Sentenza 24 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di infortuni sul lavoro, la liquidazione del danno biologico in aggiunta alla corresponsione della indennità di inabilità temporanea non costituisce un inammissibile duplicato di questa, avuto riguardo al differente fondamento dei due istituti, ricollegandosi il primo ad un pregiudizio di natura non patrimoniale, la seconda alla riduzione della capacità lavorativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2001, n. 2709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2709 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI Presidente
Dott. ALBERTO SPANÒ rel. Consigliere
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI Consigliere
Dott. GUIDO VIDIRI Consigliere
Dott. BRUNO BALLETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da società Tea Nova S.r.l., in persona dell'Amministratore unico EA UI ZZ, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Valnerina n. 40, presso l'avv. Prof. Matteo Dell'Olio che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA OA, elettivamente domiciliato in Roma, viale Ippocrate n. 104, presso l'avv. Carlo Bogino, rappresentato difeso giusta delega in atti dell'avv.to Mario Milone
- controricorrente -
e contro
I.N.A.I.L., Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre 144, Sede Centrale I.N.A.I.L., presso l'avv. Marcello Britti che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- intimato costituito con sola procura -
avverso la sentenza n. 498/98, decisa il 12 febbraio 1998 e pubblicata il 29 maggio 1998, resa dal Tribunale di Palermo nel procedimento n. 953/96 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8 novembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
uditi gli avvocati prof. Matteo Dall'Olio per la società ricorrente e Marcello Britti per l'I.N.A.I.L.;
udito il P.M. che. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Cinque, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 18 luglio 1996 il Pretore di Palermo condannava la società Tea Nova S.r.l. a corrispondere al lavoratore LA OA la somma complessiva di lire 248.500.000 a titolo di risarcimento del danno differenziale conseguente all'infortunio sul lavoro occorso il 7 giugno 1990 ed ancora a rivalere l'I.N.A.I.L. fino alla concorrenza di lire 174.226.945, per somme erogate in dipendenza dello stesso infortunio.
Interponeva appello la società Tea Nova S.r.l. e in esito il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 498/98 emessa in data 12 febbraio - 29 maggio 1998, respingeva il gravame e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione.
Osservava che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado risultava sufficiente ai fini della decisione e pertanto non appariva utile espletare una nuova consulenza tecnica e un nuovo accesso sul luogo di lavoro.
Sottoponeva a vaglio critico gli elementi acquisiti, in particolare le immagini fotografiche della macchina cui era addetto l'infortunato ed una deposizione testimoniale, giungendo alla conclusione che il dispositivo di sicurezza, destinato a bloccare il meccanismo in caso di apertura della griglia di protezione, se funzionante, avrebbe impedito la verificazione dell'infortunio. Da ciò traeva argomento per ravvisare la violazione di norme dettate per la sicurezza dei luoghi di lavoro.
Osservava ancora che la rendita I.N.A.I.L. non copre il danno biologico, il danno alla salute e il danno morale, componenti del così detto danno differenziale per il quale il datore di lavoro rimane direttamente responsabile nei confronti del danneggiato. Avverso la sentenza, notificata in data 7 luglio 1998, propone ricorso per cassazione la società Tea Nova S.r.l. con atto notificato in data 3 - 9 settembre 1998. Prospetta un unico motivo, variamente articolato.
LA OA resiste con controricorso notificato in data 7 ottobre 1998.
L'I.N.A.I.L. si costituisce con il solo deposito di procura. La società ricorrente deposita memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo di ricorso si denuncia, con riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e seguenti, 2043, 2056, 2059, 2087, 2110, 2697 e seguenti cc, 112, 424, 434, 441 cpc, 185 e seguenti cp, 444 e 445 cpp, 72 DPR 547/55, 10 e 11 DPR 1124/65.
Si afferma che non sarebbe stata dimostrata la responsabilità penale di persone per la quale la datrice di lavoro dovesse rispondere civilmente, a nulla rilevando la condanna per effetto di patteggiamento.
Si contesta la valutazione offerta dal Tribunale in ordine alle modalità di verificazione dell'infortunio.
Si afferma che la sentenza avrebbe erroneamente qualificato come "differenziale", ponendosi così in contraddittorio con la pronuncia di primo grado, il danno biologico, morale ed alla salute e in ogni caso non avrebbe motivato in ordine ai criteri di determinazione del danno biologico e del danno morale.
