Sentenza 15 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/10/2002, n. 14634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14634 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2002 |
Testo completo
4 7 3 ) . E N C , 1 A O 9 L P 9 L I 1 O - D B 1 1 E E - 1 E C I 2 N . O D L I REPUBBLICA ITALIANA Z U I 9 A 3 G R T S E I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N G . E T 1 4 6 3 4 0 2 R S I LA CORTE SUP EMA ( SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Neartoßer Presidente CALFAPIETRADott. Vincenzo R.G.N. 6771/00 Cron..34076Consigliere Dott. Antonio VELLA - Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere - Rep. Dott. Rosario DE JULIO Consigliere - Ud.10/07/02 Rel. Consigliere -Dott. Roberto Michele TRIOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso proposto da: ENEL SPA, in persona del suo proc.dott.REANTO IODICE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IE SI, GU SE;
- intimati avvers0 la sentenza n. 35/99 del Giudice di pace di SPEZZANO ALBANESE, depositata il 12/10/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1117 udienza del 10/07/02 dal Consigliere Dott. Roberto -1- Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato MANZI LUIGI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. कि 3 -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 19 febbraio 1999 IN LG e PE DO convenivano davanti al Giudice di pace di Spezzano Albanese l'ENEL s.p.a., per ottenere il risarcimento dei danni subiti per l'abusiva installazione nel loro fondo di pali di sostegno per una linea elettrica. L'ENEL S.p.a., costituitasi, resisteva alla domanda, che veniva accolta dal Giudice di pace con sentenza in data 12 ottobre 1999. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'ENEL s.p.a., con un unico articolato motivo illustrato da memoria. Motivi della decisione L'ENEL s.p.a. deduce, innanzitutto, che il Giudice di pace non si è pronunciato sulla domanda riconvenzionale di accertamento della usucapione della servitù di elettrodotto, con conseguente devoluzione della intera controversia al giudice superiore ai sensi dell'art. 36 cod. proc. civ. La doglianza è fondata. Il Giudice di pace, infatti, ha ignorato tale questione. La fondatezza della doglianza in esame comporta l'assorbimento delle ulteriori censure con le quale l'ENEL s.p.a. deduce che comunque il Giudice di pace era incompetente per materia, coinvolgendo la domanda l'accertamento di diritti reali. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio al Giudice di pace di Cosenza, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. 35 ..
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di pace di Cosenza, anche per le spese del giudizio di cassazione. Roma, 10 luglio 2002. Polut Tub клуро Pres. IL CANCELLIERE 01 Pacte fala z DEPOSITATO IN CANCELLERIA ZOUZ Roma IL CANCELLIERE C1 Lolaze つ と ひ ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE)