Sentenza 18 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/03/2003, n. 3933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3933 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
villa liffe 26/5/84 .seum Art. 13 fuiufuies M.159 сеce 62770 VINVINAI L VINALVI N TV EVI ISI 'N 9861/b/98 SNES IV IN NOME DEL POPOLONTAI0 3933 /03 REPUBBLICA ITALIANA DO C LA CORTE SUPREMA Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LL NO R.G.N. 1866/99 DDott. Francesco Presidente Cron. 9026 Dott. Mario CICALA Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER - Consigliere Ud.10/07/02 Dott. Nino FICO Rel. Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SEN T ENZA sul ricorso proposto da: N. 62470 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
AN NC;
intimato - 2002 avverso la sentenza n. 123/98 della Commissione 3199 tributaria regionale di NAPOLI, depositata il -1- 05/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo NC LI ha impugnato il provvedimento col quale l'Intendenza di Finanza di Napoli aveva respinto l'istanza di riliquidazione dell'IRPEF sull'indennità di fine rapporto e di rimborso, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.178/86, di parte della ritenuta di acconto operata dall'Ente erogatore, La Commissione Tributaria di primo grado di Napoli ha respinto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha accolto l'appello del contribuente. Avverso quest'ultima decisione il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione, in relazione all'art.360 n. 3 c .p.c., de gli artt. 1, commi 3 e 4, e 36-bis D.P.R. n.600/73, degli artt.39, comma 4, e 42-bis D.P.R. n.602/73, dell'artt.4, comma 5, della legge n.482/85. L'intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione La sentenza impugnata è stata notificata alla Direzione Regionale delle Entrate per la Campania, parte del giudizio, il 29 ottobre 1998 e il ricorso per cassazione è stato notificato al LI il 16 gennaio 1999, oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art.325 c.p.c. La notifica effettuata nei confronti dell'Ufficio prima dell'entrata in vigore delle legge 13. 5. 1999, n.133, vale a far decorrere il predetto termine breve (giurisprudenza pacifica) e pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, il che trovolge la rinunzia al ricorso stesso fatta dal Ministezo_ le spese in mancanza di attività difensiva dell'intimato.Nulla pe r
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 10.7.2002 il cons. est. تنار دروا IL CANCER LIERE C1 Osvaldo Ascanio ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA Male sa il presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1.8 MOR. 2003.Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio