Sentenza 13 marzo 2003
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 35797 del 22https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 22/11/2021, (ud. 08/09/2021, dep. 22/11/2021), n.35797 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente – Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere – Dott. MONDINI Antonio – Consigliere – Dott. DELL'ORFANO Antonella – Consigliere – Dott. CIRESE Marina – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1082/2015 R.G. proposto da: B.A.R., con domicilio eletto in Roma, Viale Giulio Cesare n. 2, presso lo studio dell'avvocato Alberto Mammola che la rappresenta e difende; – ricorrente – contro Equitalia Sud S.p.a., in persona del suo legale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/03/2003, n. 3733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3733 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
0 37 33 / 03 REPUBBLICA ITA IN NO EL POP O ALIANT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cigreetin OPPOSIZIONE A SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA DICHIARATIVA DI [ALLIMENTO Composta dag 1 1.mi Sigg.r. Magistrati: R.G.N. 22711/00 T Presidente Dott. Rosario DE MOSIS Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere - Cron. 8523 CELENTANC Consigliere - Dot . Wa ter Rel. Consigliero Rep. 1056 Dott. Anielic NAPFI Ud.20/11/2002 Do l. Vittoric RACONESI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: AT NT, CI FE CE FRANCO, elettivamente domiciliati ir ROMA VIA SILVIO PELLICO 24, presso 1'avvocato CESARE ROMANO CARELLO, rappresentat. 2 ז־ GIOVANNI, giusta difesi dall'avvocato FEDERICO procura a margine del ricorso;
ricorrenti -
contro
CURATELA FALLIMENTO C.A.P.A. SAS, DIMA SNC, MODU SISTEM SRL IN FALLIMENTO, MINCARINI ANGELA, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CAPPELLE SUL CAVO, INTERFIN SRI, ENKEL SPA, MERCURIO NELLIO, GAODA GJIDO;
2002 intimati - 2109 1 avverso la sentenza r1. 464/99 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 09/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2002 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI: udito il P.M. in persona del Sost❘ILLO Procuratore Generale Dont. Marco PIVEITI che ha concluso per il rigelto del ricorso. Svolgimento del processo Con ia sentenza impugnata la Corte d'appello de l'Aquila confermo il rigetto dell'opposizione propo- sta da ON ta RO e CO Di IC, giá so- ci illimitatamente responsabili della s.n.c. F.D. F., avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva dellaloro esteso 1.a dichiarazione del fallimento CA. PA. S.a.s. nella quale la S.D.F. S.I.C. era stata in procedenza incorporata. RiLennero i giudici de merito che gli opponenti, benché fossero suci solo accomandanti nella fallita 80- cietà incorporante, dovessero rispondere illimitatamen- 1. Ato delle obbligazioni della società incorporata, con consequente dichiarazione di fallimento, per due ragio- ni: a perché Ja sentenza costituzionale n. 47 del 1995 ha dichiarato illegittimo l'art. 2503 c.c. rella parte in cui non prevedeva, per il caso di fusione eteroge- noa, un procedimento analogo A quelic previsto dall'art. 2499 .c. per la liberazione dei soci illimi- tatamente responsabil in caso di trasformazione di so- cietà di persone in società di capitali;
e questa pro- nuncia trova applicazione anche quando sia decorso 11 termine già previsto dall'art. 2503 C.C. 1'opposizione dei creditori alla delibera di fusione;
b) perché, essendo gli apponenti ancora soci anche de la società incorporante, non è ad essi applicabile la proclusione alla dichiarazione del fallimento che, secondo la giurisprudenza costituzionale, deriva dal deccrso di oltre un anno dallo scioglimento del appor- to sociale. Contro la sentenza ricorronc ora per cassazione An- tonietta RO e CO Di IC, che hanno propo- ato due motivi d'impugnazione, illustrati anche da me- moria. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo ricorrenti doducono viola- zione dell'art. 136 Cost. dell'art. 2 1.c. I1. 1 del 1948, nonché insufficienza di motivazione della senten- za impugnata. Sostengono che la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2503 c.c. non può trovare ap- 3 plicazione con riferimento a una situazione in cui, con il decorso del termine di opposizione alla fusione, 1 credi Lori della società incorporata erano già decadut.i aal diritto di escludere la liberazione dei soci illi- mitatamente responsabili. I motivo è infondato. Cone risulta dalla motivazione, invero, arche la sentenza costituzionale n. 47 del 1995 fu pronunciata quando erano già decorsi i termini concess i al credito- ri per opporsi a una fusione eterogenea;
