CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2023, n. 18695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18695 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da MA IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza resa il 19 ottobre 2021 dalla CORTE di APPELLO di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ET IN che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. Claudio Zadra per la parte civile ER UC che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova, per quel che qui rileva, ha confermato il giudizio di responsabilità reso il 18 febbraio 2021 dal Tribunale di Genova nei confronti di SO FA in ordine al delitto di estorsione continuata in danno di ER UC e, riconosciuta l'attenuante prevista dall'articolo 114 cod.pen., ritenuta equivalente alle aggravanti contestate, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile, assegnando una provvisionale di 100.000 euro. Si addebita all'imputato di avere, in concorso con il fratello SO AN, separatamente giudicato, costretto per anni la persona offesa, UC ER, a versare somme di denaro sotto la minaccia di essere arrestato per favoreggiamento della prostituzione e detenzione di materiale pornografico con minori e poi con minacce di morte sempre più pressanti. Penale Sent. Sez. 2 Num. 18695 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 02/03/2023 il compendio probatorio è costituito dalle dichiarazioni della persona offesa, ritenute intrinsecamente attendibili e confermate da molteplici riscontri desunti dalle intercettazioni telefoniche, dalle chat, dalla documentazione bancaria, dai tabulati telefonici e dal rinvenimento dei documenti della persona offesa nel possesso del coimputato SO AN. 2.Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza in relazione al secondo episodio estorsivo in danno del ER, consumato in Rapallo il 10 agosto 2017, fingendo di essere tale UC Menani, appartenente alle Forze di Polizia. Osserva il ricorrente che all'imputato è stato contestato di essere l'autore materiale del reato consumato in concorso con il fratello AN, mentre in sentenza è stato riconosciuto responsabile della condotta estorsiva quale concorrente morale, poiché è emerso che in quella data non si trovava a Rapallo ma a Pomigliano D'arco e aveva messo a disposizione del fratello AN il veicolo e il telepass da quest'ultimo utilizzati per recarsi ad incontrare la persona offesa. La difesa eccepiva la nullità della sentenza di primo grado per difetto di contestazione e violazione degli artt. 521 cod. proc.pen. poiché il fatto di cui è stato ritenuto responsabile e cioè il concorso morale per avere fornito al fratello un dispositivo telepass si pone in rapporto di eterogeneità rispetto a quello originariamente contestato e non ha consentito all'imputato di approntare un'adeguata difesa in merito a questo diverso profilo di responsabilità. 2.2 violazione dell'art. 110 cod.pen. per avere ritenuto sufficiente, ai fini della sussistenza del concorso morale dell'imputato nel reato di estorsione commesso il 10 agosto 2017, la semplice messa a disposizione del dispositivo telepass. La corte ha motivato sottolineando la presenza dell'imputato ai precedenti incontri con la persona offesa, da cui dovrebbe desumersi la consapevolezza del fine estorsivo del viaggio, a distanza di ben due anni da quelli precedenti, omettendo di considerare che la condotta del ricorrente poteva essere espressione di una mera connivenza non punibile, in difetto dell'accertamento dell'efficacia agevolatrice rispetto alla condotta delittuosa realizzatasi. 2.3 Travisamento della prova e vizio della motivazione in relazione alla deposizione della persona offesa e alle prove documentali prodotte dalla difesa in ordine alla condotta estorsiva presuntivamente commessa nel gennaio 2015. Lamenta il ricorrente che in relazione alla prima condotta estorsiva i giudici di merito hanno travisato la testimonianza di UC ER e le prove acquisite all'udienza del 16 Febbraio 2021, fondando il proprio convincimento su un dato probatorio diverso da quello reale. La parte civile collocava la condotta estorsiva nei mesi di gennaio, febbraio 2015 e riferiva di un incontro avuto a Rapallo con i due fratelli SO, che fingevano di essere due rappresentanti delle Forze dell'Ordine. La condotta estorsiva si sarebbe realizzata costringendo la persona offesa a versare per 15 o 20 giorni consecutivi piccole somme 2 di denaro prelevate dal bancomat, sino a raggiungere l'importo di 5.000 €che consegnava in un'unica soluzione. Tale racconto trova smentita nella documentazione prodotta dalla difesa da cui emerge che FA SO non si era mai assentato dal lavoro per più di quattro giorni nel periodo in questione. I giudici di merito hanno escluso la rilevanza delle prove documentali sulla base di un'arbitraria interpretazione del fatto, non tenendo conto delle specifiche modalità della condotta descritta da ER e in particolare del lungo soggiorno di 15 o 20 giorni consecutivi che l'imputato avrebbe trascorso a Rapallo. 