Sentenza 11 maggio 2006
Massime • 1
In tema di tutela degli alimenti, le disposizioni di cui al D.M. 20 aprile 1978, relativo alle modalità di prelevamento dei campioni, non sono stabilite a pena di nullità o di inutilizzabilità della analisi; pur tuttavia, atteso che queste tendono a garantire la rappresentatività del campione in rapporto al complesso, devono essere considerate dal giudice per valutare l'attendibilità delle analisi.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2006, n. 29737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29737 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2006 |
Testo completo
M
Sentenza n.846 34 Udienza pubblica dell'11.5.2006 Registro Generale n. 43129/2005
29 7 37 /0 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Signori
Presidente Dott. Claudio VITALONE
Consigliere Dott. Guido DE MAIO
Consigliere Dott. Pierluigi ONORATO (est.)
Consigliere Dott. Alfredo TERESI
Consigliere Dott. Antonio IANNIELLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per IO IA RL IA, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 9.5.2005 dal tribunale monocratico di Monza.
Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per prescrizione,
Udito il difensore della parte civile, avv.
Udito il difensore dell'imputato, avv. Nicoletta Piergentili Piromallo, in sostituzione dell'avv.
IA Piero Biancolella, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e in subordine la declaratoria di prescrzione del reato, Osserva:
In fatto e in diritto
Il giudice accertava che presso il “mangimificio" della Cooperativa Agricola S. Biagio era stata prelevato un campione di una premiscela per polli da ingrasso, commercialmente denominata "activator broiler", prodotta dalla società DOX-AL, che in esito alle analisi aveva rilevato una percentuale di rame di 146 mg/kg notevolmente inferiore a quella di 1.200 mg/kg dichiarata nella etichetta.
Un tale scarto, equivalente alla sostanziale assenza del rame, secondo l'analista dell'Ispettorato Centrale di Repressione Frodi di Conegliano Veneto, non poteva spiegarsi altrimenti che con una mera dimenticanza nella composizione della miscela, considerata la modesta incidenza economica del rame.
2 - Il difensore dello IO ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Sostiene che mancava la prova che il prelievo dei campioni fosse stato effettuato dai funzionari dell'Ispettorato nel rispetto del Decreto Ministeriale 20.4.1978, in particolare perché non era stato redatto idoneo verbale di campionamento e perché l'ispettore Bruzzese, sentito a dibattimento ex art. 507 c.p.p., non aveva saputo indicare da quanti dei 15 sacchi che costituivano la partita erano stati prelevati i campioni. Per conseguenza, il giudice, ritenendo ugualmente attendibili i risultati delle analisi, non aveva fatto buon governo delle regole che presiedono alla valutazione della prova.
3 Giova sottolineare che il D.M. 20.4.1978 stabilisce precise modalità di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali. In particolare, come strumento di prelevamento raccomanda una sonda a lungo setto o a partizioni;
stabilisce un numero minimo di campioni elementari (intesi come quantità prelevate da un punto della partita) da prelevare in rapporto a ogni partita di alimenti (intesa come quantità di prodotto costituente una unità e avente caratteristiche presunte uniformi); impone di redigere un verbale di campionamento, che permetta di identificare senza equivoci la partita campionata;
stabilisce che per ciascun campione globale (insieme di campioni elementari prelevati da una stessa partita) tre campioni finali (intesi come parti del campione globale omogeneizzato o ridotto) siano trasmessi nel più breve tempo possibile al laboratorio incaricato dell'analisi, assieme a una copia del verbale di prelevamento, e che un quarto campione finale venga lasciato al detentore della merce (v. Allegato al decreto ministeriale). Queste regole non sono stabilite a pena di nullità o di inutilizzabilità delle analisi;
ma è evidente che, in quanto tendono a garantire la rappresentatività del campione in rapporto alla partita, esse devono essere considerate dal giudice per valutare l'attendibilità delle analisi stesse, giacché questa è essenzialmente condizionata dalla stessa rappresentatività del campione prelevato. 3
Non si ravvisano cause evidenti di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p., giacché per le ragioni sopra accennate non si può escludere che il campionamento e la successiva analisi del prodotto siano comunque attendibili.
P.Q.M.
la corte suprema di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il giorno 11.5.2006. Il presidente
Il consigliere estensore (Claudio Vitalone)
Purling One (Pierluigi Onorato) Il cancelliere
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il
- 6 SET 2006
IL CANCELLIERE C1
Paolo Mensurati
O
R
C
T
E 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 - Con sentenza del 9.5.2005 il tribunale monocratico di Monza dichiarava IA RL IA
IO colpevole del reato di cui all'art. 7 quater della legge 49/2001, per avere quale presidente del C.d.A. della DOX-AL ITALIA S.p.A. - prodotto, venduto o comunque messo in commercio un prodotto (premiscela per polli da ingrasso) avente contenuto di rame molto inferiore a quello indicato in etichetta (accertato in Correzzana nel luglio 2002), e per l'effetto lo condannava alla pena di 2.000 euro di ammenda.
4 Tanto premesso, nel caso di specie – a detta dell'ispettore Bruzzese - il campionamento avvenne nel rispetto delle regole, anche se l'utilizzo della sonda non fu annotata a verbale per
"motivi di spazio". Se si considera inoltre che lo stesso ispettore non ha saputo indicare da quanti dei quindici sacchi costituenti la partita furono prelevati i campioni elementari (v. pag. 4 sella sentenza impugnata), si deve concludere che non sono manifestamente infondate le doglianze del difensore laddove lamentano in sostanza che non è stata garantita la rappresentatività del campionamento. Essendosi pertanto radicato il rapporto di impugnazione, a norma dell'art. 129, comma 1,
c.p.p., si deve immediatamente dichiarare estinto il reato per prescrizione, giacché nella fattispecie il periodo prescrizionale è scaduto sin dal 1.7.2005.