e ciò nondime- csplicitamente infondatano Corte dichiarò un'eccezione di inammissibilità prospettata in proposi- to dell'Avvocatura dello Stato, rilevando appunto che la questione sottoposta all'esame della Corte "1:00 limitata all'interno de regime dell'opposizione alla fusiore, ma è più radicalmente diretta a sollecitare il controllo di costituzionalità in ordine al meccanismo la liberazione del socio illimitatamente che comporta responsabile". F. in realtà, Come ha già chiarito questa Corte, "l'esaurimento > consolidamento di una situazione giu- ridicamente rilevante, con conseguente inapplicabilità, ad didel a pronuncia d'incostituzionalità essa, Wild forma, può derivare, altre che dal giudicato o dal de- corso di termini di prescrizione o decadenza, anche da 4 otti amministrativi nor più impugnabili o da atti nego- ziali che rendano la situazione giuridica insensibile alla sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costi- tuzionale, restando peraltro escluso che possa conside- Marsi insensibile a tale pronuncia un rapporto il cui preteso esaurimento derivi proprio dalla norma dichia- rata incostituzionale" (Cass., sez. I, 28 gennaio 2000, n. 948, n. 533222, con riferimento appunto a una fat- tispecio di fusione societaria, in relazione alla qua_e ha escluso che l'asaurimento del rapporto potesse deri- vare proprio dall'applicazione della norma di cui 1- l'art. 2503, dichiarala incostituzionale con _a senten- za n. 47 del 1995].
2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono vio- Cazione e falsa applicazione dell'art. 147 legge fail., nonché vizi di motivazione della sentenza impugnata. Sostengono che la fusione comporta lo scioglimento dei rapporti sociali relativi alla società incorporata, perché questa società si estingue;
e, quindi, il falli- rento non può essere dichiarato quando dalla fusione sia decorso oltre un anno. Il motivo é infondato. F' vero, infatti, che la fusione per incorporazione comporta l'estinzione della società incorporata (Cass., sez. II, 3 giugno 1991, n. 6702, *. 472648) Ma, se- 5 condo una corratta interpretazione della sentenza Co- stituzionale n. 47 del 1995, deve ritenersi che il 50- c.c illimitatamente responsabile della società estinta viene dichiarato falli o, а norma dell'art. 147 legge Fall., anchequale socio del_a scci Là incorporanto, quando questa sia na società di capitali, non qualc socio dell'estinta società incorporata. In particolare si è chiarito che "con riguardo ad un'ipotesi di usio- IE! c.d. eterogenea di società, e tenuto conto del a parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2503 c.c. (sentenza della Corte Costituziona le n. 47 cel 20 febbraio 1995), la fusione senza oppo- sizione dei creditori nel termine stabilito dall'arti- colo ci ato non è sufficiente a determinare la libera- zione del socio accomandatario, illimitatamente respon- sabile, della società incorporata per le ocbiigazioni sociali anteriori all'iscrizione nel registro delle in- prese della delibera di fusione, occorrendo a tal fine che ne riquard dei creditori sia attivato il meccani- Smo previsto dall'art. 2199 C.C., ossia che a ciascuno d: essi sia data comunicazione, СОП raccomandata, di detta delibera e che il creditore sociale medesimo dia il proprio consenso alla deliberazione cvvero lo neghi espressamento entro il termino di trenta giorni dalla comunicazione. Ove questa manchi, permane, norostant.e l'intervenuta fusione eterogenea, la responsabilità per le obbligazioni pregresse del socio illimitatamente re- sponsabile