Sentenza 7 aprile 2009
Massime • 1
Una volta che non ricorrano le condizioni previste dall'art. 66 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 (tutela delle cose di interesse storico e artistico) per poter procedere alla confisca di cose di interesse archeologico (non autorizzato trasferimento nei Paesi dell'Unione europea o esportazione verso Paesi terzi), essa non può essere disposta, in assenza di una pronuncia di condanna, neanche ai sensi dell'art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen. in tema di confisca obbligatoria, trattandosi di beni il cui trasferimento, pur se assoggettato a particolari condizioni o controlli, è consentito e la cui detenzione non può reputarsi vietata in assoluto, bensì subordinata a determinate condizioni volute dalla legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2009, n. 18586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18586 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 07/04/2009
Dott. CARMENINI Secondo L. - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 1386
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 7416/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE IT, nato il [...];
avverso la sentenza del 29/09/2004 della Corte di AppeLO di Roma;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D'Ambrosio che ha concluso per il rigetto.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 29/9/2004, la Corte di AppeLO di Roma confermava la sentenza del 26/5/1999 del Pretore di Viterbo, sez. distaccata di Civita Castellana, nella parte in cui aveva dichiarato EN EN colpevole del reato di ricettazione di materiale archeologico vario (capo C) e lo condannava alla pena di giorni ventuno di reclusione ed Euro 105,00 di multa.
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione il prevenuto adducendo i seguenti motivi:
1. Erronea applicazione della penale ex art. 606 c.p.p., lett. b):
deduce il ricorrente erronea applicazione della legge penale sotto i seguenti profili:
1.1. non avendo la Corte territoriale, acquisito alcuna prova in ordine alla provenienza delittuosa dei reperti in sequestro, esso ricorrente avrebbe dovuto essere assolto dal delitto di ricettazione;
1.2. in ogni caso, il fatto contestatogli avrebbe dovuto essere derubricato nell'ipotesi di cui alla L. n. 1089 del 1939, art. 67;
1.3. a tutto concedere, avrebbe dovuto essere dichiarata la prescrizione del reato in totale difetto di acquisizione dei reperti in epoca recente o risalente a meno di 10 anni;
2. ILOgicità della motivazione: rileva il ricorrente che, così come era stata riconosciuta la sua buona fede per un'altra ricettazione (capo sub b) per la quale la Corte lo aveva prosciolto, alla stessa conclusione la medesima avrebbe dovuto pervenire per il reato sub c;
3. Illegittimità della confisca: sostiene il ricorrente che erroneamente la Corte aveva confermato la confisca anche per il reato di ricettazione di cui al capo B per il quale era stato prosciolto. Ad 1.1 (mancata prova in ordine alla provenienza delittuosa): la censura dev'essere disattesa in quanto la Corte territoriale:
- ha spiegato, sulla base delle dichiarazioni testimoniali del M.LO CI e della dott.ssa De Lucia (quest'ultima particolarmente qualificata) che i reperti in questione apparivano di scavo recente, erano di provenienza falsica e dunque diversa "da quella di scavo non recente che potevano derivare anche dai terreni di proprietà EN";
- ha preso in esame la tesi difensiva dell'imputato, secondo la quale si trattava di reperti provenienti da uno scavo autorizzato, che aveva ricevuto in eredità dal padre il quale si era dimenticato di pulirli e l'ha motivatamente disattesa, stigmatizzandone l'inattendibilità alla luce delle dichiarazioni rese dai suddetti testi e del fatto che lo stesso imputato aveva limitato la sua tesi ad un solo reperto ossia ad un faLO concavo: la motivazione deve ritenersi logica e coerente con le risultanze processuali evidenziate sicché la censura, riproposta negli stessi termini in questa sede, deve ritenersi inammissibile risolvendosi in nulla più che in una mera versione alternativa dei fatti così come ricostruiti dalla Corte territoriale;
