Sentenza 30 aprile 2003
Massime • 1
In base agli artt. 9 del D.P.R. n. 865 del 1986 e 2 del D.P.R. n. 394 del 1990, l'indulto sulle pene accessorie temporanee è concesso, per intero, quando il beneficio "è applicato", anche solo in parte, alle pene principali per cui è stata pronunciata condanna. Ne consegue che non sono condonabili le pene accessorie relative a reati oggettivamente esclusi dal provvedimento di clemenza, ancorché legati ad altri dal vincolo della continuazione, poiché il beneficio non è applicabile neppure in parte alle relative pene principali, dovendo quest'ultime, a seguito dello scioglimento del vincolo ex art. 81 cod. pen., essere escluse dal cumulo materiale e giuridico.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/04/2003, n. 35718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35718 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. SOSSI MARIO Presidente
Dott. MOCALI PIERO Consigliere
Dott. BARDOVAGNI PAOLO "
Dott. CAMPO STEFANO "
Dott. GIORDANO UMBERTO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di Perugia;
nei confronti di:
Facchineri CC n. il 25/5/1959;
avverso ORDINANZA del 22/03/2002 CORTE APPELLO di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Francesco Mauro Iacoviello (annullamento con rinvio del provvedimento impugnato). OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe il giudice dell'esecuzione ha respinto le istanze di CH CC, tendenti ad ottenere l'applicazione dell'amnistia a reati in tema di armi (artt. 1, 2, 4 e 7 L.
2.10.1967 n. 895), osservando che il beneficio è concesso dai
D.P.R. 16.12.1986 n. 865 e 12.4.1990 n. 75 soltanto quando ricorre la speciale attenuante di cui all'art. 5 della L. n. 895/1967, condizione non sussistente nel caso di specie;
si è dichiarato incompetente a provvedere su questione concernente la revoca della liberazione anticipata, dovendo la relativa istanza essere proposta alla magistratura di sorveglianza;
ha dichiarato interamente condonate ex art. 9 D.P.R. n. 865/1986 le pene dell'interdizione legale e della sospensione della potestà parentale, accessorie alla condanna a 17 anni e sei mesi di reclusione inflitta dalla Corte d'Appello di Perugia con sentenza 11.6.1985 per continuato sequestro di persona, anche a fine di estorsione, rapina e violazioni - fra cui quelle già sopra menzionate - in tema di armi, per effetto dell'applicazione dell'indulto, nella misura complessiva di sei mesi, sulle pene principali.
Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale del distretto e il difensore, con atto poi corredato da memoria personale dell'interessato, che peraltro si intrattiene anche su questione estranea ai motivi di gravame (liberazione anticipata). Il difensore ha chiesto rinvio dell'udienza camerale dinanzi a questa Corte, adducendo concomitante impegno professionale;
l'istanza non merita accoglimento perché, trattandosi di impugnazioni avverso provvedimento non emesso in dibattimento, si seguono le forme indicate dall'art. 611 C.P.P., che prevede un contraddittorio meramente cartolare senza la presenza delle parti e loro patrocinatori, onde il dedotto impedimento a comparire è del tutto irrilevante. Il gravame del difensore investe la mancata applicazione dell'amnistia ai reati in tema di armi previsti dalla L. n. 895/1967 ed è infondato. Il beneficio è stato escluso perché sia il D.P.R. n. 865/1986 (art. 1 lett.e>), sia il D.P.R. n.75/1990 (art. 1 lett. d>) lo concedono soltanto "quando ricorre l'attenuante di cui all'art. 5 della predetta legge" (fatto di lieve entità). Ora, sostiene il ricorrente (v. I motivo e memoria personale) che, concesse con la sentenza di condanna le attenuanti generiche prevalenti sulle concorrenti aggravanti e data la relativa potenzialità delle armi descritte nel capo d'imputazione, la lieve entità del fatto sarebbe stata implicitamente riconosciuta ed assorbita nelle circostanze generiche sarebbe comunque mancata una disamina in concreto sul punto. La tesi non merita accoglimento perché le attenuanti di cui all'art. 62 bis C.P. si fondano su circostanze non anticipatamente valutabili dal legislatore, ma diverse da quelle che valgono ad integrare cause tipiche di attenuazione della pena normativamente individuate;
pertanto, il riconoscimento delle attenuanti generiche non può "assorbire" o costituire implicito riconoscimento di una circostanza specificamente censurato il mancato scioglimento del cumulo giuridico ex art. 81 C.P. ai fini dell'applicazione dei benefici concessi con i provvedimenti di clemenza;
tale doglianza è manifestamente infondata, poiché, quanto all'amnistia - non spettante per le ragioni prima esposte - rileva il titolo del singolo reato, e rimane del tutto indifferente la continuazione, mentre l'indulto è stato già applicato agli aumenti di pena per i reati satelliti di cui alla condanna dell'undici giugno 1985 con precedenti provvedimenti della Corte d'Appello di Perugia del 22.12.1987 e del 17.1.1992, in entrambi i casi - correttamente - previo scioglimento del cumulo. Il ricorso nell'interesse del CH va perciò respinto.