3.11 ricorso è inammissibile. 3.1L'eccezione di nullità è inammissibile ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc.pen. poiché pur essendo stata sollevata in sede di discussione dinanzi al tribunale, non è stata poi dedotta con i motivi di appello. La stessa è comunque manifestamente infondata poiché l'accertamento nel corso del processo di una diversa forma di estrinsecazione della condotta concorsuale che integri la medesima figura di reato contestata non determina alcuna violazione né del contraddittorio, né del principio di correlazione tra accusa e sentenza, quando l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all'imputato sia desumibile dal complessivo contenuto della motivazione della sentenza e dalla contestazione - riferibile al capo di imputazione in senso stretto e a tutti gli atti conosciuti e conoscibili dall'imputato - purché l'imputato sia stato messo nelle condizioni di conoscere l'accusa e di esercitare le proprie difese, ed il fatto accertato sia omogeneo rispetto a quello contestato, ovvero ne costituisca uno sviluppo prevedibile. (Sez. 2 - , Sentenza n. 6560 del 08/10/2020 Ud. (dep. 19/02/2021 ) Rv. 280654 - 01 Dalla lettura del capo di imputazione emerge che SO FA ha concorso a realizzare una reiterata e prolungata condotta estorsiva, che si è articolata in numerosi episodi. Nel capo di imputazione non si è specificato la natura del concorso posto in essere dall'imputato, che ha certamente fornito un contributo materiale alla condotta del fratello sin dall'origine, come esposto a pagina 4 della sentenza di primo grado. Peraltro lo stesso imputato ha riconosciuto di avere accompagnato il fratello nei viaggi a Rapallo in quanto questi gli aveva promesso del denaro, così mostrando di essere consapevole dello scopo illecito degli stessi e di avere un proprio interesse nel contribuire alla esecuzione del delitto. A ciò si aggiunga che era presente quando il fratello esibiva alla persona offesa falsi tesserini, manette e una pistola e con la sua presenza fisica , anche se silenziosa, confortava la falsa prospettazione del congiunto tesa a coartare la volontà della persona offesa. La sentenza di primo grado, a pagina sei, indica il concorso morale dell'imputato, ma deve in effetti rilevarsi che la condotta del SO integra un concorso materiale, anche nell'episodio della dazione del telepass, poiché non può dubitarsi che consegnando il telepass al fratello che si recava a Rapallo per incontrare la vittima dell'estorsione, abbia 3 fornito un contributo operativo idoneo ad agevolare la prosecuzione dell'attività illecita, nella piena consapevolezza della stessa. 3.2 Le censure formulate con il secondo e il terzo motivo sono inammissibili poiché si risolvono nella proposizione di una diversa ricostruzione della vicenda ,che si pone in palese contrasto con le emergenze processuali esposte nelle due sentenze di merito, che si integrano reciprocamente e rendono adeguata e congrua motivazione al riguardo;
la corte dà atto che il racconto della persona offesa, con riferimento a questa prima parte della lunga e reiterata condotta estorsiva, non è stato preciso in merito ai periodi in cui si sarebbe realizzata la dazione di denaro, m non ricorre alcun travisamento della prova poiché la sentenza del tribunale non ignora il dato offerto dalla difesa e chiarisce a pagina 6 della motivazione che i timbri di presenza a Napoli del SO non sono incompatibili con le eventuali trasferte a Rapallo in quanto non coprono tutti i giorni del periodo e spesso l'imputato lavorava solo la notte, sicché il giorno successivo era libero. Trattasi di motivazione congrua alle emergenze processuali e non manifestamente illogica. 4.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro per mila in favore della cassa delle ammende. Non possono liquidarsi spese in favore della parte civile poiché, pur depositando conclusioni scritte, non ha avanzato richiesta di condanna nei confronti dell'imputato per le spese processuali sostenute. Giova ricordare che la parte civile ha diritto ad ottenerne la liquidazione qualora abbia formulato richiesta di condanna della controparte alla rifusione non essendo, viceversa, necessario che abbia presentato apposita nota spese ai sensi dell'art. 153 disp. att. cod. proc. pen.( Sez. 4 - , Sentenza n. 2311 del 05/12/2018 Ud. (dep. 18/01/2019 ) Rv. 274957 - 01 ;Sez. 6, Sentenza n. 19271 del 05/04/2022 Cc. (dep. 16/05/2022 ) Rv. 283379 - 01 )
