, non potendo bastare - a tal fine - la presenza nel fascicolo di un certificato del casellario giudiziale non aggiornato (estratto il 15 luglio 2017). 2 V,' Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, ha stabilito che il giudice dell'esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative solo se tali cause non erano documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381). In tale sentenza, le Sezioni Unite non hanno condiviso l'indirizzo secondo cui la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena sarebbe preclusa al giudice dell'esecuzione nel caso in cui la causa ostativa, sebbene ignota al giudice della cognizione (non risultando documentata in atti), fosse stata, tuttavia, conoscibile mediante l'acquisizione del certificato penale aggiornato alla data della pronuncia della sentenza. E' stato così precisato che la possibilità della conoscenza dei precedenti ostativi, non noti al giudice che aveva concesso la sospensione condizionale della pena, non sia di ostacolo alla revoca del beneficio nella fase dell'esecuzione, posto che la statuizione di concessione della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, sebbene contenuta nella sentenza irrevocabile, non partecipa alla natura intrinseca del giudicato sostanziale e resta assistita dalla c.d. preclusione debole (contrapposta alla c.d. preclusione forte, tipica della res iudicata), coprendo esclusivamente il dedotto e non anche il deducibile. Il Collegio, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione, fornendo sul punto una motivazione ineccepibile, ha correttamente revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso dal Tribunale di Chieti con sentenza del 10 dicembre 2019. Il giudice dell'esecuzione, inoltre, una volta disposta la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui alla seconda sentenza, ha dovuto revocare anche il beneficio concesso con la prima sentenza, posto che, entro il quinquennio dal passaggio in giudicato del provvedimento concessivo, SP era stato nuovamente condannato per un reato anteriormente commesso a pena che, cumulata con quella precedentemente sospesa, superava i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. Come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato, infatti, la "nuova" seconda condanna a pena detentiva costituiva a sua volta condizione di revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la prima sentenza del 3 aprile 2018. Sul punto, si consideri che, ai sensi dell'art. 168, primo comma, cod. pen., la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto se, nei termini durante i quali la condanna rimane sospesa, il condannato: 1) commetta un delitto, ovvero una contravvenzione, della stessa indole, per cui 3 venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;
2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quelle precedentemente sospese, superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. In questi casi, la revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa e opera di diritto al momento del verificarsi dei suoi presupposti, facendo salva l'ipotesi che ricorra quanto previsto dall'art. 164 cod. pen. che, all'ultimo comma, ammette la possibilità che il giudice nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con il provvedimento concessivo del primo beneficio, non superi i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. 1.2. In definitiva il giudice dell'esecuzione, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, aveva nel caso in esame il potere di pronunciarsi in merito alla richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, risultando dagli atti che le cause ostative alla concessione del beneficio non fossero documentalmente note al giudice della cognizione, essendovi nel fascicolo del giudizio di merito (concluso con la sentenza del Tribunale di Chieti del 10 dicembre 2019, divenuta irrevocabile il 10 settembre 2021) un certificato del casellario giudiziale non aggiornato, estratto il 15 luglio 2017, che non poteva riportare quindi la condanna inflitta il 3 aprile 2018 dallo stesso Tribunale di Chiti, divenuta irrevocabile il 18.9.2019. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/10/2023