Sentenza 4 dicembre 2000
Massime • 1
Qualora, promosso incidente di esecuzione avverso provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dal pubblico ministero, sia necessario accertare periodi di presofferto, onde determinare definitivamente la pena residua da espiare, il giudice dell'esecuzione non può demandare detta incombenza al pubblico ministero, ma deve provvedervi direttamente, avvalendosi dei poteri previsti dall'art.666, comma 5, c.p.p. e quindi, se del caso, formare un nuovo cumulo aggiornato e corretto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2000, n. 5353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5353 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIAN VITTORE FABBRI Presidente del 04/12/2000
Dott. PIERO MOCALI Consigliere SENTENZA
Dott. STEFANO CAMPO Consigliere N. 7002
Dott. GIOVANNI CANZIO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ENRICO DELEHAYE Consigliere N. 49857/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto dal Procuratore della repubblica presso il tribunale di Nicosia, nel procedimento di esecuzione a carico di AR GI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del tribunale di Nicosia, in data 06/10/1999;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Piero MOCALI letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
Come rileva, nella sua requisitoria scritta, il P.G. presso questa Corte, "Il procuratore della repubblica di Nicosia ricorre in cassazione per l'annullamento dell'ordinanza 06/10/1999 del tribunale della stessa sede che, all'esito della procedura camerale instaurata a seguito degli incidenti di esecuzione rispettivamente proposti da GI AR avverso il provvedimento di cumulo in data 15/12/1998 e dal P.M. con istanza 23/03/1999, dichiarava la propria competenza funzionale e demandava all'organo esecutivo di accertare i periodi di carcerazione sofferti dal ZO e di determinare la pena unica da eseguirsi, ai sensi degli artt. 657 e 663 c.p.p.. Deduce l'Ufficio ricorrente con il primo motivo di gravame che la competenza 'in executivis' non apparteneva al tribunale di Nicosia, che aveva pronunciato la sentenza 18/05/1994, ma alla Corte d'appello di Torino, la cui ordinanza 04/12/1998 - ultima in assoluto - con la quale era stata dichiarata la ineseguibilità della condanna all'ergastolo inflitta con la propria sentenza 27/04/1993, dovrebbe poter spiegare l'effetto di radicare nel giudice che l'ha emessa la competenza 'in executivis' e ciò in base ad una corretta interpretazione dell'art. 665 c. 4 c.p.p.. Tale motivo va dichiarato inammissibile. Il P.M. di Nicosia, che a seguito dell'insorto contrasto con il P.M. di Torino era stato designato dal P.G. presso la Corte di Cassazione quale organo esecutivo competente a provvedere al rifacimento del cumulo ed alla rideterminazione della pena unica dopo la declaratoria di ineseguibilità della sentenza 27/04/1993 della Corte d'assise d'appello di Torino, non poteva, sollevando nuovamente la stessa questione di competenza in sede di incidente, mettere in discussione la legittimità dell'operata investitura che, di riflesso, individuava nell'adito Tribunale il giudice che doveva prendere cognizione dell'affare.
Con il secondo motivo, L'Ufficio ricorrente lamenta che il Tribunale non solo non si era pronunciato sulle questioni dedotte con l'atto propositivo dell'incidente, ma aveva omesso di decidere sulla richiesta avanzata dal ZO col rimettere al P.M. il compito di accertare i periodi di carcerazione sofferti e di determinare la pena da eseguire.
Il motivo è fondato. In effetti, sussiste il vizio di omessa pronuncia sulle richieste del P.M. coinvolgenti questioni come quelle concernenti la determinazione dell'ambito di operatività del principio di specialità dell'estradizione e l'applicazione di cause estintive del reato o della pena su quelle condanne in esecuzione, che ne avrebbero potuto beneficiare. Anche sull'istanza con la quale il ZO aveva proposto incidente per lamentare l'omesso computo, nel provvedimento di cumulo emesso il 15/12/1998 dal Procuratore della Repubblica di Nicosia, di alcuni periodi di detenzione precisamente indicati, il Tribunale avrebbe dovuto, nell'assolvimento di un proprio dovere funzionale, provvedere nel merito della stessa e non rimettere al P.M. quell'accertamento che era necessario compiere ai fini del decidere e che ben poteva essere esplicato, avvalendosi dei poteri di cui al 5^ c. dell'art. 666 c.p.p.. Vero è che l'eventuale riconoscimento, all'esito del suddetto accertamento, degli indicati periodi di carcerazione avrebbe comportato la necessità di procedere al rifacimento del cumulo e ad una nuova determinazione della pena da espiare, ma non è men vero che, se compete al giudice dell'esecuzione, in caso di opposizione del condannato al decreto di unificazione del P.M., verificare la legittimità e la sostanziale correttezza di tale decreto, si deve ammettere che allo stesso spetti la potestà dell'emissione diretta del provvedimento di cui sopra, con le garanzie giurisdizionali tipiche della fase esecutiva".
Questa Corte condivide pienamente tali considerazioni, che fa proprie, decidendo in conformità.
L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio al medesimo Tribunale di Nicosia, che, alla luce dei principi suesposti, procederà a nuova deliberazione, colmando le riscontrate lacune decisionali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Nicosia.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2001