Sentenza 22 giugno 2000
Massime • 1
In tema di reati finanziari, spetta anche al rappresentante di fatto di una società commerciale il diritto di presentare la istanza di condono di cui alla legge 30 dicembre 1991 n. 413.Infatti questi va equiparato al rappresentante legale anche nel diritto a beneficiare del provvedimento di clemenza concesso con la legge citata, applicabile a coloro che alla data del 30 settembre 1991 abbiano dismesso la qualità di rappresentante legale di una società commerciale, soggetto passivo di imposta, a condizione che risulti presentata al competente ufficio delle imposte l'istanza di condono richiesta dall'art. 57 della legge citata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2000, n. 10958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10958 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. UMBERTO PAPADIA Presidente del 22/06/2000
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO Consigliere SENTENZA
Dott. VINCENZO DI NUBILA Consigliere N. 2536
Dott. ALFREDO TERESI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ALDO CECCHERINI Consigliere N. 15880/1991
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. NA OL, nato il [...] a [...];
2. AT CA, nato il [...] a [...], avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 19 marzo 1991 n. 3174, con la quale - in riforma della sentenza del Tribunale di Roma 12 ottobre 1989 n. 6904, appellata dal P.M. e della P.C., che li aveva assolti perché il fatto non sussiste -
sono stati dichiarati colpevoli del reato p. e p. dall'art. 4 L. 7 agosto 1982 n. 516, accertato in Roma il 30 luglio 1983, e condannati, con le attenuanti generiche, alla pena di otto mesi di reclusione e L. 5 milioni di multa, interamente condonata.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dott. Antonio SINISCALCHI, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto, per il AN per amnistia e per il AL per prescrizione.
Letta la memoria difensiva depositata in cancelleria il 14 giugno 2000;
Sentita l'arringa del difensore, avv. Vincenzo Sinopoli, il quale ha chiesto la qualificazione del fatto come reato previsto dall'art. 4 lett. f) L. 7 agosto 1982 n. 516 e l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per amnistia o prescrizione;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 19 marzo 1991 n. 3174 - con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma 12 ottobre 1989 n. 6904, appellata dal P.M. e della P.C., che li aveva assolti perché il fatto non sussiste, sono stati dichiarati colpevoli del reato loro ascritto perché, il primo quale amministratore e il secondo quale amministratore di fatto della FRIGOR s.r.l. di Roma, al fine di evadere le imposte redigevano la dichiarazione relativa all'anno 1982 simulando elementi negativi del reddito per complessive L. 599.039.800 - PA AL e LO AN hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
il AL
1. violazione dell'art. 475 n. 3 c.p.p. perché i Giudici d'appello hanno ritenuto la colpevolezza del ricorrente in base ad elementi indizianti non gravi, non precisi e non concordanti, dando vita a una motivazione apparente;
2. erronea applicazione della L.1982 n. 516 e violazione del principio di irretroattiva della legge penale previsto dall'art. 2 C.p., in quanto la presunta simulazione è stata commessa anteriormente all'entrata in vigore della legge predetta;
il AN:
1. difetto di motivazione in ordine al mancato apprezzamento della non raggiunta prova della dissimulazione, non essendovi stati raggiri, in quanto il convincimento dei Giudici d'appello si sono basati su meri sospetti e supposizioni non suffragate da elementi di riscontro;
2. erronea applicazione della L. 1982 n. 516 e violazione del principio di irretroattiva della legge penale previsto dall'art. 2 c.p., in quanto la presunta simulazione è stata commessa anteriormente all'entrata in vigore della legge predetta. Preliminarmente si osserva che, come risulta dalla nota dal Centro di Servizio delle Imposte Dirette e Indirette di Roma in data il marzo 1998, il AN ha prodotto istanza ex art. 57 c. 6 L. 30 dicembre 1991 n. 413 quale ex rappresentante della Frigor s.r.l. per l'anno
1983.
