Sentenza 10 giugno 2009
Massime • 1
In tema di confisca, non integra la nozione di "appartenenza a persona estranea al reato" la mera intestazione a terzi del bene mobile utilizzato per realizzare il reato stesso, quando precisi elementi di fatto consentano di ritenere che l'intestazione sia del tutto fittizia e che in realtà sia l'autore dell'illecito ad avere la sostanziale disponibilità del bene. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca di un motociclo impiegato per commettere una rapina, non avendo i giudici di merito indicato alcun elemento dal quale desumere che lo stesso fosse solo fittiziamente intestato a persona estranea al reato, ma in realtà nella perdurante disponibilità dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2009, n. 29495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29495 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 10/06/2009
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 2740
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 5565/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI AN AU nato il [...];
avverso la sentenza del 19/11/2008 della Corte di Appello di Catania;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonello Mura che ha concluso per l'inammissibilità.
FATTO
Con sentenza del 19/11/2008, la Corte di Appello di confermava la sentenza pronunciata in data 19/03/2008 dal g.u.p. del Tribunale della medesima città, con la quale DI AN ZI era stato ritenuto responsabile del delitto di rapina aggravata e di violazione della L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2 e condannato alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa. Avverso la suddetta Sentenza, l'imputato, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:
1. CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'ART. 133 C.P.:
sostiene il ricorrente che la Corte: a) nella determinazione della pena, aveva omesso di tenere conto, in concreto, dei parametri di cui all'art. 131 c.p., avendo trascurato di valutare una serie di circostanze rilevanti come l'utilizzazione, nel compiere la rapina, di un mezzo di sua proprietà - l'avere commesso la rapina ai danni di un'autoscuola che non poteva offrire un cospicuo bottino, come poi, in effetti, avvenne - il non avere usato violenza - l'avere agito al fine di pagaie lo stupefacente;
b) non avrebbe addotto alcuna motivazione in ondine all'entità dell'aumento a titolo di continuazione;
2. Insufficiente motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante della recidiva infraquinquennale: ad avviso del ricorrente, la recidiva di cui all'art. 99 c.p., comma 2, n. 2 non avrebbe potuto essere considerata in quanto l'ultima condanna risaliva a fatti commessi nel 2000;
3. Insufficiente motivazione in ordine all'art. 240 c.p.: sostiene il ricorrente che la Corte non avrebbe potuto confiscare il motociclo adoperato per la rapina perché si trattava di un mezzo che non era di sua proprietà ma di tale TR FI AN.
DIRITTO
Ad 1 (contraddittorietà della motivazione in ordine all'art. 133 c.p.): la doglianza, nella sua duplice formulazione, è
manifestamente infondata, in quanto la Corte ha dato ampiamente conto del motivo per cui riteneva di confermare, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza del g.u.p. (personalità desumibile dai numerosi precedenti anche per art. 416 bis c.p. - consumazione del reato mediante violazione della L. n. 1423 del 1956, art.
9 - uso delle armi e travisamento): di conseguenza, le pretese circostanze favorevoli prospettate dal ricorrente devono ritenersi irrilevanti anche perché non è ben chiaro il motivo per cui dovrebbero giovargli;
Ad 2 (recidiva): anche la suddetta doglianza è manifestamente infondata in quanto, da un controllo del certificato penale, è risultato che il ricorrente hai riportato diverse condanne nel quinquennio (esattamente: in data 20/12/2002 - 3/12/2003 - 19/04/2004), antecedente ai fatti per cui è processo (risalenti al 2007).
Ad 3 (confisca): la doglianza deve ritenersi fondata laddove si consideri:
- il ricorrente, utilizzò, per la rapina per cui è processo, un motociclo intestato a tale TR FI AN, del tutto estranea al reato;
- la Corte di Appello, avanti alla quale era stata sollevata la questione della illegittimità della confisca, ha respinto il gravame osservando che "sebbene si appartenga nominalmente alla compagna dell'imputato, nondimeno era di fatto nella perdurante disponibilità dello stesso offrendo l'indicazione dell'intestazione una mera copertura sulla realtà della proprietà";
- sul punto, va ribadito il seguente principio di diritto: "In tema di confisca regolata dall'art. 240 cod. pen. (a seguito della sostituzione della L. 22 dicembre 1975, n. 685, art. 79 con la L. 26 giugno 1990, n. 162, art. 22, che non prevede più la confisca dei mezzi comunque usati per commettere il reato), non integra il concetto di appartenenza a persona estranea al reato - la cui nozione è più ampia di quella civilistica - la semplice intestazione del bene mobile utilizzato per realizzare il reato stesso, quando precisi elementi di fatto consentano di ritenere che l'intestazione sia del tutto fittizia e che in realtà sia l'autore dell'illecito ad avere la sostanziale disponibilità del bene": Cass. 2688/1991 riv 186413;
- nel caso di specie, però, è del tutto evidente che la Corte territoriale, pur avendo mostrato di adeguarsi al suddetto principio di diritto, non ha indicato alcun elemento di fatto dal quale ha tratto la sua convinzione e cioè che il motociclo fosse, in realtà, "nella perdurante disponibilità dello stesso offrendo l'indicazione dell'intestazione una mera copertura sulla realtà della proprietà";
- di conseguenza, trattandosi di una conclusione del tutto apodittica e senza alcun riscontro probatorio, s'impone l'annullamento con rinvio affinché la Corte, rivalutati gli elementi di fatto, stabilisca se il motociclo in questione fosse o meno nella perdurante disponibilità del ricorrente essendo l'intestazione alla TR FI AN, fittizia.
P.Q.M.
ANNULLA la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca e DISPONE trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Catania per nuovo giudizio sul punto;
DICHIARA inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2009