Le censure non appaiono fondate.
Si osserva preliminarmente che, secondo l'insegnamento di questa Corte, si ha violazione di norme di diritto "quando vi sia stata la negazione o il fraintendimento di una disposizione di legge esistente o l'affermazione di una norma inesistente, mentre la falsa applicazione ricorre allorquando una norma rettamente intesa venga applicata ad una fattispecie concreta che non corrisponde a quella astratta prevista dalla norma stessa ovvero in modo da giungere a conseguenze giuridiche contrarie ad essa" (ex plurimis, cass., 25 maggio 1987, n. 4698, 19 maggio 1990, n. 454, 18 marzo 1995 n. 3205). Richiamati tali principi, è agevole osservare che non vengono denunciate, al di là del mero richiamo a numerose disposizioni di legge, specifiche violazioni di principi di diritto e neppure l'applicazione a fattispecie non pertinenti di principi di diritto esattamente intesi, ma solo svolti rilievo in ordine all'asserita incompletezza o inesattezza delle conclusioni cui il Tribunale giunge nell'accertamento dell'evento lesivo.
Peraltro la doglianza attinente alla ricostruzione della fattispecie concreta è deducibile in sede di legittimità solamente sotto il profilo di una insufficiente, contraddittoria, o omessa motivazione della sentenza impugnata (ex plurimis, Cass. 14 marzo 1986 n. 1760) e in tale ambito va ricondotta la censura attinente alla pretesa carenza di prova in ordine all'eziologia del fatto.
Si deve ancora considerare che \,nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti" (Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, conformi ex pluribus, Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 1998, n. 570, Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 1998, n. 1496, Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1998, n. 4900, Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 1996, n. 1084,
Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 1996, n. 10446, Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 1996, n. 10111, Cass. civ., sez. II, 30 marzo 1995, n. 3810, Cass. civ., sez. lav., 17 dicembre 1994, n. 10834, Cass. civ., sez. I, 24 aprile 1993, n. 4841). Osserva quindi la Corte che non vengono indicati gli atti del giudizio di merito nei quali sarebbe stata posta la questione relativa alla carenza di prova di responsabilità civile per effetto del mancato accertamento della responsabilità penale ma solo si afferma di aver sollevato una specifica censura con espresso richiamo all'ininfluenza dell'applicazione di pena patteggiata. Il ricorso viola quindi sotto questo profilo il principio dell'autosufficienza poiché il motivo di appello in ordine al quale sarebbe mancata la pronuncia non viene riportato per esteso e pertanto non è possibile verificarne la decisività.
D'altro canto il Tribunale ha ricercato gli elementi atti a dimostrare una responsabilità del datore di lavoro al di fuori di qualsiasi accertamento o indagine penale ed ha ravvisato la violazione di norme dettate a prevenzione degli infortuni, in particolare dell'art. 72 DPR 27 aprile 1955, in base alle testimonianze escusse ed alla relazione dell'Ispettorato del Lavoro, nonché alle immagini fotografiche ad essa allegate. Il collegio di merito ha osservato, sulla base del materiale probatorio acquisito, che l'accesso al macchinario cui era addetto l'infortunato avveniva da una postazione laterale, mentre la copertura degli ingranaggi in movimento avveniva a mezzo di apposita griglia, suscettibile di apertura. La posizione della griglia era ben visibile di fronte e non lateralmente e pertanto era possibile per l'addetto non avvedersi tempestivamente della situazione di pericolo data dalla occasionale mancanza di protezione.
Peraltro, ove fosse stata adottata la cautela imposta dall'art. 72 DPR 547/55, con il mantenimento in efficienza del dispositivo di blocco atto a provocare l'arresto del macchinario in caso di apertura delle protezioni e ad impedirne il nuovo avviamento fino a chiusura, l'incidente non si sarebbe verificato.
Da tale rilievo è stata desunta la prova dell'avvenuta violazione di norme dettate a prevenzione degli infortuni.
