Sentenza 13 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2002, n. 5375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5375 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALI0 537 5 / 02 IN NOME DEL POPOLO A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 15394/99 Consigliere Cron. 16270 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 30/01/02 Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
CORTESE GIUSEPPEN.q.di erede di SI Olivia intimato - avverso la sentenza n. 944/98 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 17/07/98 - R.G.N. 1120/97; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 483 udienza del 30/01/02 dal Consigliere Dott. Gabriella -1- COLETTI;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Massimo FEDELI rigetto del ricorso. : -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per il Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Crotone l'odierno intimato evocava in giudizio il Ministero dell'Interno al fine di ottenere l'equiparazione della indennità di accompagnamento, di cui era titolare, al corrispondente trattamento previsto per gli invalidi di guerra. Il Ministero si costituiva e, per quanto in questa sede ancora rileva, eccepiva la prescrizione decennale del diritto ex adverso vantato. Il giudice adito, rigettata la eccezione, accoglieva la domanda con decisione poi confermata in appello dal Tribunale di Catanzaro che, con la sentenza qui impugnata, osservava, in particolare, come il termine di prescrizione poteva decorrere soltanto dal momento della entrata in vigore (avvenuta il 16 ottobre 1986) della legge 6 ottobre 1986 g n.656 recante la rivendicata equiparazione fra le suddette prestazioni -, sicchè il termine decennale non era ancora spirato alla data di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio. Ricorre per cassazione il Ministero dell'Interno, deducendo quattro motivi di censura. L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione I primi due motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, violazione dell'art. 2948, n.5, cod.civ. e vizi di motivazione, in base al rilievo che il giudice a quo ha ritenuto a torto operante nella specie la prescrizione decennale, in luogo di quella quinquennale, della quale avrebbe dovuto fare applicazione, anche di ufficio, alla stregua del principio “iura novit curia", sebbene la eccezione di estinzione del diritto in contestazione fosse stata espressamente proposta con esclusivo riguardo al termine più lungo. Gli altri due motivi denunciano, rispettivamente, violazione dell'art. 2946 cod.civ. e ancora vizi di motivazione, in base al rilievo che la portata precettiva (e non meramente programmatica) delle disposizioni sull'equiparazione dell'indennità di accompagnamento istituita a favore degli invalidi civili totalmente inabili a quella 3 goduta dai grandi invalidi di guerra conferiva liquidità al relativo credito già alla data del 1° ottobre 1983. Le esposte censure, che possono congiuntamente esaminarsi per la loro connessione, non sono fondate. La Corte osserva che non è necessario esaminare la questione se, una volta sollevata dalla parte un'eccezione di prescrizione, appartenga, poi, al potere-dovere del giudice individuare quale norma governi il caso di specie, sotto il profilo della durata del termine. Invero, come emerge dalla sentenza impugnata e come è ammesso dallo stesso ricorrente, il giudice di primo grado aveva espressamente preso in esame e rigettato l'eccezione di prescrizione decennale, sicchè la relativa statuizione necessariamente investiva la durata del termine, col corollario che, quand'anche la questione relativa alla durata stessa fosse riconducibile nel novero di quelle esaminabili di ufficio, tanto non sarebbe stato sufficiente per estendere ad essa lo scrutinio del giudice del gravame, in assenza di specifico motivo di appello: ciò in quanto costituisce ius receptum (cfr., tra le numerose altre conformi, Cass. 6 maggio 1999 n.4553, 28 gennaio 1998 n.850, 9 luglio 1997 n.9229, 20 marzo 1997 n. 2678, 5 agosto 1991 n.8558) che la natura officiosa della cognizione relativa a determinate questioni deve pur sempre combinarsi con i principi che presiedono all'impugnazione, nel senso che, ove su di esse sia intervenuta statuizione del giudice a quo, questa, se non investita da specifica censura, è esclusa dall'ambito del riesame ad opera del giudice ad quem, consentito nei soli limiti del devoluto, ed è, pertanto, coperta da giudicato. Una siffatta preclusione interna si è verificata nel caso in esame, atteso che la materia devoluta al giudice di appello non è stata estesa dal Ministero alla statuizione di primo grado circa la prescrizione decennale, che anzi è stata ulteriormente invocata, in identica dimensione temporale, ancora nella fase di gravame, nella quale il tema di indagine è 4 stato, per ciò stesso, contenuto negli esclusivi limiti della devoluta questione concernente la decorrenza del detto termine lungo. In tali limiti, dunque, è stato rite et recte contenuto il giudizio di appello, così come corretta si palesa la statuizione conclusiva dello stesso circa l'impossibilità di fissare alla data del 1° gennaio 1983 la sussistenza della liquidità del credito vantato dalla parte privata. Anteriormente all'entrata in vigore della legge n.656 del 1986 – sebbene fosse già stato introdotto, con effetto dalla data ora indicata, nell'ordinamento (in virtù del disposto del secondo comma dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n.18, come autenticamente interpretato dalla legge 26 luglio 1984 n.392) il principio dell'equiparazione dell'indennità di accompagnamento istituita a favore degli invalidi civili totalmente inabili a quella goduta dai grandi invalidi di guerra non era ancora sorto il diritto, vantato dall'appellato, di ottenere l'adeguamento dell'indennità in godimento alle nuove misure stabilite (soltanto) dalla stessa legge del 1986, onde in nessun momento anteriore era configurabile, per l'interessato, alcuna possibilità di agire per la soddisfazione del suo interesse, né, di conseguenza, identificabile un dies a quo per il decorso della relativa prescrizione. In considerazione di tutto ciò il ricorso va rigettato. Non vi è luogo a condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, stante la mancata costituzione dell'intimato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2002 Il Cons. estensore Il Presidente Лишни Raviaquani % 1 05 Shillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 13 APR. 2002 oggi, IL CANCELLIERE A