Sentenza 19 novembre 2003
Massime • 1
Qualora il giudice nell'applicare la pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per errore di calcolo, abbia applicato una pena superiore a quella richiesta, la Corte di cassazione può rettificare la sentenza ai sensi dell'art. 619 comma secondo cod. proc. pen., riducendo la pena alla misura concordata senza disporre annullamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/2003, n. 4903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4903 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 19/11/2003
1. Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 1508
3. Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 024500/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Gaetano Castellaneta;
difensore di RO NN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 16.5.02 del gip del Tribunale di Bari;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il parere del Sostituto Procuratore Generale, in persona del P.G. Dott. Meloni Vittorio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il gip del Tribunale di Bari con sentenza 16.5.2002 pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. applicava a RO NN la pena di anni 2 di reclusione e di euro 4.000,00 per il reato di cui agli artt. 81 c.p., 73 d.p.r. 309/90. Ricorre la difesa dell'imputato per violazione dell'art. 444 c.p.p. in quanto la pena concordata fra imputato e P.M. era quella di anni uno e mesi 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73, c. 5^, d.p.r. 309/90, mentre quella applicata era stata diversa e maggiore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In effetti risulta dagli atti che la pena richiesta dalle parti era quella di anni uno e mesi 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, mentre quella applicata dal gip era diversa e superiore. Si tratta, all'evidenza, di un errore di computo della quantità della pena, come tale rettificabile a norma dell'art. 619, c. 2^, c.p.p. da questa Corte. Si deve dunque procedere a tale rettifica, senza disporre l'annullamento con rinvio al Tribunale, determinando la pena nella misura (concordata fra le parti a norma dell'art. 444 c.p.p.) di anni uno e mesi 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.
P.Q.M.
dispone la rettificazione della sentenza impugnata e determina la pena in anni uno e mesi 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004