Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 31 maggio 2015 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 31 maggio 2015 |
Giurisprudenza • 33
- 1. Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 03/02/2026, n. 26Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dai magistrati: Rita LORETO Presidente IA d'AMBROSIO Consigliere Roberto RIZZI Consigliere relatore Maria Cristina RAZZANO Consigliere Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere pronuncia la seguente SENTENZA sull'appello, in materia di giudizi di conto, iscritto al n. 61868 del registro di segreteria avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria n. 169/2024, depositata il 22/8/2024 e notificata il 28/8/2024 promosso da: DI S.P.A. (C.F. e P.IVA 00348170101), con sede legale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae …Leggi di più...
- art. 1 d.p.r. n. 97/2003·
- art. 23 d.p.r. 254/2002·
- tesoreria unica·
- giudizi di conto·
- art. 616 r.d. n. 827/1924·
- resa del conto·
- agente contabile·
- d.lgs. n. 118/2011·
- art. 1366 c.c.·
- art. 31 c.g.c.·
- principio di affidamento
Versioni del testo
- Art. 1. Campo di applicazione 1. In deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento tributario nazionale, laddove applicabili, la presente legge si applica alle persone fisiche e giuridiche che sono residenti in uno od in entrambi i territori di cui all'articolo 2, comma 3.
- Art. 2. Imposte considerate 1. La presente legge si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di un territorio, delle sue suddivisioni amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate «imposte sul reddito» le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte cui si applica la presente legge sono in particolare:
a) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
2) l'imposta sul reddito delle societa' (IRES);
3) l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP);
b) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, in Taipei:
1) l'imposta sul reddito delle imprese con scopo di lucro (profit-seeking enterprise income tax);
2) l'imposta sul reddito consolidato delle persone fisiche (individual consolidated income tax);
3) l'imposta di base sul reddito (income basic tax) comprese le imposte addizionali ivi riscosse, ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte.
4. La presente legge si applica altresi' alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga a quelle di cui al comma 3 istituite a decorrere dalla data della sua entrata in vigore nei rispettivi territori, in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorita' competenti dei territori considerati comunicano reciprocamente le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali. - Art. 3. Definizioni generali 1. Ai fini della presente legge, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine «territorio» designa il territorio di cui al comma 3, lettera a), ovvero lettera b), dell'articolo 2, come il contesto richiede. I termini «altro territorio» e «territori» si interpretano di conseguenza;
b) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone;
c) il termine «societa'» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
d) le espressioni «impresa di un territorio» e «impresa dell'altro territorio» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di un territorio e un'impresa esercitata da un residente dell'altro territorio;
e) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in un territorio, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra localita' situate nell'altro territorio;
f) l'espressione «autorita' competente» designa:
1) il Dipartimento delle finanze, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano;
2) il Direttore generale dell'Agenzia fiscale o suoi rappresentanti autorizzati, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, in Taipei.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, in qualunque momento da parte di un territorio, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse e' attribuito in quel momento dalla legislazione di detto territorio relativamente alle imposte cui la legge si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto territorio sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detto territorio.