CASS
Sentenza 20 dicembre 2023
Sentenza 20 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/12/2023, n. 50814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50814 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI TR nato a [...] il [...] parte offesa nel procedimento c/ ZA LV nato a [...] il [...] NE RA nato il [...] avverso l'ordinanza del 16/04/2020 del TRIBUNALE di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 50814 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 23/11/2023 Ritenuto in fatto e considerato in diritto UG PI ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bergamo, che ha respinto il reclamo ex art. 410 bis cod. proc. pen. avverso il provvedimento di archiviazione emesso dal g.i.p. presso il medesimo Tribunale che, con procedura de plano, aveva a sua volta dichiarato inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione formulata da pubblico ministero in esito alle indagini preliminari del procedimento penale instaurato sulla base di una denuncia da lui sporta, per i reati di cui all'art. 479 cod. pen. e all'art. 169 del Decr. Lgs. m. 196/2003, nei confronti della titolare di un ambulatorio medico e dei pubblici ufficiali dell'A.S.L. che vi avevano eseguito il sopralluogo di competenza. Il ricorrente, tramite difensore, ha formulato due motivi, fondati sull'assunto vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. con riferimento all'art. 157 cod. pen., richiamato nel provvedimento impugnato a sostegno della reiezione del reclamo in ordine alla denunciata configurabilità del reato di cui all'art. 169 del Decr. Lgs. n. 196 del 2003, perchè si tratterebbe di reato omissivo permanente, non prescritto;
l'ordinanza impugnata sarebbe, peraltro, anche abnorme, perché avrebbe inteso affrontare profili di merito, mentre avrebbe dovuto limitarsi a vagliare l'ammissibilità dell'opposizione e la dedotta violazione del principio del contraddittorio. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.Simone Perelli, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In data 6 novembre 2023, il difensore delle persone indagate NO e LL, avv.Zambelli, ha fatto pervenire memoria scritta, con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In data 27 ottobre 2023, il difensore d'ufficio dell'indagata, LL RA, ha fatto pervenire conclusioni scritte, con le quali ha richiesto il rigetto del ricorso. Il ricorso è inammissibile, perché promosso avverso provvedimento non impugnabile. 1.Secondo il costante orientamento di questa Corte, "il provvedimento con cui il giudice decide, ex art. 410-bis cod. proc. pen., sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione è per espressa indicazione legislativa non impugnabile, ma alla parte che non sia stata posta in condizione di partecipare effettivamente al procedimento instaurato per il controllo sulla decisione contestata è consentito, quale rimedio atto a ripianare il difetto di partecipazione, avanzare richiesta di revoca del provvedimento adottato, da presentarsi al medesimo dal giudice del reclamo" (Cass. sez.5, n. 44133 del 26/09/2019, Il Presidente Bonacchi c/Bottari, Rv. 277433; sez. 5, ord. n. 40127 del 09/07/2018, LI c/Ferrari, Rv. 273875; sez, 6, n. 27695 del 20/05/2021, Cerroni c/Galanti, Rv. 281693). 2.Ad ogni buon conto - in disparte la pur decisiva considerazione che l'art. 169 del citato Decr. Lgs. è stato abrogato in epoca antecedente alla proposizione del ricorso per cassazione (dall'art. 27 del Decr. Lgs. n. 101 del 2018, che ha abrogato anche l'art. 33 del Decr. Lgs. n. 196 del 2003) - l'ordinanza impugnata - i cui eventuali vizi sarebbero emendabili con la formalizzazione dell'istanza di revoca, inoltrata al medesimo giudice - non presenta, nemmeno in astratto, profili di abnormità perché non è estranea alle facoltà decisorie dell'autorità giudiziaria, previste dall'ordinamento giuridico e non determina alcuna ipotesi di stallo processuale o di indebita regressione ad altra fase del procedimento penale. Sotto tale profilo, i motivi di ricorso si rivelano altresì manifestamente infondati. 3.Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/11/2023 Il consigliere estensore
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 50814 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 23/11/2023 Ritenuto in fatto e considerato in diritto UG PI ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bergamo, che ha respinto il reclamo ex art. 410 bis cod. proc. pen. avverso il provvedimento di archiviazione emesso dal g.i.p. presso il medesimo Tribunale che, con procedura de plano, aveva a sua volta dichiarato inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione formulata da pubblico ministero in esito alle indagini preliminari del procedimento penale instaurato sulla base di una denuncia da lui sporta, per i reati di cui all'art. 479 cod. pen. e all'art. 169 del Decr. Lgs. m. 196/2003, nei confronti della titolare di un ambulatorio medico e dei pubblici ufficiali dell'A.S.L. che vi avevano eseguito il sopralluogo di competenza. Il ricorrente, tramite difensore, ha formulato due motivi, fondati sull'assunto vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. con riferimento all'art. 157 cod. pen., richiamato nel provvedimento impugnato a sostegno della reiezione del reclamo in ordine alla denunciata configurabilità del reato di cui all'art. 169 del Decr. Lgs. n. 196 del 2003, perchè si tratterebbe di reato omissivo permanente, non prescritto;
l'ordinanza impugnata sarebbe, peraltro, anche abnorme, perché avrebbe inteso affrontare profili di merito, mentre avrebbe dovuto limitarsi a vagliare l'ammissibilità dell'opposizione e la dedotta violazione del principio del contraddittorio. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.Simone Perelli, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In data 6 novembre 2023, il difensore delle persone indagate NO e LL, avv.Zambelli, ha fatto pervenire memoria scritta, con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In data 27 ottobre 2023, il difensore d'ufficio dell'indagata, LL RA, ha fatto pervenire conclusioni scritte, con le quali ha richiesto il rigetto del ricorso. Il ricorso è inammissibile, perché promosso avverso provvedimento non impugnabile. 1.Secondo il costante orientamento di questa Corte, "il provvedimento con cui il giudice decide, ex art. 410-bis cod. proc. pen., sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione è per espressa indicazione legislativa non impugnabile, ma alla parte che non sia stata posta in condizione di partecipare effettivamente al procedimento instaurato per il controllo sulla decisione contestata è consentito, quale rimedio atto a ripianare il difetto di partecipazione, avanzare richiesta di revoca del provvedimento adottato, da presentarsi al medesimo dal giudice del reclamo" (Cass. sez.5, n. 44133 del 26/09/2019, Il Presidente Bonacchi c/Bottari, Rv. 277433; sez. 5, ord. n. 40127 del 09/07/2018, LI c/Ferrari, Rv. 273875; sez, 6, n. 27695 del 20/05/2021, Cerroni c/Galanti, Rv. 281693). 2.Ad ogni buon conto - in disparte la pur decisiva considerazione che l'art. 169 del citato Decr. Lgs. è stato abrogato in epoca antecedente alla proposizione del ricorso per cassazione (dall'art. 27 del Decr. Lgs. n. 101 del 2018, che ha abrogato anche l'art. 33 del Decr. Lgs. n. 196 del 2003) - l'ordinanza impugnata - i cui eventuali vizi sarebbero emendabili con la formalizzazione dell'istanza di revoca, inoltrata al medesimo giudice - non presenta, nemmeno in astratto, profili di abnormità perché non è estranea alle facoltà decisorie dell'autorità giudiziaria, previste dall'ordinamento giuridico e non determina alcuna ipotesi di stallo processuale o di indebita regressione ad altra fase del procedimento penale. Sotto tale profilo, i motivi di ricorso si rivelano altresì manifestamente infondati. 3.Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/11/2023 Il consigliere estensore