Sentenza 15 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/02/2002, n. 2244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2244 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
ITALIANA C.C. 62048 E PUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 6 E 8 9 N 1 IA / 02 IO / 4 Z / A 6 5 R 2 T . . IS N .R OGGETTO G F E . R R D I.R.PE.F./I.LO.R.: A L A T E benefici non richiesti;
D D U B E SUPREMA DI CASSAZIONE E I B ultrapetizione T A S I T N N R E E 1 S S 3 T 1 E SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA A W composta dai Magistrati: R.G. N. 20759/98 Dott. Pasquale REALE Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Cron. 5421 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Ud. 19.10.2001 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso iscritto al n. 20759 R.G. 1998, proposto N. 62048 da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
SA IO;
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo in data 22 settembre 1997, depositata col 9 n. 335/1/97 il 20 ottobre 1997. 4 0 Uditi, nella pubblica udienza del 19 ottobre 2001: 2 1 - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo IO AN impugnò la cartella esattoriale relativa all'i.r.pe.f. ed all'i.lo.r. per i periodi 1982-84, per insussistenza di alcune poste reddituali, collegate a fatture per operazioni inesistenti, indebitamente computate nella redazione delle dichiarazioni integrative presentate dal contribuente, il tutto in dipendenza di un procedimento penale a suo carico, ancora in corso. Respinto il ricorso dalla Commissione Tributaria di primo grado di Chieti, l'appello del contribuente che documentava la - definizione del procedimento penale è stato parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, che, con la sentenza in epigrafe, respinte tutte le istanze di merito, ha applicato i benefici di cui all'art.
7-ter del d.l. 357/ 1994, convertito nella legge 489/1994. Per la cassazione ricorre, con unico motivo, l'Amministrazione finanziaria, mentre il contribuente non svolge attività difensiva. Motivi della decisione Deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art.
7-ter del d.l. 357/1994, come convertito dalla legge 489/1994, dell'art. 9 del d.P.R. 600/1973, e coordinato difetto di motivazione, l'Amministrazione finanziaria si duole del vizio di ultrapetizione, nel quale è incorso il giudice 'a quo', per 2 non avere mai il contribuente chiesto l'applicazione dei benefici del cit. d.l. 357/1994, essendosi limitato a contrastare la ripresa a tassazione di poste reddituali derivanti da operazioni risultate inesistenti. Aggiunge che i benefici non sarebbero tuttavia spettati, perché il giudizio non riguardava le violazioni degli obblighi soppressi dagli artt. 6 e 7-bis d.l. 357/1994 cit. i quali non si riferiscono alla emissione di fatture né in esso si discuteva dell'applicazione di sanzioni, ma solo di alcune riprese a tassazione. Il ricorso è fondato. Indipendentemente da ogni approfondimento circa la (astratta) spettanza del beneficio, riconosciuto dal giudice 'a quo', si osserva, infatti, che effettivamente esso non risulta richiesto dal contribuente, onde il denunciato vizio di ultrapetizione è senza dubbio sussistente. Da ciò consegue la cassazione della sentenza impugnata, con pronunzia nel merito, ai sensi dell'art. 384 comma 1 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Tale pronunzia, in mancanza di censure ad opera del AN, già soccombente, sul merito dell'appello, dev'essere di rigetto dell'intero gravame. Poiché la statuizione annullata è dipesa dalla (erronea) iniziativa del giudice, in assenza di istanze, ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, 3 decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 1 c.p.c., rigetta l'appello del contribuente;
compensa le spese dell'intero giudizio fra le parti. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2001. Il Cons. estensore Il Presidente - Enrico Papa- - Pasquale Reale you fleet مارة IL CANCELLIERE AAmaldo Casano"Ча шоحملہ DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 FEB. 2002Oggi IL CANCELLIERES: Casana ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B. N. 5 MATERIA TRIBUTARIA 4