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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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- 1. Avv. Filippo PortogheseAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
L'utilizzo degli animali per gli spettacoli circensi sta giungendo al capolinea. Nei fatti. Nella giurisprudenza, sempre più attenta a non scriminare talune situazioni. Non ancora nella legge, latitante da ormai troppo tempo. La terza sezione della Cassazione penale, con la sentenza n. 2372 del 21 gennaio 2025 ... Leggi tutto… Sent. Tribunale di Ancona n. 2277/2024: interessante pronuncia in tema di rapporto di causalità. Scene di ordinaria quotidianità. Tizio passeggia con il proprio cane al guinzaglio (un labrador). Anche Caio passeggia con un cane al guinzaglio (un amstaf), di proprietà (però) di Sempronio. Le ... Leggi tutto… Trib. pen. di Brescia, sent. n. 853/2022. La sentenza in …
Leggi di più… - 2. Informazione GiuridicaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2024, n. 14951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14951 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da HI IO, nato a [...], il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello d'Ancona del 03/03/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Marilia di Nardo che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 3/11/2020, depositata in data 01/02/2021, il Tribunale di Ascoli NO condannava IO HI per il reato di cui all'art. 544—ter cod. pen., perché, in qualità di medico veterinario, senza necessità, cagionava lesioni ad un cucciolo di razza American Bully sottoponendolo ad una conchestomia (taglio delle orecchie). In data 3 marzo 2023 la Corte d'appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Ascoli NO. Penale Sent. Sez. 3 Num. 14951 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA Data Udienza: 06/02/2024 2.Avverso tale decisione propone ricorso HI IO articolando quale unico motivo la violazione dell'art. 10 della legge 4 novembre 2010, n. 201, con la quale è stata ratificata la Convenzione dei Consiglio d'Europa del 1987, per la protezione degli animali da compagnia. Si precisa che l'imputato aveva visitato l'animale in data 14/3/2019 riscontrandogli una ferita alla testa dovuta al morso di un altro cane e che era stato costretto, in stato di necessità e per curare l'animale, a recidere l'orecchio interessato dalla ferita e a tagliare anche l'altro orecchio per mantenere l'aspetto estetico e salvaguardarne il benessere. I giudici d'Appello avrebbero, dunque, errato nel non inquadrare la sua condotta nel perimetro delle eccezioni alle condotte incriminate dal citato art. 10 con conseguente assoluzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 2.Con legge del 4 novembre 2010, n. 201, è stata ratificata in Italia la Convenzione del Consiglio d'Europa del 13 novembre 1987, per la protezione degli animali da compagnia, la quale all'articolo 10 prevede, per quanto qui di interesse, che: «1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare: a) il taglio della coda;
b) il taglio delle orecchie;
c) la recisione delle corde vocali;
d) l'esportazione delle unghie e dei denti.
2. Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente: a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un determinato animale;
b) per impedire la riproduzione». Facendo buon governo di tali coordinate normative la Corte d'appello ha giustificato la mancata inclusione della condotta del ricorrente nell'eccezione prevista dall'articolo citato alla luce della insufficiente giustificazione offerta dall'imputato per aver reciso entrambe le orecchie. Va infatti evidenziato che, relativamente al taglio dell'orecchio interessato dal morso dell'altro cane, HI IO si è limitato a prospettare solo la necessità della totale asportazione non supportando tale deduzione con alcuna descrizione della lesione che avrebbe consentito di apprezzarne entità e dimensione e, dunque, la inevitabilità dell'asportazione totale. In mancanza di tali elementi necessari per valutare l'operato complessivo del medico veterinario, dunque, correttamente la Corte d'appello ha confermato la sentenza di condanna di primo grado. 3.
Per questi motivi
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato alle spese processuali ed al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 06/02/2024 Il Consigliere estensore Il Presi ente
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Marilia di Nardo che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 3/11/2020, depositata in data 01/02/2021, il Tribunale di Ascoli NO condannava IO HI per il reato di cui all'art. 544—ter cod. pen., perché, in qualità di medico veterinario, senza necessità, cagionava lesioni ad un cucciolo di razza American Bully sottoponendolo ad una conchestomia (taglio delle orecchie). In data 3 marzo 2023 la Corte d'appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Ascoli NO. Penale Sent. Sez. 3 Num. 14951 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA Data Udienza: 06/02/2024 2.Avverso tale decisione propone ricorso HI IO articolando quale unico motivo la violazione dell'art. 10 della legge 4 novembre 2010, n. 201, con la quale è stata ratificata la Convenzione dei Consiglio d'Europa del 1987, per la protezione degli animali da compagnia. Si precisa che l'imputato aveva visitato l'animale in data 14/3/2019 riscontrandogli una ferita alla testa dovuta al morso di un altro cane e che era stato costretto, in stato di necessità e per curare l'animale, a recidere l'orecchio interessato dalla ferita e a tagliare anche l'altro orecchio per mantenere l'aspetto estetico e salvaguardarne il benessere. I giudici d'Appello avrebbero, dunque, errato nel non inquadrare la sua condotta nel perimetro delle eccezioni alle condotte incriminate dal citato art. 10 con conseguente assoluzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 2.Con legge del 4 novembre 2010, n. 201, è stata ratificata in Italia la Convenzione del Consiglio d'Europa del 13 novembre 1987, per la protezione degli animali da compagnia, la quale all'articolo 10 prevede, per quanto qui di interesse, che: «1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare: a) il taglio della coda;
b) il taglio delle orecchie;
c) la recisione delle corde vocali;
d) l'esportazione delle unghie e dei denti.
2. Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente: a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un determinato animale;
b) per impedire la riproduzione». Facendo buon governo di tali coordinate normative la Corte d'appello ha giustificato la mancata inclusione della condotta del ricorrente nell'eccezione prevista dall'articolo citato alla luce della insufficiente giustificazione offerta dall'imputato per aver reciso entrambe le orecchie. Va infatti evidenziato che, relativamente al taglio dell'orecchio interessato dal morso dell'altro cane, HI IO si è limitato a prospettare solo la necessità della totale asportazione non supportando tale deduzione con alcuna descrizione della lesione che avrebbe consentito di apprezzarne entità e dimensione e, dunque, la inevitabilità dell'asportazione totale. In mancanza di tali elementi necessari per valutare l'operato complessivo del medico veterinario, dunque, correttamente la Corte d'appello ha confermato la sentenza di condanna di primo grado. 3.
Per questi motivi
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato alle spese processuali ed al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 06/02/2024 Il Consigliere estensore Il Presi ente