Sentenza 18 marzo 2010
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, è affetto da nullità assoluta, per violazione dei diritti della difesa, il provvedimento adottato de plano dal Presidente del tribunale o della corte d'appello sul ricorso presentato dall'interessato avverso il rigetto dell'istanza di ammissione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/03/2010, n. 16156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16156 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 18/03/2010
Dott. ZECCA Gaetanino - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 457
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 10348/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RA RE C/ N. IL 08/12/1973;
1) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 19/2008 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, del 11/11/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANINO ZECCA;
Letti gli atti
Letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del Dott. Angelo Di Popolo il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti alla Corte di Appello competente per l'ulteriore corso.
RILEVATO IN FATTO
Il Presidente della Corte di Appello di Campobasso ha rigettato il ricorso proposto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99 da AI SA nella sua qualità di esercente la potestà dei genitori sulla minore ER AI.
Il AI, nella sua qualità ha proposto ricorso per cassazione al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato. All'udienza camerale del 18/3/2010 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito. RITENUTO IN DIRITTO
Parte ricorrente denunzia:
Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, comma 3 in relazione all'art. 606 c.p.p., nullità assoluta insanabile ex art. 179 c.p.p., comma 2, dell'ordinanza della Corte di Appello di Campobasso in data 7/1/2009 per avere adottato una procedura senza contraddittorio in violazione della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 29 espressamente richiamato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, comma 3.
Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, comma 1 in relazione all'art. 606 cpp., nullità assoluta insanabile ex art. 179 c.p.p., comma 2, dell'ordinanza della Corte di Appello di Campobasso in data 7/1/2009 per essere stato il provvedimento impugnato, pronunziato oltre il termine di dieci giorni previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96; Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 78, comma 1, in relazione all'art. 606 c.p.p., nullità assoluta insanabile ex art. 179 c.p.p., comma 2,
dell'ordinanza della Corte di Appello di Campobasso in data 7/1/2009 per avere essa omesso una propria valutazione del caso sottoposto al suo giudizio limitandosi ad un richiamo per relationem del primo provvedimento recettivo e per avere essa utilizzato in senso solo formale la prescrizione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 78. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 79 e 76 in relazione all'art. 606 c.p.p., nullità dell'ordinanza della Corte di Appello di Campobasso in data 7/1/2009, pervenuta alla statuizione ostativa alla ammissione al patrocinio a spese delle stato attraverso una non consentita valutazione di merito della autocertificazione resa dalla parte richiedente D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ex art. 46, comma 1, lett. o.
Ritiene questa Corte che il ricorso sia fondato perché la non consentita partecipazione della parte istante ad una udienza camerale da fissarsi appositamente, si è tradotta nella violazione di diritti di difesa non comprimibili e nella conseguente nullità assoluta del provvedimento viziato per causa di quella radicale violazione. Tanto esime dalla valutazione dei restanti motivi di censura. Il ricorso deve essere accolto e il provvedimento deve essere annullato con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Campobasso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Campobasso.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010