della società di persone incorporata, de l quale può essere, pertanto, dichiarato i fallimento (in estensione! in conseguenza del fallimento della so- cietà di capitali incorporante" (Cass., sez. I, 29 mar zo 1936, n. 2971, I. 496691]. Kel Caso iṛr esame, perciò, la problematicità del ricorso al arl. 147 legge fall. non si pone in rappor- to al tempo decorso dall'estinzione della società ori- ginaria, bensì in rapporto all'ammissibilità di ur: esterisione del fallimento nel caso in cui la illimi- tata responsabilità riguardi, eccezionalmente, il socio di una società di capitali o, ccmunque, i socio che, at esz la forma della società incorporante, risulti il- limitatamente responsabile solo per esser_o stato in passato rispetto alla società estinta. E in realtà è da Lempo discussa in dottrina نا - Τ giurisprudenza 'applicabilità dell'art. 147 legge fall. in tali casi. Questa Corte ha più volte ribadito, in particolare, trasformazione di una società ir accomandita che "la semplice in società di capitali, ove i creditori socia- li non abbiano dato il consenso, non libera i soc ac comanda ari dalla responsabilità illimitata per le ob- bligazioni sociali anteriori lart. 2499 c.c.); ne con- segue che 1 fallimento della nuova società produce i fa' Limento dei soci già accomandatari, ove le obbliga- zioni determinative delio stato d'insolvenza risalgano ad opoca anteriore alla trasformazione" (Case., sez. 1, 6 novembre 1985, n. 5394, m. 442630, Cass., GO . 1. 11 maggio 1901, n. 3095, m. 413666). Un diverso avviso questa Corte ha invece espresso, pur nel contraSTO delle opinioni della dottrina, con riferimento al caso, previsto dall'art. 2362 c.C., del- la illimitata responsabilità dell'unico azionista di società di capitali: soprattutto in ragione della ten- poraneità, oltre che dell'eccezionalità, di tale situa- zione Cass., se7. J, 28 aprile 1994, J. 4111, It".. 486402) Tuttavia, pure in questa diversa prospettiva, si è sempre riconosciuto che 'illimitata responsabili- tà permane rispetto alla qual .à di socio della società di capitali, non rispetto alla qualità di socio della preesisterte società di persone (Cass., sex. 1, 24 marzo 1276, n. 1044, m. 379710). Ma appunto per il fatto che ron si è mai discusso delia rilevanza del fallimento della società incorporante, non di quella estiria, deve ritenersi che La sentenza costituzionale 7. 47 del 1995 abbia cra comportato il superamento del- ia giurisprudenza contraria all'applicabilità dell'art. 1 7 legge fall. ai soci illimitatamente responsabili di società di capitali. La pronuncia costituzionale, invern, ha ben distin- 30 i due strumenti di tutela di cui il creditore può avvalersi per evitare una diminuzione delle sle garan- zie леj dicaso fusione società: da 417 canto l'opposizione alla fusione e alla consequente confusio- ne tra i patrimoni deile società originarie;
dall'altro canto il dissenso alla liberazione del socio iliimits- tamente responsabile ai una delle società da estingue- re. E poiché i due rimedi possono operare indipendente- mente l'uno dall'altro, è evidente che la mancata libe- razione dol socio illimitatamente responsabile può ve- rificarsi anche quando, in assenza di opposizione alla fusione, le società originarie risultino già estinte, perché l'illimitata responsabilità permane come corno- tato dalla sua qualità di socio della società incorpo- rante. Sicché la Corte ha evidentemente presupposto 1'applicabilità dell'art. 147 legge fall. anche nei ca- si in cui permanga la responsabilità illimitata per co- ini che sia divenuto socio di una società di capitali, pur essendo il fallimento della società nuova non quel- lo della società estinta a estendergiisi. Il ricorso va pertanto rigettato. Non v'è pronuncia sulle spese in mancanza di costi - 9 buzione in giudizio della curatela creditori istanti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. In Roma, 11 20.11.2002. I] Consigliere estensore Anisily Nappi CORTES scelleria Poon 13 MAR. 2003 ih CANCELLIERE 10 fallimentare E dei Il Presidente Rosari Nusis Fully uns AE ILCARCH Luis Faaghotli Alisa Merived