Sentenza 22 ottobre 2012
Massime • 1
Il giudice dell'udienza preliminare non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere per perdono giudiziale nei confronti del minore rimasto contumace che non abbia preventivamente manifestato il suo consenso all'applicazione del beneficio né abbia conferito procura speciale al difensore, postulando il perdono il necessario riconoscimento della sussistenza del fatto di reato e la sua attribuzione al minore stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/2012, n. 43093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43093 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 22/10/2012
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 2907
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 12198/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE;
nei confronti di:
1) B.K. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 286/2010 GUP PRESSO TRIB.MINORI di FIRENZE, del 22/09/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
sentite le conclusioni del PG Dott Policastro Aldo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore avv. Armellini Paola del foro di Roma che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa il 22 settembre 2011 dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, previa applicazione della diminuente della minore età e delle circostanze attenuanti generiche, dichiarava non luogo a procedere per perdono giudiziale nei confronti di K..B. in ordine al reato ascrittogli ai sensi della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, commi 2 e 3 per avere illecitamente portato in luogo pubblico senza giustificato motivo un coltello da cucina della lunghezza di cm. 27,50 dei quali cm. 15 quanto alla lama, in (omesso)
.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze, il quale lamenta ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) violazione del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 32 per avere il G.I.P. concesso il perdono giudiziale ad imputato, rimasto contumace, che non aveva prestato il proprio consenso alla definizione anticipata del procedimento personalmente e nemmeno tramite il difensore munito di procura speciale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. La lettura della motivazione della sentenza impugnata avvalora l'assunto del ricorrente, perché prova che il procedimento è stato definito con la concessione del perdono giudiziale, sebbene all'udienza preliminare l'imputato fosse rimasto contumace e non fosse stato rappresentato da un difensore di fiducia, ma da un legale nominato d'ufficio, espressosi con la richiesta di perdono giudiziale pur senza essere stato officiato dall'imputato mediante conferimento di apposita procura speciale, quindi privo del potere per esprimere il consenso alla conclusione in quella fase del procedimento. Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, comma 1, recante la disciplina del processo penale a carico di imputati minori di età, nel testo modificato dalla L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 22, stabilisce che il giudice debba procedere alla verifica circa il consenso dell'imputato alla definizione del processo in un momento anticipato rispetto al dibattimento, per cui soltanto se acquisito detto consenso dal minore presente, o rappresentato da procuratore speciale, oppure se la sua adesione sia stata in precedenza manifestata, potrà essere emessa sentenza di non luogo a procedere nei casi di cui all'art. 425 c.p.p., ovvero per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto. La Corte Costituzionale, intervenuta più volte sui problemi applicativi dell'art. 32 sopra citato, - di cui con la sentenza nr. 195 del 2002 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., art. 31 Cost., comma 2 laddove non prevede la possibilità di emettere sentenza di non luogo a procedere senza consenso del minore quando la pronuncia non richieda un accertamento di responsabilità, perché tale limitazione contrasta in modo irragionevole con la finalità deflattiva propria dell'udienza preliminare minorile-, ha al tempo stesso affermato che, in assenza di espressa manifestazione di consenso da parte dell'imputato, al giudice è precluso di pronunciare sentenza di non luogo a procedere, che implichi un accertamento di responsabilità del minore (C.C., sentenza n. 195 del 13/3/2002 ed ordinanza n. 208 del 2003; sentenza n. 149 del 12/2/2003). I medesimi principi sono stati ribaditi nella recente ordinanza nr, 165 del 27/6/2012, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 32, comma 2, ma ha inteso riaffermare la validità dell'interpretazione offerta al disposto del comma 1 del medesimo articolo, già espressa nella sentenza 195/2002, nel senso dell'imprescindibilità del consenso da parte del minore, attraverso la manifestazione del quale si dispone di un diritto personalissimo a che il procedimento a proprio carico sia definito all'udienza preliminare. Ciò postula appunto la provenienza dell'assenso dal titolare del diritto, oppure il conferimento di procura speciale al difensore, non surrogabile dalla richiesta pur avanzata in tal senso da un patrocinatore nominato d'ufficio, privo del relativo potere, quando, come nel caso del perdono giudiziale, la sua applicazione postuli necessariamente il riconoscimento della sussistenza del fatto di reato e la sua attribuzione alla persona del minore, producendo quindi anche effetti pregiudizievoli per la sua posizione, da considerare come preminenti nella considerazione dell'ordinamento rispetto al vantaggio di una rapida fuoriuscita dal circuito processuale.
Alla luce dei superiori e condivisibili principi, costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 6, n. 7395 del 9/2/2012, rv. 252042, P.G. in proc. C;
sez. 6, n. 14173 del 19/2/2009, rv. 243687, PM in proc. E.; sez. 5, n. 4134 del 7/12/2007, rv. 238392, P.G. in proc. C;
sez. 6, n. 22538 del 26/2/2003, rv. 226271, PM in proc. Cigliano), la sentenza gravata risulta viziata per violazione del disposto dell'art. 32, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale, il che ne comporta l'annullamento senza rinvio con la conseguente trasmissione degli atti al G.U.P. presso il Tribunale per i minorenni di Firenze per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al G.U.P. presso il Tribunale per i minorenni di Firenze per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2012