Sentenza 15 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/01/2001, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig.0 04 88/ 0 1 F i per diritti L 3000 17.01.04 INCOME BEL POPOLO ITALIANO IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE ponen Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio VELLA Presidente R.G.N. 11881/98 - Dott. Enrico SPAGNA MUSSO 862 - Rel. Consigliere Cron. •157 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Rep. Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere Ud. 28/03/00 ConsigliereDott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente ھتے SE NTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE BUSSOTTI LEOPOLDO, elettivamente domiciliato in ROMA Richiesta copia studio VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell'avvocato ISOLE 24 ORE 3000 dal Sig. per diritti 15 GEN. 2001 ALBERICI RAFFAELE, difeso dall'avvocato PAOLO IL CANCELLIERE SPANTINI, in sostituzione dell'avvocato ROBERTO FIORUCCI, per proc. spec. n.rep.73030 del Notaio Dr. LIRE 3000 CANCELLERIA Antonio Caselli il 17/3/00 in Umbertide;
- ricorrente -
contro 407375 BERNASCONI ALFREDO, BERNASCONI PIERO;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - intimati Richiesta copia studio 2000 avverso la sentenza n. 631/97 del Tribunale di Hecdal Sig. per diritti L. 3.002 # 581 PERUGIA, depositata il 10/05/97; 1117 01.07 IL CANCELLIERE -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica SONE CORTE udienza del 28/03/00 dal Consigliere Dott. Enrico agale Pila BEL ALBERIC SPAGNA MUSSO;
1200012 udito l'Avvocato Paolo SPANTINI, difensore del VELGERE ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CANCELLERIA 00663497 FSS 1.3000 CANCELLERIA 1513000 CANCELLERIA DD663499 €1.55 13000 CANCELLERIA -2- 00663500 Svolgimento del processo Con ricorso del 6 settembre 1985, proposto al pretore di città di Castello ai sensi dell'art. 1170 c.c., LE RE che, come "possessore” "uti dominus" di un edificio e di un cortile annesso, aveva tollerato l'istallazione precaria su quest'ultimo di una “capanna" per il ricovero delle autovetture apparte- nenti ad LF e ER ON, proprietari di un fondo vicino intercluso, i quali, senza avere ricevuto alcuna autorizzazione, avevano, poi, adibito la parte del cortile antistante la sua abitazione alla sosta stabile dei loro autoveicoli, e, sebbene diffidati con lettera del 3 giugno 1984 a lasciarla libera, avevano, dopo un periodo di astensione, ripreso nel mese di agosto dell'anno seguente la condotta molesta - chiese la condanna dei ON ad astenersi dall'occupare la menzionata area. Gli intimati, costituitisi nel giudizio, eccepirono, fra l'altro, di aver usuca- pito il diritto d'uso dell'area per averla continuamente occupata per oltre venti anni a decorrere dal 1948. Il pretore, con sentenza del 3 aprile 1990, respinse l'eccezione di usuca- pione e, in accoglimento della domanda del US, vietò ai ON la sosta dei veicoli sulla parte del cortile antistante l'edificio del ricorrente. I soccombenti, insistendo nell'eccezione di usucapione, proposero appello al quale resistette la controparte ed il tribunale di ER, con sentenza del 10 maggio 1997, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda avendo ritenuto il US decaduto dal diritto di esercitare l'azione di manuten- zione del possesso per averla promossa dopo la scadenza del termine annuale dalla turbativa, fissato dal primo comma della art. 1170 c.c. 3 د ر ) Il US ricorre per cassazione con tre motivi illustrati da memoria. Non resistono gli intimati ON. Motivi della decisione Con i tre connessi motivi del ricorso, denunziandosi la violazione degli artt. 112, 329 e 342 c.p.c. in relazione all'art. 360 dello stesso codice, si censura la sentenza impugnata della quale si eccepisce la nullità, per essersi con essa dichiara- ta la decadenza del US dal diritto di esercitare l'azione di manutenzione. In proposito si sostiene che il tribunale è pervenuto a questa conclusione perchè non ha considerato che i ON nei due gradi di giudizio di merito non avevano eccepito che il ricorso a tutela del possesso era stato proposto quando era già decorso il termine perentorio stabilito dal primo comma dell'art. 1170 c.c.; e, in particolare, con l'appello si erano limitati a criticare la decisione con la quale il pre- tore aveva respinto l'eccezione di usucapione affermando che la sosta dei veicoli dei ON nel cortile era stata consentita sin dall'anno 1948 per mera tolleran- za. Si soggiunge, in subordine, che il giudice dell'appello è incorso nella viola- zione di norme di diritto sostanziale e nel vizio di motivazione. Il ricorso è parzialmente fondato. Infatti, l'eccezione di decadenza, mentre era stata certamente dedotta in primo grado in quanto il pretore l'aveva respinta affermando che l'azione di manu- tenzione per turbative iniziate nel mese di agosto dell'anno 1985 era stata promos- sa nel termine annuale con ricorso depositato il 6 settembre successivo ( v.pp.6 e 7 della sentenza del pretore), non risulta riproposta nella fase di gravame, perché con 4 l'atto di appello, esaminato d'ufficio da questa corte essendosi denunziato un vizio procedurale ( di ultrapetizione), i ON, contrariamente a quel che ha ritenuto il tribunale, avevano chiesto il rigetto della domanda possessoria, limitandosi a insi- stere nella tesi dell'acquisto per usucapione del diritto d'uso dell'area controversa per la sosta dei propri veicoli. Pertanto, essendosi formato, in mancanza di impugnazione, il giudicato in- terno sulla statuizione della sentenza di primo grado di rigetto della eccezione di decadenza, il tribunale avrebbe dovuto astenersi dall'esaminare la questione relati-- va e si sarebbe dovuto pronunciare sull'ammissibilità e fondatezza dell'eccezione di usucapione. Conseguono l'accoglimento del ricorso nei limiti innanzi esposti ed il rin- Z vio della causa alla corte d'appello di ER ( e non al tribunale in grado di ap- pello, perché dopo l'entrata in vigore dell'art. 133, III comma, del d.lgs 19 feb- braio 1998 n° 51, la causa non può essere rimessa ad un giudice che non ha più il potere di conoscere le impugnazioni delle sentenze pronunziate dai pretori), la qua- le si pronunzierà sui motivi di gravame effettivamente proposti dai ON e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità (art. 385, ult. cpv. c.p.c.).
p. q. m.
la Corte accoglie il ricorso, per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla corte d'appello di Perugia Roma, 28 marzo 2000. IT5 S Il (dr Il Presidente (dr Antonio Vella) Consigliere estensore Entice Spelena Musso IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 1HOOT 250.000 40000 290004 Rom 22-101 M ROMA2 12 MAR 7 B UFFICIO 4. 11956 9