Versione
25 marzo 2020
25 marzo 2020
Art. 3. Patti locali per la lettura 1. I comuni e le regioni, nell'esercizio della propria autonomia, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, aderiscono al Piano d'azione attraverso la stipulazione di patti locali per la lettura intesi a coinvolgere le biblioteche e altri soggetti pubblici, in particolare le scuole, nonche' soggetti privati operanti sul territorio interessati alla promozione della lettura.
2. I patti locali per la lettura, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione e in ragione delle specificita' territoriali, prevedono interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali nelle aree di riferimento, per l'attuazione dei quali gli enti e gli altri soggetti pubblici di cui al comma 1, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, possono prevedere specifici finanziamenti.
3. Il Centro per il libro e la lettura, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede al censimento periodico e alla raccolta di dati statistici relativi all'attuazione dei patti locali per la lettura.
2. I patti locali per la lettura, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione e in ragione delle specificita' territoriali, prevedono interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali nelle aree di riferimento, per l'attuazione dei quali gli enti e gli altri soggetti pubblici di cui al comma 1, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, possono prevedere specifici finanziamenti.
3. Il Centro per il libro e la lettura, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede al censimento periodico e alla raccolta di dati statistici relativi all'attuazione dei patti locali per la lettura.
Giurisprudenza • 7
- 1. TAR Genova, sez. II, sentenza 28/04/2025, n. 500Provvedimento: Pubblicato il 28/04/2025 N. 00500/2025 REG.PROV.COLL. N. 00211/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 211 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da GA Nazionale Aps – Rete Associativa - Ets, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Rovelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Paola Pessagno e Luca Capizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; la Regione Liguria, …Leggi di più...
- piano regolatore cimiteriale·
- regolamento di polizia mortuaria·
- autorizzazione unica ambientale·
- piano regionale di coordinamento crematori·
- conferenza di servizi·
- giurisdizione amministrativa·
- VIA·
- valutazione impatto ambientale·
- project financing·
- VAS