Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 31 maggio 2015 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 31 maggio 2015 |
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Giurisprudenza • 29
- 1. Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 03/02/2026, n. 26Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dai magistrati: Rita LORETO Presidente IA d'AMBROSIO Consigliere Roberto RIZZI Consigliere relatore Maria Cristina RAZZANO Consigliere Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere pronuncia la seguente SENTENZA sull'appello, in materia di giudizi di conto, iscritto al n. 61868 del registro di segreteria avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria n. 169/2024, depositata il 22/8/2024 e notificata il 28/8/2024 promosso da: DI S.P.A. (C.F. e P.IVA 00348170101), con sede legale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae …Leggi di più...
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- 2. Trib. Roma, sentenza 11/12/2024, n. 18977Provvedimento: 1 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DECIMA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 43079 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente TRA codice fiscale e partita I.v.a. , in persona dell'Avv. Francesco Parte_1 P.IVA_1 Leggiadro, institore designato con procura per atto del notaio dott. in data Persona_1 13.4.2012, rep. n. 78045/19604, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Calò, per procura allegata all'atto di citazione OPPONENTE E partita I.v.a. in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_2 Geom. , rappresentata …Leggi di più...
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- 3. Trib. Cosenza, sentenza 07/02/2024, n. 294Provvedimento: N. R.G. 3631/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -oOo- TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA Prima Sezione Civile Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3631 del R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 07.03.2023, con assegnazione dei termini ex artt. 281-quinquies e 190 c.p.c., rimessa per la decisione in data 9.6.2023, vertente TRA (C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 l.r.p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppe Brogno e dall'Avv. Daniela Aceti …Leggi di più...
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- 4. Trib. Cosenza, sentenza 04/08/2023, n. 1369Provvedimento: Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile Il Giudice, dott. Gino Bloise, ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile iscritta al n. 2331 R.G.A.C. dell'anno 2021, promossa da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Oreste Via, presso il cui studio, in Cosenza, via Felice Fiore n. 5/A, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti; attrice contro , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Brogno dell' Organizzazione_1 , presso il quale, in Cosenza, via Alimena n. 8, è altresì …Leggi di più...
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- 5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16/02/2023, n. 1630Provvedimento: Pubblicato il 16/02/2023 N. 01630/2023REG.PROV.COLL. N. 07180/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7180 del 2016, proposto da Comune di Tuglie, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina, n. 26; contro ENEL SOLE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Crisci, con domicilio eletto presso il suo studio in …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Campo di applicazione 1. In deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento tributario nazionale, laddove applicabili, la presente legge si applica alle persone fisiche e giuridiche che sono residenti in uno od in entrambi i territori di cui all'articolo 2, comma 3.
- Art. 2. Imposte considerate 1. La presente legge si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di un territorio, delle sue suddivisioni amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate «imposte sul reddito» le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte cui si applica la presente legge sono in particolare:
a) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
2) l'imposta sul reddito delle societa' (IRES);
3) l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP);
b) per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, in Taipei:
1) l'imposta sul reddito delle imprese con scopo di lucro (profit-seeking enterprise income tax);
2) l'imposta sul reddito consolidato delle persone fisiche (individual consolidated income tax);
3) l'imposta di base sul reddito (income basic tax) comprese le imposte addizionali ivi riscosse, ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte.
4. La presente legge si applica altresi' alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga a quelle di cui al comma 3 istituite a decorrere dalla data della sua entrata in vigore nei rispettivi territori, in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorita' competenti dei territori considerati comunicano reciprocamente le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali. - Art. 3. Definizioni generali 1. Ai fini della presente legge, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine «territorio» designa il territorio di cui al comma 3, lettera a), ovvero lettera b), dell'articolo 2, come il contesto richiede. I termini «altro territorio» e «territori» si interpretano di conseguenza;
b) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone;
c) il termine «societa'» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
d) le espressioni «impresa di un territorio» e «impresa dell'altro territorio» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di un territorio e un'impresa esercitata da un residente dell'altro territorio;
e) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in un territorio, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra localita' situate nell'altro territorio;
f) l'espressione «autorita' competente» designa:
1) il Dipartimento delle finanze, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano;
2) il Direttore generale dell'Agenzia fiscale o suoi rappresentanti autorizzati, per quanto concerne il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, in Taipei.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, in qualunque momento da parte di un territorio, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse e' attribuito in quel momento dalla legislazione di detto territorio relativamente alle imposte cui la legge si applica, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto territorio sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detto territorio.