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Motivazione semplificata Roma 2 marzo 2023 il consigliere estensore Il Presiden GeppinoR go Mari iela Borsellino
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ET IN che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. Claudio Zadra per la parte civile ER UC che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova, per quel che qui rileva, ha confermato il giudizio di responsabilità reso il 18 febbraio 2021 dal Tribunale di Genova nei confronti di SO FA in ordine al delitto di estorsione continuata in danno di ER UC e, riconosciuta l'attenuante prevista dall'articolo 114 cod.pen., ritenuta equivalente alle aggravanti contestate, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile, assegnando una provvisionale di 100.000 euro. Si addebita all'imputato di avere, in concorso con il fratello SO AN, separatamente giudicato, costretto per anni la persona offesa, UC ER, a versare somme di denaro sotto la minaccia di essere arrestato per favoreggiamento della prostituzione e detenzione di materiale pornografico con minori e poi con minacce di morte sempre più pressanti. Penale Sent. Sez. 2 Num. 18695 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 02/03/2023 il compendio probatorio è costituito dalle dichiarazioni della persona offesa, ritenute intrinsecamente attendibili e confermate da molteplici riscontri desunti dalle intercettazioni telefoniche, dalle chat, dalla documentazione bancaria, dai tabulati telefonici e dal rinvenimento dei documenti della persona offesa nel possesso del coimputato SO AN. 2.Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza in relazione al secondo episodio estorsivo in danno del ER, consumato in Rapallo il 10 agosto 2017, fingendo di essere tale UC Menani, appartenente alle Forze di Polizia. Osserva il ricorrente che all'imputato è stato contestato di essere l'autore materiale del reato consumato in concorso con il fratello AN, mentre in sentenza è stato riconosciuto responsabile della condotta estorsiva quale concorrente morale, poiché è emerso che in quella data non si trovava a Rapallo ma a Pomigliano D'arco e aveva messo a disposizione del fratello AN il veicolo e il telepass da quest'ultimo utilizzati per recarsi ad incontrare la persona offesa. La difesa eccepiva la nullità della sentenza di primo grado per difetto di contestazione e violazione degli artt. 521 cod. proc.pen. poiché il fatto di cui è stato ritenuto responsabile e cioè il concorso morale per avere fornito al fratello un dispositivo telepass si pone in rapporto di eterogeneità rispetto a quello originariamente contestato e non ha consentito all'imputato di approntare un'adeguata difesa in merito a questo diverso profilo di responsabilità. 2.2 violazione dell'art. 110 cod.pen. per avere ritenuto sufficiente, ai fini della sussistenza del concorso morale dell'imputato nel reato di estorsione commesso il 10 agosto 2017, la semplice messa a disposizione del dispositivo telepass. La corte ha motivato sottolineando la presenza dell'imputato ai precedenti incontri con la persona offesa, da cui dovrebbe desumersi la consapevolezza del fine estorsivo del viaggio, a distanza di ben due anni da quelli precedenti, omettendo di considerare che la condotta del ricorrente poteva essere espressione di una mera connivenza non punibile, in difetto dell'accertamento dell'efficacia agevolatrice rispetto alla condotta delittuosa realizzatasi. 2.3 Travisamento della prova e vizio della motivazione in relazione alla deposizione della persona offesa e alle prove documentali prodotte dalla difesa in ordine alla condotta estorsiva presuntivamente commessa nel gennaio 2015. Lamenta il ricorrente che in relazione alla prima condotta estorsiva i giudici di merito hanno travisato la testimonianza di UC ER e le prove acquisite all'udienza del 16 Febbraio 2021, fondando il proprio convincimento su un dato probatorio diverso da quello reale. La parte civile collocava la condotta estorsiva nei mesi di gennaio, febbraio 2015 e riferiva di un incontro avuto a Rapallo con i due fratelli SO, che fingevano di essere due rappresentanti delle Forze dell'Ordine. La condotta estorsiva si sarebbe realizzata costringendo la persona offesa a versare per 15 o 20 giorni consecutivi piccole somme 2 di denaro prelevate dal bancomat, sino a raggiungere l'importo di 5.000 €che consegnava in un'unica soluzione. Tale racconto trova smentita nella documentazione prodotta dalla difesa da cui emerge che FA SO non si era mai assentato dal lavoro per più di quattro giorni nel periodo in questione. I giudici di merito hanno escluso la rilevanza delle prove documentali sulla base di un'arbitraria interpretazione del fatto, non tenendo conto delle specifiche modalità della condotta descritta da ER e in particolare del lungo soggiorno di 15 o 20 giorni consecutivi che l'imputato avrebbe trascorso a Rapallo. 