Il gravame del P.G. investe l'erronea applicazione dell'art. 9 D.P.R. n. 865/1986 in tema di pene accessorie. Va al proposito osservato che, con i ricordati provvedimenti "in executivis" del 22.12.1987 e del 17.1.1992, sono state condonate previo scioglimento del vincolo della continuazione - le pene principali riferibili, nel primo caso, ai reati previsti dalla L. n. 895/1967 in applicazione del D.P.R. n. n. 865/1986; nel secondo caso, ai delitti di rapina in forza del D.P.R. 22.12.1990 n. 394. Ora, l'art. 9 del decreto di clemenza del 1986 e l'art. 2 del provvedimento di condono del 1990 prevedono che "è concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee" conseguenti "a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, indulto Secondo il giudice "a quo", poiché lo scioglimento del vincolo della continuazione è consentito soltanto ove da esso derivi un vantaggio per l'interessato, deve ritenersi che, nel caso in cui l'indulto viene limitato ad alcuni soltanto degli episodi criminosi uniti in continuazione, vanno dichiarate estinte le pene accessorie relative anche agli altri reati (legati ex art. 81 C.P.) per i quali il beneficio non operi (principio affermato, nel caso di reati in parte esclusi dal condono in ragione del momento di commissione, da Cass., Sez. I, 17.11/2.12.1997, P.G. in proc. Peru). Tale principio, ad avviso del ricorrente, trova però un necessario limite nell'ipotesi in cui concorrano reati oggettivamente esclusi dall'indulto. Il ricorso è fondato. In tal senso si è già pronunciata la giurisprudenza, riconoscendo che, poiché il reato continuato non è ontologicamente unico, ma consta di più illeciti autonomi ed unificati solo per determinati effetti giuridici attinenti alla pena, quando sia intervenuta condanna per più reati in continuazione e sia sopraggiunto indulto da cui sia escluso uno di essi, il beneficio si applica solo alle pene relative ai reati per i quali non sia escluso;
principio esteso anche alle pene accessorie che, ove conseguenti alla condanna per il reato escluso dall'indulto, sono anch'esse escluse dal condono, pur se concesso in forza del D.P.R. n. 865/1986 (Cass., Sez. I, 1.2/2.4.1991, Ferrara). L'affermazione è pienamente condivisibile per ragioni di ordine sistematico: anzitutto, la regola generale sancita dall'art. 174 C.P. è quella dell'inapplicabilità dell'indulto alle pene accessorie, sicché le eccezioni sono di stretta interpretazione;
inoltre, le pene accessorie sono per definizione vincolate a quella principale, anche nella durata (art. 37 C.P.), in quanto effetti penali della condanna (art. 20 C.P.). Ne segue che, salvo espressa disposizione in contrario, non è possibile ritenere, in caso di esclusione oggettiva, l'indulto inapplicabile alla pena principale ma invece applicabile a quella accessoria;
ciò vale anche quando il reato escluso dal beneficio sia compreso in un cumulo materiale o giuridico che, per giurisprudenza assolutamente costante, va scisso, sicché il beneficio sarà applicato solo sulle pene condonabili. Alla luce di tali principi vanno interpretate le disposizioni degli artt. 9 D.P.R. n. 865/1986 e 2 D.P.R. n. 394/1990: poiché l'indulto sulle pene accessorie è concesso quando il beneficio "è applicato", anche soltanto in parte, alle pene principali per cui è stata pronunciata condanna, non si deve tener conto dei reati oggettivamente esclusi, le cui pene vanno espunte dal cumulo materiale o giuridico onde il beneficio non è per esse "applicato", neppure in parte.
In questi termini, ed in adesione alla esauriente requisitoria del P.G. presso questa Corte, l'ordinanza impugnata va dunque annullata sul punto, con rinvio al giudice dell'esecuzione che si atterrà al principio per cui l'indulto per le pene accessorie previsto dai D.P.R. nn. 865/1986 e 394/1990 opera sul cumulo materiale o giuridico delle pene inerenti ai soli reati oggettivamente non esclusi dal beneficio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'applicazione dell'indulto alle pene accessorie e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d'Appello di Perugia.
Rigetta il ricorso di CH CC, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 SETTEMBRE 2003.