Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2005, n. 6381
CASS
Sentenza 27 gennaio 2005

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Non è data ai consulenti tecnici la facoltà di controesame dei periti, giacchè l'art. 501, comma primo, cod. proc. pen., in tema di esame dei periti e dei consulenti tecnici, rinvia alle disposizioni sull'esame dei testimoni in quanto applicabili e queste ultime non prevedono alcuna forma di controesame dei testi tra di loro; non sussiste altresì alcun obbligo per il giudice di disporre un confronto diretto tra gli stessi, restando affidata al difensore l'eventuale esposizione dei motivi di dissenso dalle conclusioni dell'elaborato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2005, n. 6381
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6381
    Data del deposito : 27 gennaio 2005

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