In ordine a questa argomentazione la società ricorrente si limita a sollevare dubbi e riserve che attengono a valutazioni di merito, non suscettibili di prospettazione in sede di legittimità. Vengono infatti censurate valutazioni come l'inutilità di un accesso e di una consulenza tecnica a distanza di tempo, nell'impossibilità di rilevare la medesima situazione di fatto, l'assimilazione del piano della macchina ad una griglia di protezione, l'incertezza in ordine alle modalità di salita dell'operaio su tale piano, attinenti tutte alla ricostruzione del fatto sulla base del materiale acquisito, senza indicare alcun vizio o errore logico in cui sarebbe incorsa la denunciata sentenza.
Peraltro il controllo sulla logicità del giudizio, riservato alla Corte Suprema, non può risolversi in un'ulteriore valutazione degli elementi sottoposti all'esame del giudice del merito, con apprezzamento dell'eventuale ingiustizia della sentenza impugnata. Altro è l'insufficienza della motivazione, ossia la mancanza di ragioni, altro l'ingiustizia della decisione, ossia la mancanza, di buone ragioni. La sentenza di merito è valida purché il giudice dica quali argomenti lo abbiano guidato a decidere come ha deciso. La bontà della soluzione adottata non può essere sindacata in cassazione sulla base di critiche che attengono alla inadeguatezza della decisione per un diverso apprezzamento delle risultanze di causa.
La ricorrente lamenta ancora l'eccessività del risarcimento riconosciuto, ponendo in rilievo sia il preteso contrasto fra la sentenza di primo grado, che ha escluso la sussistenza del così detto danno differenziale e la sentenza di appello che vi fa rientrare il danno biologico e il danno morale, sia l'eccessività della liquidazione così come operata.
Osserva la Corte che l'improprio uso della formula "danno differenziale", riferita non solo a quello coperto da assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica e peraltro verificatosi in misura che non raggiunge la soglia minima indennizzabile, ma anche al danno biologico e al danno morale, entrambi di natura non patrimoniale, al cui integrale risarcimento il lavoratore ha diritto ove sussistano i presupposti della relativa responsabilità del datore di lavoro, costituisce una mera improprietà terminologica poiché è indubbio che si discute appunto della misura del danno biologico e del danno morale, sicuramente risarcibili in presenza di un infortunio verificatosi per accertata violazione di norme dettate per la sicurezza nell'uso dei macchinari.
Non appare corretta l'affermazione del ricorrente nel senso che il danno biologico da invalidità temporanea non sarebbe liquidabile siccome costituente un duplicato dell'indennità di inabilità temporanea, essendo noti i differenti fondamenti, sopra richiamati, tra i due istituti.
Per il resto la ricorrente si limita ad opporre, alla valutazione operata dai giudici del merito, critiche generiche in ordine alla percentuale di invalidità, accertata mediante consulenza tecnica, all'ammontare del punto, fissato dal Tribunale in lire tre milioni e giustificato col richiamo, evidentemente finalizzato a sorreggere una valutazione equitativa, a quanto praticato in altre importanti sedi giudiziarie, alla liquidazione del danno morale in percentuale rispetto a quanto riconosciuto per il danno biologico. Trattasi di valutazioni riservate al giudice di merito e incensurabili in sede di legittimità siccome sorrette da adeguata motivazione, nella quale la ricorrente non evidenzia alcun vizio di ordine logico.
Si aggiunge per completezza che l'argomentazione svolta nella memoria depositata ai sensi dell'art. 384 cpc e nel corso dell'orale discussione, essere la liquidazione del danno biologico come operata dal Tribunale eccessiva in quanto di ammontare dal doppio al quadruplo rispetto a quella prevista dall'art. 3 del DL 70/2000, non può evidenziare vizi argomentativi della impugnata sentenza poiché trattasi di una scelta politica adottata in epoca successiva e finalizzata a ben noti fini di contenimento dell'inflazione; tale disposizione, soppressa in sede di conversione del decreto legge, non può ovviamente operare come jus superveniens.
Si nota infine che il rilievo svolto per la prima volta in sede di memoria, essere stata concessa all'I.N.A.I.L. una rivalsa totale, senza verificare se nell'indennizzo fossero comprese quote di danno biologico, non può essere preso in considerazione da questa Corte, in mancanza di apposita doglianza nel ricorso introduttivo. Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in lire 34.000 oltre a lire 4.000.000 (quattro milioni) per onorario.
Così deciso in Roma, 8 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2001