Cass. pen., sez. I, sentenza 30/04/2003, n. 35718
CASS
Sentenza 30 aprile 2003

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In base agli artt. 9 del D.P.R. n. 865 del 1986 e 2 del D.P.R. n. 394 del 1990, l'indulto sulle pene accessorie temporanee è concesso, per intero, quando il beneficio "è applicato", anche solo in parte, alle pene principali per cui è stata pronunciata condanna. Ne consegue che non sono condonabili le pene accessorie relative a reati oggettivamente esclusi dal provvedimento di clemenza, ancorché legati ad altri dal vincolo della continuazione, poiché il beneficio non è applicabile neppure in parte alle relative pene principali, dovendo quest'ultime, a seguito dello scioglimento del vincolo ex art. 81 cod. pen., essere escluse dal cumulo materiale e giuridico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 30/04/2003, n. 35718
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35718
    Data del deposito : 30 aprile 2003

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