Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/02/2002, n. 2562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2562 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
E N IO Z A R T IS G A E 302562/02 L R L E N ' A D L D 7 L 8 E E 9 1 D T - N I -5 E OME DEL PO DLO TALIANO S 3 B N E E E " S G CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I G A Oggetto E L SEZIONE PRIMA CIVILE SANZIONE AMMINISTRTIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N. 22258/99 - Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Dott. Walter CELENTANO Rel. Consigliere Cron. 6208 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Rep. Dott. Aniello NAPPI Ud. 10/10/2001 Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TT PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 132, presso l'avvocato FRANCO GRECO, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO ODDI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
PREFETTURA DI ASCOLI PICENO;
intimata avversO la sentenza n. 20/98 della Pretura di ASCOLI PICENO, Sezione distaccata di SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 2001 depositata il 29/09/99; 2088 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 24 udienza del 10/10/2001 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore per il Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 29.09.1999, il TO di Ascoli Piceno respinse l'opposizione proposta da SE Ci- notti avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa il 2.2.1998 dal Prefetto della stessa Città, con la quale era stata irrogata la sanzione della sospensione della "per essere stato il Ci- patente di guida per mesi sei in Monteprandone, alla notti sorpreso, il 19.01.1998 guida di un autoveicolo sotto l'influenza di sostanze alcoliche (violazione dell'art. 186 commi 2 e 4 del Co- dice della Strada). Il TO ritenne che a) lo stato di ebbrezza da alcool in cui il IN versava al momento era pro- vato dalle dichiarazioni rese dagli agenti accertatori;
b) che il comportamento in concreto tenuto dal IN medesimo nella circostanza - sedeva al posto di guida, ingranava la retromarcia e tentava di mettere le mani sulle chiavi inserite nel cruscotto - concretava "fatto di guida" se pur quegli non era riuscito ad av- viare il motore ed a provocare il conseguente sposta- mento dei veicolo. Avverso tale sentenza il IN ha proposto ri- corso per cassazione. Il Prefetto di Ascoli Piceno non ha svolto attivi- tà difensiva. Motivi della decisione Il ricorrente denuncia: A) sotto la rubrica "errores in judicando": la violazione dell'art. 186/2.4. e 205 Cod. 1° - e 56 c.p. deducendo che nel caso di specie era Str. Ө stato accertato non più che un tentativo di guida, es- sendo mancato lo spostamento della vettura, onde non si sarebbe potuto parlare di "guida in stato di ebbrez- za "per il difetto dell'azione. Deduce ancora che la suddetta sua condizione (10 stato di ebbrezza) era stata accertata in base ad "empiriche e troppo sog- sensazioni degli agenti verbalizzanti". gettive sotto la rubrica "errores in procedendo": B) l'omessa, insufficiente e contraddittoria mo- 2° gui- tivazione sul punto decisivo della situazione di da, contraddetta, a suo dire, dalla circostanza che "la vettura era rimasta sempre regolarmente parcheggia- ta". Tale ultima censura può ricondursi alla pri- ma, contestandosi, infatti, l'essersi verificata, per la condotta in concreto accertata, l'ipotesi di "guida sotto l'influenza dell'alcool" di cui all'art. 186 del codice della strada. Il primo motivo non trova accoglimento per ciò che attiene all'accertamento dello stato di ebbrezza da alcool. E' un punto di fatto in ordine al quale il TO ha adeguatamente motivato il suo convincimen- to, basato sugli elementi di prova acquisiti. Il giudizio di diritto circa la concreta violazio- ne della norma è corretto, onde sotto questo profilo lo stesso primo motivo è infondato. Nei fatti accertati dal TO, ossia l'aver il IN ingranato la retromarcia e tentato di accendere il motore con l'uso delle chiavi già inserite nel cru- scotto, sono ravvisabili "fatti di guida", come lo stesso TO correttamente ha ritenuto, dovendo in- dubbiamente estendersi il concetto di guida comunque al compimento di atti idonei a provocare lo spostamento del veicolo sulla strada. Il ricorso va dunque rigettato. Non è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso addì' 10 ottobre 2001 nella camera di RG. 22258/99 consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Presidente Il Consigliere estensore Angelo Grieco, Celentano Melo CORTE SUPREMA DI CAMBAZIONE Prima Sezione Civile Depositato Concelleria IL CANCELLIERE 221522 FEB 2002 Andrea Bianchi ANCELLIER E N À L IO L Z E A D R T 9 * S . I 7 T 1 G R 3 E 'A . R L N A L 7 E D 8 D 9 E -1 I T S -5 N N E 3 E S S E E " I G A G E L 5