Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2001, n. 2709
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Sentenza 24 febbraio 2001

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In tema di infortuni sul lavoro, la liquidazione del danno biologico in aggiunta alla corresponsione della indennità di inabilità temporanea non costituisce un inammissibile duplicato di questa, avuto riguardo al differente fondamento dei due istituti, ricollegandosi il primo ad un pregiudizio di natura non patrimoniale, la seconda alla riduzione della capacità lavorativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2001, n. 2709
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2709
    Data del deposito : 24 febbraio 2001

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