Sentenza 26 ottobre 2007
Massime • 1
Il reato previsto dall'art. 340 cod. pen. tutela non solo l'effettivo funzionamento di un servizio pubblico, ma anche l'ordinato svolgimento di esso, sicché ai fini della sussistenza dell'elemento oggettivo non ha rilievo che la interruzione sia stata temporanea o che si sia trattato di un mero turbamento nel regolare svolgimento del servizio stesso. (In applicazione di questo principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto sussistenti gli estremi del delitto di cui all'art. 340 cod. pen. nella condotta di un soggetto che si era incatenato ad una recinzione per impedire ai mezzi pesanti di una ditta appaltatrice di transitare in una determinata area per effettuare i lavori di urbanizzazione previsti dal piano regolatore comunale).
Commentario • 1
- 1. Art. 340 codice penale:purché idonee a caratterizzare una discontinuità nel servizio, anche le turbative di breve durata possono realizzare l'evento.Sabrina Caporale · https://www.studiocataldi.it/ · 28 marzo 2014
Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, sentenza 11 - 25 marzo 2014, n. 14010. Imputato del reato di cui all'art. 340 c.p., l'uomo veniva condannato alla pena ritenuta di giustizia, per aver nella specie, "cagionato diverse interruzioni o comunque turbato la regolarità dei servizi di pubblico soccorso legati alle linee telefoniche 112, 113 e 117 all'uopo effettuando, in più giornate, 71 diverse chiamate durante le quali recitava frasi con voce travisata, eseguiva rutti, pernacchie o faceva sentire all'interlocutore musica ad alto volume così da tenere le dette linee occupate". Secondo il giudice di prime cure, siffatto comportamento "avrebbe concretato una irrilevante turbativa del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/10/2007, n. 44845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44845 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 26/10/2007
Dott. AMBROSINI Gian Giulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - N. 1267
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 024765/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NT VI N. IL 19/08/1944;
avverso SENTENZA del 12/04/2007 CORTE APPELLO di POTENZA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSINI GIANGIULIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Potenza con sentenza 12.4.2007, in riforma della sentenza 25.9.2006 del Tribunale di Melfi (che l'aveva ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 610 c.p.) condannava NT FU alla pena di giorni 20 di reclusione per il reato di cui all'art. 340 c.p.. Alla NT si addebita di essersi incatenata ad una recinzione per impedire ai dipendenti della ditta Malvasi di effettuare i lavori di urbanizzazione nella zona D1 - D2 del piano regolatore del Comune di Melfi.
Ricorre la difesa della NT per violazione dell'art. 340 c.p., e art. 604 c.p.p., per difetto di motivazione sull'elemento oggettivo e sull'elemento soggettivo del reato, per mancata derubricazione del fatto in quello previsto dall'art. 393 c.p., Infine invoca l'intervenuta prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La difesa non contesta la materialità del fatto (l'essersi la ricorrente incatenata al centro del viale su cui transitavano i mezzi di lavoro del cantiere della ditta Malvasi, appaltatrice dei lavori del Comune di Melfi), ma assume la non apprezzabilità dell'interruzione e l'assenza dell'elemento psicologico del reato. Per contro propone motivi in relazione ai quali la sentenza impugnata ha già dato esauriente risposta.
2. Premesso che si è in presenza di un pubblico servizio nel caso in esame l'esecuzione di un'opera pubblica, quale i lavori di urbanizzazione di una determinata area la pretesa non apprezzabilità della condotta è smentita in fatto dalla sentenza impugnata, che evidenzia che ai mezzi pesanti fosse inibito il passaggio, così come non rileva che la sospensione del traffico fosse attuata per "motivi di cautela" (della persona fisica della ricorrente). Infatti la norma tutela non solo l'effettivo funzionamento di un servizio pubblico, ma anche l'ordinato svolgimento di esso, sicché ai fini della sussistenza dell'elemento oggettivo non ha rilievo che la interruzione sia stata temporanea o che si sia trattato di un mero turbamento nel regolare svolgimento del servizio stesso (Cass. sez. 6, 2.5.2005, Buscaglia rv 231.862).
3. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che non è necessario che la condotta sia intenzionalmente diretta a provocare l'interruzione o il turbamento del pubblico servizio, essendo sufficiente che il soggetto attivo si renda conto che il proprio comportamento può cagionare tale risultato e ne accetti il rischio (Cass. sez. 6, 6.5.2003, Manna, rv 227.032).
Nella specie non si è in presenza di un mero dolo eventuale, poiché la condotta della ricorrente era espressamente finalizzata - come accertato dalla sentenza impugnata al fine di contrastare i lavori in esecuzione.
4. Quanto alla invocata qualificazione del fatto ex art. 393 c.p., la sentenza impugnata è correttamente motivata, poiché rileva come non emerga alcuna neppure ipotetica possibilità di rivolgersi al giudice da parte della ricorrente, poiché le sue doglianze nei confronti del Comune di Melfi erano relative a tutt'altra vicenda. 5, Infine non ha pregio la doglianza relativa all'omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, poiché alla data della pronuncia di secondo grado il termine previsto dall'art.157 c.p., non era decorso.
6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. La dichiarata inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, stante la pretestuosità del ricorso" al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si reputa equo stabilire in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2007