Sentenza 27 gennaio 2005
Massime • 1
Non è data ai consulenti tecnici la facoltà di controesame dei periti, giacchè l'art. 501, comma primo, cod. proc. pen., in tema di esame dei periti e dei consulenti tecnici, rinvia alle disposizioni sull'esame dei testimoni in quanto applicabili e queste ultime non prevedono alcuna forma di controesame dei testi tra di loro; non sussiste altresì alcun obbligo per il giudice di disporre un confronto diretto tra gli stessi, restando affidata al difensore l'eventuale esposizione dei motivi di dissenso dalle conclusioni dell'elaborato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2005, n. 6381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6381 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 27/01/2005
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - N. 89
Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 18360/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. Renato Cicuttini, con studio in Udine, via D'Aronco, n. 44, quale difensore di FE IA, nato a [...] al Tagliamento (PN), l'11 Giugno 1946;
avverso la sentenza 26-28 febbraio 2004 della Corte d'appello di Trieste;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato BERNABAI;
Udito il Procuratore Generale in persona della Dr.ssa Elisabetta Cesqui, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del Pretore di Udine, sezione di Palmanova, del 9 luglio 1998, RA IA veniva dichiarato colpevole del delitto di truffa aggravata, continuata ex art. 640 secondo comma n. 1 e 81, secondo comma, c.p., per avere procurato a sè un ingiusto profitto, rimanendo assente dal lavoro dal 13 ottobre 1994 al 3 novembre 1994, mediante false certificazioni mediche attestanti il proprio stato di malattia, e cagionato un danno pari alla retribuzione all'ente pubblico IPAB - Casa di riposo di Palmanova, suo datore di lavoro. Per l'effetto era condannato, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante,alla pena di mesi sei di reclusione e lire un milione di multa, con i doppi benefici di legge, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato in lire 7 milioni.
Il successivo gravame del RA volto ad ottenere l'assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, o in subordine il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti sull'aggravante e la revoca della provvisoria esecutività della condanna risarcitoria, veniva in parte accolto dalla Corte d'appello di Trieste che, confermata la pronuncia di responsabilità, dichiarava le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante e riduceva, per l'effetto, la pena a mesi quattro di reclusione ed 413,00 euro di multa. Avverso la sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore della RA, deducendo:
- che era stato violato il principio di immutabilità del giudice di cui all'articolo 525, secondo comma, perché il collegio che aveva disposto la rinnovazione parziale del dibattimento con la nomina del perito aveva una composizione diversa da quello che aveva poi assunto la prova;
- che non era stato consentito l'effettivo contraddittorio, pur espressamente richiesto, tra il perito d'ufficio ed il consulente di parte che aveva espresso opinioni diverse su un punto decisivo ai fini del giudizio;
- che la motivazione era carente o manifestamente illogica, fondandosi sulle conclusioni del perito d'ufficio, non sorrette da dati scientifici, secondo cui era ingiustificata l'esenzione da lavoro, dato il leggero miglioramento sanitario e l'assenza di visite specialistiche nel periodo successivo ai fatti contestati. Con successiva memoria eccepiva altresì la prescrizione del reato;
maturata nelle more.
All'udienza del 27 gennaio 2005, il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del principio di immutabilità del giudice di cui all'articolo 525, secondo comma c.p.p. perché il collegio che aveva disposto la rinnovazione parziale del dibattimento;
con la nomina del perito, aveva una composizione diversa da quello che aveva poi assunto la prova. Il motivo è manifestamente infondato.
Se nel corso del dibattimento rinnovato a causa del mutamento della composizione del collegio nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza, il giudice può d'ufficio disporre la lettura degli atti dibattimentali in cui sono raccolte (Cass. sez. un. 15 Gennaio 1999, n. 2, RV. 212395). Nella specie, come risulta dai verbali d'udienza, esaminabile in questa sede, vertendosi in tema di vizi in procedendo, la difesa non aveva richiesto la rinnovazione della perizia, limitandosi a contestarla nel merito, con istanza di sentire il perito d'ufficio a chiarimento, in contraddittorio col consulente di parte. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che non sarebbe stato consentito l'effettivo contraddittorio, pur espressamente richiesto, tra il perito d'ufficio il perito di parte che aveva espresso opinioni diverse su un punto decisivo ai fini del giudizio. Il motivo è manifestamente infondato.
Il consulente di parte è un ausiliario del difensore e può quindi partecipare all'udienza, per prestare la sua assistenza tecnica ,ove necessario , anche in ordine alle controdeduzioni sugli accertamenti tecnici svolti dal perito d'ufficio. Non è data, peraltro, ai consulenti la facoltà di controesame dei periti (Cass. sez. 1, 10 Luglio 2002, n. 35187, RV. 222518); ed in ogni caso non sussiste alcun obbligo del giudice di disporre un confronto diretto, restando affidata al difensore l'eventuale esposizione dei motivi di dissenso dalle conclusioni dell'elaborato.
Con il terzo motivo il ricorrente censura la carenza o manifesta illogicità della motivazione, ricalcante le conclusioni del perito d'ufficio, secondo cui era ingiustificata l'esenzione da lavoro, dato il leggero miglioramento sanitario e l'assenza di visite specialistiche nel periodo successivo ai fatti contestati. Il motivo è inammissibile.
La corte ha motivato compiutamente ed in modo logico come le condizioni del RA, in cura presso uno psichiatra, fossero andate migliorando, come attestato da certificazione medicale non presentassero quindi una gravità tale da richiedere il riposo assoluto per impossibilità di svolgere l'attività lavorativa. Le contrarie argomentazioni del ricorrente, finalizzate ad una diversa interpretazione e valutazione dei fatti e degli accertamenti peritali, sono inammissibili in questa sede.
Il ricorso dev'esser quindi dichiarato inammissibile, con il conseguente rigetto dell'eccezione di estinzione del reato per prescrizione maturata nelle more, e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 600,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
- dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 600,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2005