CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19948 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: WU FE, nata in [...] l’[...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 30/5/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AR RZ, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 30.5.2025, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Prato in data 14.2.2022 di condanna di FE Wu alla pena di sette mesi di reclusione e 10.000 euro di multa in ordine al reato di cui all’art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 1998, per avere assunto alle proprie dipendenze due cittadini cinesi privi del permesso di soggiorno. In particolare, la Corte territoriale, in riferimento al motivo d’appello relativo al diniego delle attenuanti generiche, ha affermato che non fosse ravvisabile alcun motivo che ne poteva giustificare la concessione, non essendo sufficiente la sola incensuratezza evidenziata dal difensore e rilevando che l'imputata non avesse ammesso le proprie condotte criminose. Penale Sent. Sez. 1 Num. 19948 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 10/03/2026 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore di FE Wu, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso censura che la Corte di appello abbia, in definitiva, addotto come unico motivo di diniego delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. il contegno processuale dell'imputata. Ma la motivazione non tiene conto che la Wu fu arrestata in flagranza di reato e che, pertanto, l'ammissione di responsabilità da parte sua non avrebbe avuto alcun rilievo. Del resto, la giurisprudenza ha evidenziato che, se la confessione può essere valutata come un elemento favorevole ai fini della concessione del beneficio, d'altro canto la scelta di rimanere in silenzio non può essere assunta, da sola, come elemento sfavorevole. 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 13.2.2026, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in quanto meramente reiterativo di un motivo d’appello, riproposto senza alcun confronto con la motivazione della sentenza di secondo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. La motivazione con cui la Corte d’appello di Firenze ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche è incensurabile, perché si fonda sulla corretta applicazione del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 dell’8/6/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, [...], Rv. 270986 – 01;Sez. 3, n. 44071 del 25/9/2014, [...], Rv. 260610 – 01). Né con l’atto di appello, né con il presente ricorso sono state prospettate, al di fuori dell’assenza di precedenti penali a carico dell’imputata, ragioni di segno positivo, tale non potendosi considerare la necessità di adeguare la pena all’effettiva gravità del fatto. È vero, a tal proposito, che le circostanze attenuanti generiche hanno anche la funzione di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi. Tuttavia, una volta che il legislatore abbia disciplinato il trattamento sanzionatorio per una determinata fattispecie di reato nella previa considerazione della funzione propria della pena, il giudice di merito, qualora intenda adeguare l'entità della pena al disvalore del fatto anche mediante il ricorso alle attenuanti generiche, ha l'onere di ben evidenziare gli elementi del caso concreto che giustificano il riconoscimento di dette attenuanti (Sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280639 – 01, anche in motivazione). Ne deriva, come ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, [...], in motivazione), che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza (cfr. Sez. 3, n. 35570 del 30/5/2017, [...], Rv.270694; Sez. 1, n. 46568 del 18/5/2017, [...], Rv. 271315 - 01). Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio, la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda. Il potere di determinazione giudiziale della sanzione deve essere esercitato innanzitutto nel quadro edittale stabilito dal legislatore, in relazione ai limiti – minimo e massimo – predeterminati. La circostanza che il giudice – come nel caso di specie – individui, nel contesto di tale ambito privilegiato di commisurazione della pena, una sanzione pressoché coincidente con il minimo edittale, evidentemente in ragione della limitata complessiva entità del fatto, non giustifica di per sé anche il contestuale riconoscimento dell’ulteriore mitigazione prevista dall’art. 62-bis cod. pen. Ciò richiede comunque l'esistenza di elementi “positivi”, suscettibili, in ragione delle particolari connotazioni fattuali e soggettive, di consentire in concreto un aggiuntivo adeguamento verso il basso della sanzione, che tuttavia, come espressamente affermato dalle Sezioni unite Schettino sopra citate, deve pur sempre riflettere «la cura nel filtrare eventuali spinte irrazionalistiche attraverso l'ancoraggio ai parametri legali della dosimetria sanzionatoria». Resta, dunque, che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, [...], Rv. 271269 – 01). Nel caso in esame, la Corte d’appello ha non incongruamente addotto, a giustificazione del diniego delle attenuanti generiche, l’assenza di elementi positivi e ha annesso, in aggiunta, una valenza non favorevole al comportamento silente dell’imputata, che, pur non potendo effettivamente costituire di per sé un elemento decisivo in senso sfavorevole, è 3 comunque ulteriormente sintomatico dell’assenza di dati positivamente valutabili a vantaggio della Wu. Alla luce di