- tanto basta per disattendere anche la censura sub 1.2. che presuppone, per la configurabilità del reato previsto nel cit. art.67 c.p., commi 1 e 2 che l'impossessamento dei reperti archeologici sia avvenuto a seguito di "rinvenimento fortuito, ovvero in seguito a ricerche od opere in genere" (comma 1), ovvero da parte di colui al quale era stata rilasciata la concessione o l'autorizzazione agli scavi: nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso, con congrua motivazione, una simile ipotesi, ritenendo, invece, che il ricorrente si fosse reso colpevole del differente delitto di ricettazione di beni archeologici il cui reato presupposto è costituito proprio dal c.d. furto archeologico previsto e punito dal suddetto articolo (ora D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 125);
Ad 1.3. (prescrizione): anche la suddetta censura deve disattendersi laddove si consideri:
dal capo d'imputazione si evince che, come data di consumazione, è stata contestata l'"epoca anteriore e prossima al 16/7/1997", ossia il momento in cui il reato è stato accertato;
la Corte territoriale ha accertato che i reperti in questione provenivano da uno scavo recente non solo "per le tracce di terra sugli stessi rinvenuti", ma anche perché erano stati ritrovati "conservati in un locale separato dall'abitazione, evidentemente in attesa di opera di restauro (su alcuni già effettuata, con esito discutibile, con gesso e colla)";
di conseguenza, pur non essendo stato individuato il momento preciso in cui avvenne la ricettazione, tuttavia, dai suddetti elementi di fatto, si può desumere che i reperti in questione erano stati, appunto, ricettati, come indicato nel capo d'imputazione, in epoca prossima al momento in cui furono rinvenuti: il che consente di escludere che il reato di ricettazione si fosse prescritto;
Ad 2 (ILOgicità della motivazione): la doglianza è priva di fondamento perché assertiva e priva di specificità: infatti, la circostanza che il ricorrente sia stato prosciolto dal capo b) (ossia per la ricettazione riguardante altri reperti archeologici) non implica ne' sotto il profilo fattuale ne' sotto queLO giuridico anche un automatico proscioglimento per fatti del tutto diversi, tanto più che la Corte territoriale, ha distinto i due episodi e, in modi analitico, ha spiegato i motivi per cui il ricorrente doveva essere prosciolto dal capo b) e condannato per il capo c);
Ad 3 (Illegittimità della confisca): la doglianza deve ritenersi fondata sulla base delle seguenti considerazioni:
- il D.Lgs. n. 490 del 1990, prevede la confisca per la sola ipotesi di cui all'art. 123 (già L. n. 1089 del 1039, art. 66, come sostituito dalla L. n. 88 del 1998, art. 66, ed ora D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 174: "Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando") ossia nei casi di esportazione illecita ("Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, demo-etno-antropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all'art. 3, comma 1, lettere d), e) e f), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da L. 500.000 a L. 10 milioni"): ciò significa, quindi, che la confisca, non essendo stato il ricorrente ne' imputato nè condannato per esportazione illecita, non avrebbe potuto essere disposta a norma della suddetta legge speciale;
- pertanto, la confisca, al più, avrebbe potuto essere disposta a norma dell'art. 240 c.p.;
- sennonché, la confisca non avrebbe potuto essere disposta ne' a norma dell'art. 2401 c.p. (in assenza del presupposto costituito da una pronuncia di condanna), ne' a norma del comma 2, n. 2, della medesima disposizione (confisca obbligatoria), trattandosi di beni il cui trasferimento, pur se assoggettato a particolari condizioni o controlli, non rende gli stessi illeciti e la cui detenzione non può reputarsi vietata in assoluto, bensì subordinata a determinate condizioni volute dalla legge: in terminis Cass. 7885/1995 Rv 205605;
- pertanto, fermo il provvedimento di sequestro, non essendo stata pronunciata ne' una sentenza di assoluzione ne' di condanna, la disposta confisca dev'essere eliminata con la conseguenza che, per i beni sequestrati, si deve provvedere in sede di esecuzione e la restituzione dovrà essere ordinata a favore di chi deve considerarsi proprietario secondo la normativa civilistica e la legge speciale (L.1 giugno 1939, n. 1089 e successive modifiche).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca dei beni in sequestro di cui al capo b), confisca che elimina;
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2009