Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2009, n. 18586
CASS
Sentenza 7 aprile 2009

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Una volta che non ricorrano le condizioni previste dall'art. 66 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 (tutela delle cose di interesse storico e artistico) per poter procedere alla confisca di cose di interesse archeologico (non autorizzato trasferimento nei Paesi dell'Unione europea o esportazione verso Paesi terzi), essa non può essere disposta, in assenza di una pronuncia di condanna, neanche ai sensi dell'art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen. in tema di confisca obbligatoria, trattandosi di beni il cui trasferimento, pur se assoggettato a particolari condizioni o controlli, è consentito e la cui detenzione non può reputarsi vietata in assoluto, bensì subordinata a determinate condizioni volute dalla legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2009, n. 18586
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18586
    Data del deposito : 7 aprile 2009

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