3.11 ricorso è inammissibile. 3.1L'eccezione di nullità è inammissibile ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc.pen. poiché pur essendo stata sollevata in sede di discussione dinanzi al tribunale, non è stata poi dedotta con i motivi di appello. La stessa è comunque manifestamente infondata poiché l'accertamento nel corso del processo di una diversa forma di estrinsecazione della condotta concorsuale che integri la medesima figura di reato contestata non determina alcuna violazione né del contraddittorio, né del principio di correlazione tra accusa e sentenza, quando l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all'imputato sia desumibile dal complessivo contenuto della motivazione della sentenza e dalla contestazione - riferibile al capo di imputazione in senso stretto e a tutti gli atti conosciuti e conoscibili dall'imputato - purché l'imputato sia stato messo nelle condizioni di conoscere l'accusa e di esercitare le proprie difese, ed il fatto accertato sia omogeneo rispetto a quello contestato, ovvero ne costituisca uno sviluppo prevedibile. (Sez. 2 - , Sentenza n. 6560 del 08/10/2020 Ud. (dep. 19/02/2021 ) Rv. 280654 - 01 Dalla lettura del capo di imputazione emerge che SO FA ha concorso a realizzare una reiterata e prolungata condotta estorsiva, che si è articolata in numerosi episodi. Nel capo di imputazione non si è specificato la natura del concorso posto in essere dall'imputato, che ha certamente fornito un contributo materiale alla condotta del fratello sin dall'origine, come esposto a pagina 4 della sentenza di primo grado. Peraltro lo stesso imputato ha riconosciuto di avere accompagnato il fratello nei viaggi a Rapallo in quanto questi gli aveva promesso del denaro, così mostrando di essere consapevole dello scopo illecito degli stessi e di avere un proprio interesse nel contribuire alla esecuzione del delitto. A ciò si aggiunga che era presente quando il fratello esibiva alla persona offesa falsi tesserini, manette e una pistola e con la sua presenza fisica , anche se silenziosa, confortava la falsa prospettazione del congiunto tesa a coartare la volontà della persona offesa. La sentenza di primo grado, a pagina sei, indica il concorso morale dell'imputato, ma deve in effetti rilevarsi che la condotta del SO integra un concorso materiale, anche nell'episodio della dazione del telepass, poiché non può dubitarsi che consegnando il telepass al fratello che si recava a Rapallo per incontrare la vittima dell'estorsione, abbia 3 fornito un contributo operativo idoneo ad agevolare la prosecuzione dell'attività illecita, nella piena consapevolezza della stessa. 3.2 Le censure formulate con il secondo e il terzo motivo sono inammissibili poiché si risolvono nella proposizione di una diversa ricostruzione della vicenda ,che si pone in palese contrasto con le emergenze processuali esposte nelle due sentenze di merito, che si integrano reciprocamente e rendono adeguata e congrua motivazione al riguardo;
la corte dà atto che il racconto della persona offesa, con riferimento a questa prima parte della lunga e reiterata condotta estorsiva, non è stato preciso in merito ai periodi in cui si sarebbe realizzata la dazione di denaro, m non ricorre alcun travisamento della prova poiché la sentenza del tribunale non ignora il dato offerto dalla difesa e chiarisce a pagina 6 della motivazione che i timbri di presenza a Napoli del SO non sono incompatibili con le eventuali trasferte a Rapallo in quanto non coprono tutti i giorni del periodo e spesso l'imputato lavorava solo la notte, sicché il giorno successivo era libero. Trattasi di motivazione congrua alle emergenze processuali e non manifestamente illogica. 4.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro per mila in favore della cassa delle ammende. Non possono liquidarsi spese in favore della parte civile poiché, pur depositando conclusioni scritte, non ha avanzato richiesta di condanna nei confronti dell'imputato per le spese processuali sostenute. Giova ricordare che la parte civile ha diritto ad ottenerne la liquidazione qualora abbia formulato richiesta di condanna della controparte alla rifusione non essendo, viceversa, necessario che abbia presentato apposita nota spese ai sensi dell'art. 153 disp. att. cod. proc. pen.( Sez. 4 - , Sentenza n. 2311 del 05/12/2018 Ud. (dep. 18/01/2019 ) Rv. 274957 - 01 ;Sez. 6, Sentenza n. 19271 del 05/04/2022 Cc. (dep. 16/05/2022 ) Rv. 283379 - 01 )
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Motivazione semplificata Roma 2 marzo 2023 il consigliere estensore Il Presiden GeppinoR go Mari iela Borsellino