quanto fin osservato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 10/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AR RZ, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 30.5.2025, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Prato in data 14.2.2022 di condanna di FE Wu alla pena di sette mesi di reclusione e 10.000 euro di multa in ordine al reato di cui all’art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 1998, per avere assunto alle proprie dipendenze due cittadini cinesi privi del permesso di soggiorno. In particolare, la Corte territoriale, in riferimento al motivo d’appello relativo al diniego delle attenuanti generiche, ha affermato che non fosse ravvisabile alcun motivo che ne poteva giustificare la concessione, non essendo sufficiente la sola incensuratezza evidenziata dal difensore e rilevando che l'imputata non avesse ammesso le proprie condotte criminose. Penale Sent. Sez. 1 Num. 19948 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 10/03/2026 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore di FE Wu, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso censura che la Corte di appello abbia, in definitiva, addotto come unico motivo di diniego delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. il contegno processuale dell'imputata. Ma la motivazione non tiene conto che la Wu fu arrestata in flagranza di reato e che, pertanto, l'ammissione di responsabilità da parte sua non avrebbe avuto alcun rilievo. Del resto, la giurisprudenza ha evidenziato che, se la confessione può essere valutata come un elemento favorevole ai fini della concessione del beneficio, d'altro canto la scelta di rimanere in silenzio non può essere assunta, da sola, come elemento sfavorevole. 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 13.2.2026, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in quanto meramente reiterativo di un motivo d’appello, riproposto senza alcun confronto con la motivazione della sentenza di secondo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. La motivazione con cui la Corte d’appello di Firenze ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche è incensurabile, perché si fonda sulla corretta applicazione del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 dell’8/6/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, [...], Rv. 270986 – 01;Sez. 3, n. 44071 del 25/9/2014, [...], Rv. 260610 – 01). Né con l’atto di appello, né con il presente ricorso sono state prospettate, al di fuori dell’assenza di precedenti penali a carico dell’imputata, ragioni di segno positivo, tale non potendosi considerare la necessità di adeguare la pena all’effettiva gravità del fatto. È vero, a tal proposito, che le circostanze attenuanti generiche hanno anche la funzione di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi. Tuttavia, una volta che il legislatore abbia disciplinato il trattamento sanzionatorio per una determinata fattispecie di reato nella previa considerazione della funzione propria della pena, il giudice di merito, qualora intenda adeguare l'entità della pena al disvalore del fatto anche mediante il ricorso alle attenuanti generiche, ha l'onere di ben evidenziare gli elementi del caso concreto che giustificano il riconoscimento di dette attenuanti (Sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280639 – 01, anche in motivazione). Ne deriva, come ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, [...], in motivazione), che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza (cfr. Sez. 3, n. 35570 del 30/5/2017, [...], Rv.270694; Sez. 1, n. 46568 del 18/5/2017, [...], Rv. 271315 - 01). Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio, la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda. Il potere di determinazione giudiziale della sanzione deve essere esercitato innanzitutto nel quadro edittale stabilito dal legislatore, in relazione ai limiti – minimo e massimo – predeterminati. La circostanza che il giudice – come nel caso di specie – individui, nel contesto di tale ambito privilegiato di commisurazione della pena, una sanzione pressoché coincidente con il minimo edittale, evidentemente in ragione della limitata complessiva entità del fatto, non giustifica di per sé anche il contestuale riconoscimento dell’ulteriore mitigazione prevista dall’art. 62-bis cod. pen. Ciò richiede comunque l'esistenza di elementi “positivi”, suscettibili, in ragione delle particolari connotazioni fattuali e soggettive, di consentire in concreto un aggiuntivo adeguamento verso il basso della sanzione, che tuttavia, come espressamente affermato dalle Sezioni unite Schettino sopra citate, deve pur sempre riflettere «la cura nel filtrare eventuali spinte irrazionalistiche attraverso l'ancoraggio ai parametri legali della dosimetria sanzionatoria». Resta, dunque, che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, [...], Rv. 271269 – 01). Nel caso in esame, la Corte d’appello ha non incongruamente addotto, a giustificazione del diniego delle attenuanti generiche, l’assenza di elementi positivi e ha annesso, in aggiunta, una valenza non favorevole al comportamento silente dell’imputata, che, pur non potendo effettivamente costituire di per sé un elemento decisivo in senso sfavorevole, è 3 comunque ulteriormente sintomatico dell’assenza di dati positivamente valutabili a vantaggio della Wu. Alla luce di quanto fin osservato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 10/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4