Nel riferire che le imposte dovute risultano totalmente versate il predetto Centro esprime la sola riserva in riferimento alla legittimazione dell'istante, che dal Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria non risulta aver rivestito la funzione di rappresentante legale di quella società nell'anno indicato. Il motivo della mancata registrazione è evidentemente addebitabile alla circostanza che il AN è stato amministratore solo di fatto della Frigor s.r.l. per cui il suo nome non poteva risultare all'Anagrafe. Tuttavia il AN è stato incriminato per la funzione in concreto esercitata e non v'è dubbio che il rappresentante legale di fatto di una società commerciale è in tutto equiparato al rappresentante legale di diritto, così nella responsabilità anche penale per l'attività svolta, come nel diritto a beneficiare del provvedimento di clemenza concesso con L. 30 dicembre 1991 n. 413, applicabile a coloro che alla data del 30
settembre 1991 abbiano dismesso la qualità di rappresentante legale della società commerciale soggetto passivo d'imposta, a condizione che sia stata presentata all'Ufficio delle imposte competente nel termine stabilito l'istanza di condono richiesta dall'art. 57 c. 6 L.1991/413 cit.. Poiché la legge dispone che l'istanza di condono possa essere presentata da chiunque vi abbia interesse, spetta anche al rappresentante legale di fatto della società il diritto di presentarla, così come a tutti coloro - eredi, liquidatori, curatori fallimentari, commissari liquidatori, commissari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, curatori dell'eredità giacente o amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti - che svolgono funzioni legali di amministrazione, comunque qualificate, di società o di patrimoni.
Pertanto, non risultando che il AN rivestisse ancora la rappresentanza di fatto della Frigor s.r.l. alla data del 30 settembre 1991; essendo escluso, in base alla nota del Centro di Servizio 1998 cit., che abbia mai assunto la rappresentanza legale di diritto;
poiché dalla nota stessa risulta che le imposte dovute sono state totalmente versate, che è stata presentata l'istanza ex art.57 c. 6 L. 1991/413 cit. e che è stata pagata la somma stabilita per ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono le violazioni sia dell'I.V.A che delle II.DD., la sentenza dev'essere annullata nei suoi confronti senza rinvio perché il reato è estinto per amnistia. Lo stesso non può dirsi per il AL, in quanto dalla nota del Centro di Servizio Imposte Dirette e Indirette di Roma in data 2^ giugno 2000 risulta che lo stesso, dopo aver presentato l'istanza ex art. 57 c. 6 L. 1991/413, non ha provveduto alla regolarizzazione mediante il pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione per il tardivo versamento della terza rata d'imposta.
Per quanto riguarda quest'ultimo si osserva che l'art. 25 lett. d) D.L.vo 10 marzo 2000 n. 74 ha abrogato il primo titolo del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, conv. in L. 7 agosto 1982 n. 516, compresi l'art. 1, che conteneva la norma incriminatrice in base alla quale l'imputazione è stata contestata, e l'art. 9, che stabiliva termini speciali di prescrizione.
Perciò al fatto per cui si procede, consistente nella dichiarazione infedele dei redditi per le imposte dirette e per l'I.V.A., che pure è prevista come reato dall'art. 4 D.L.vo 2000 n. 74 cit., si applica il termine prescrittivo ordinario, quinquennale trattandosi di delitto punito dalla nuova legge - più favorevole per la minore entità della sanzione nel minimo, nel massimo e nell'aggiunta della pena pecuniaria con la pena della reclusione da uno a tre anni, che, malgrado la proroga fino alla metà per le interruzioni ex art. 160 c.p., dalla data di commissione del fatto, cioè dalla scadenza del termine per eseguire la dichiarazione omessa (31 maggio 1983), è scaduto il 30 novembre 1990.
Di conseguenza anche nei confronti di questo ricorrente la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio perché il reato a lui ascritto è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
La Corte
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del AN perché il reato è estinto per amnistia e nei confronti del AL perché estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2000