Sentenza 27 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2002, n. 4371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4371 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOL0437 1/02 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Azione di revindica- SEZIONE SECONDA CIVILE Prova della proprica - Ordinant de Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Divisione - An u nt - Presidente - R.G.N. 16392/99 Dott. Mario SPADONE -Consigliere - Dott. Antonino ELEFANTE Cron. 10.250 Rep. 11015 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere - Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere Ud.13/11/01 Dott. Sergio DEL CORE Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE NTENZA dal Sig. 370S 71 €1.55 per diritti € sul ricorso proposto da: per MAR. 2002 IT. D'ONOFRIO ANTONIO, D'ONOFRIO FILIPPO, elettivamente IL CANCELLIERE domiciliati in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI 15, presso lo studio AGNINO PAOLO, difesi dall'avvocato ENRICO NCELLERIA MASTRANTONIO, giusta delega in atti;
S ricorrenti
contro
D'ONOFRIO CHIARA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CORRIDONI n.23, presso 10 studio dell'avvocato PIERO CONTI, che la difende unitamente all'avvocato CARADONNA GIANFRANCO per procura speciale Colfers del notaio MICHELE LABRIOLA del distrette notarile del distret di 2001 1499 BARI, rilasciata in data 8/11/01, n. rep.17784, -1- depositata in udienza;
resistente con procura - nonchè
contro
NT AN, NT IM;
intimati avverso la sentenza n. 542/98 del Tribunale di L'AQUILA, depositata il 20/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/01 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito l'Avvocato Gianfranco CARADONNA, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso e deposita nota di udienza alle ore 10,20; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza 31 dicembre 1996, il Pretore di L'Aquila dichiarava cessata la materia del contendere nel giudizio incoato da AN, PP e RI DA D'RI per il rilascio di un fabbricato rurale loro assegnato con ordinanza resa in un giudizio di divisione ereditaria e posseduto da IA D'RI, la quale in corso di causa ne aveva consegnato le chiavi agli attori. Su gravame di IA D'RI, il Tribunale di L'Aquila, considerato che nelle more del processo l'ordinanza predetta era stata cassata da questa Suprema Corte e doveva considerarsi tamquam non esset sicché era venuto meno l'unico titolo esecutivo ritualmente posto a fondamento della proposta azione di rilascio, riformava la sentenza @ appellata rigettando la domanda. AN e PP D'RI chiedono la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente due motivi. L'intimata, con il ministero di difensore munito di procura speciale ad litem, ha partecipato alla discussione. Motivi della decisione Preliminarmente, in rito, deve riconoscersi al difensore della D'RI, che non resiste con controricorso, la facoltà di partecipare alla pubblica discussione e di esporre in essa la difesa in virtù della procura speciale ad litem conferitagli dall'intimata. Denunziando violazione dell'art. 2697 c.c. e vizi motivatori (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), col primo motivo del ricorso i ricorrenti ascrivono al giudice dell'appello di aver trascurato i documenti comprovanti la proprietà 2 in capo a essi dell'immobile in contestazione e specularmente l'assenza di alcun titolo spendibile da IA D'RI. Il motivo è platealmente inammissibile. Senza neanche specificare di quali documenti prodotti il giudice dell'appello abbia omesso l'esame e addirittura rimandando alla lettura di scritti difensivi, i ricorrenti mostrano di ignorare principi basilari in tema di ricorso per cassazione e di limiti di indagine propri del giudizio di legittimità. Com'è (o dovrebbe essere) noto, poiché le norme poste dal codice civile in materia di ammissibilità ed efficacia dei vari mezzi probatori nonché di interpretazione del contratto attengono al diritto sostanziale, sicché la loro violazione dà luogo ad errores in iudicando e non in procedendo, nel giudizio di cassazione, in cui l'esame diretto degli atti da parte del giudice è ammesso solo per la verifica dello svolgimento del giudizio in conformità al rito, il ricorrente interessato a far valere la violazione di dette norme, stante il principio di autosufficienza del ricorso, ha l'onere di indicare dettagliatamente gli elementi necessari per la valutazione delle censure mosse al riguardo. Più in particolare, la parte che, con il ricorso per cassazione, sostenga che il giudice del merito sia incorso in un errore di diritto o in un vizio logico omettendo l'esame di un documento, ha l'onere di indicare, specificamente, il contenuto del documento assertivamente trascurato dal giudice di merito e le ragioni per le quali il suo esame avrebbe condotto a una decisione diversa da quella impugnata. Ciò al fine di consentire il controllo dei fatti da provare e, quindi, della loro decisività, dato che questo controllo, per il cennato 3 principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla Corte di cassazione sulla sola base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative, e senza che possa, all'uopo, svolgere funzione sostitutiva il richiamo, per relationem, ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio (cfr., solo per indicare le più recenti, sentt. nn. 10484/2001, 9554/2001, 3692/2001, 2602/2001, 6115/2000, 5876/2000, 5608/2000, 2446/2000, 13566/1999, 5945/1999, 4684/1999, 2894/1999, 10897/1998, 10913/1998, 5394/1998, 1988/1998, 72/1998, 2176/1997). Col secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 100 c.p.c., i ricorrenti censurano la decisione in quanto, mancando la prova della Ра titolarità di un diritto sull'immobile da parte dell'appellante, “questa non era portatrice di un interesse giuridico che le consentisse di proporre legittimamente la domanda". Anche tale motivo è manifestamente inammissibile per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, per la sua scarsa o nulla intelligibilità, non riuscendosi a comprendere quale domanda la D'RI abbia proposto senza esserne legittimata posto che essa è stata convenuta in giudizio e il Tribunale ha rigettato la domanda di rilascio, costituente l'unico thema decidendum, per non avere gli attori provato il titolo in base al quale l'avevano fatta valere;
secondariamente, per la novità della questione dedotta (carenza di interesse ad agire), che non risulta dal testo della sentenza né dalle conclusioni riportate nella sua epigrafe, non avendo i ricorrenti indicato in quale atto o scritto l'hanno sottoposta al giudice d'appello. Rigettato il ricorso, i suoi proponenti vanno solidalmente condannati alle spese di questo grado del giudizio. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese
P.Q.M.
000 (£103,29/ (€ 1032,31) oltre a lire 2.000.0000 per onorari. 200, liquidate in lire Così deciso in Roma, il 13 novembre 2001 Il Presidente Il Consigliere estensore Dott. Mario Spadone serp's fee love Dott. Sergio Del Core Spondon IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 27 MAR. 2002 IL GANGELLIERE 01 Roma 109T 129,11 4567 2,66 TOT. 14977 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 gerie 4. Registrato in data. $2400.1... versata C. 149.77 CENTOQUARANTA NOME(77) €. al p. Dirigent Yeuro Il Responsable Servizio Atti Giudiziari CALIPPO) (Dotcom Marja azja (D/M.FACCICHING)