Sentenza 29 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2001, n. 4620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4620 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
IN N04620/0 1 REPUBBLICA ITALIANAREPU LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dygetto t SEZIONE SECONDA CIVILE REINTEGRA In | Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: POSSESSO Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G. N. 2207/99 Cron. 3878 Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere Rep. 160x Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Ud.25/01/01 Dott. Sergio DEL CORE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio. dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti 6000 sul ricorso proposto da: 29 MAR 2001 IL CANCELLIERE IC CARMELO, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso ALTAMORE FRANCESCO, giusta delega indall'avvocato atti;
- ricorrente CANCELLERIA contro elettivamente domiciliato in ROMA MANTELLO GIOVANNI, , 00653391 VIA DELLA PINETA SACCHETTI 17 presso lo studio 00663392 dell'avvocato SALVATORE LANZA, difeso dall' avvocato FRANCESCO LANZA LOMBARDO, giusta delega in atti;
2001
- controricorrente -
143 1 avverso la sentenza n. 105/98 del Tribunale di -1- CALTAGIRONE, depositata il 27/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Alfredo ¡ udienza del 25/01/01 dal MENSITIERI;
udito l'Avvocato Francesco ALTAMORE, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito 1'Avvocato Francesco LANZA LOMBARDO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per us il rigetto del ricorso. A -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 12 luglio 1994 ME IC proponeva appello avversO l'ordinanza 14.9.93 con la quale il Pretore di Caltagirone, sezione distaccata di Grammichele, aveva rigettato la sua domanda di reintegrazione nel possesso nei confronti di VA AN. Non essendosi le parti costituite nei termini il IC, con atto notificato il 24.1.96, riassumeva il giudizio. Esponeva l'appellante: di essersi rivolto al Pretore con ricorso in data 4.7.93 "chiedendo di essere reintegrato in un tratto di stradello rurale e di spiazzo avanti la sua casa in c. da Mendolara di Grammichele, da cui era stato spogliato da AN VA"; che si era costituito il AN "sostenendo di essersi limitato a recingere il suo fondo in base alle mappe catastali e che l'uso come stradella e spiazzo di tratti di sua terra era dovuto a tolleranza"; che, "disposta ispezione e sentiti i testi, con provvedimento 14.9.93 - notificato i 15.4.93, il Pretore aveva rigettato il ricorso". Deduceva il IC che il Pretore aveva errato 3 nel respingere la sua domanda: a) perché aveva verificato la riduzione della larghezza della strada e dello spiazzo;
eb) perché sulla semplice notorietà del fatto assunte sommarie informazioni quel giudice avrebbe situazione, immutatadovuto "ripristinare la violentemente dal resistente;
Aus c) perché, а differenza di quanto ritenuto dal Pretore, la prova della tolleranza di cui all'art. 1144 cc avrebbe dovuto essere fornita dal AN e non dall'esponente; d) perché era stata completamente omessa la fase di merito. Concludeva l'appellante chiedendo l'acco- glimento del ricorso per reintegrazione. Si costituiva il AN esponendo che sulla controversia si era formato il giudicato perché, nelle more del giudizio d'appello, il IC aveva riproposto dinanzi al Pretore, con citazione notificata il 3.5.94, la stessa domanda, lamentando il proseguimento ed il completamento da parte dell'esponente "della stessa recinzione per la cui parziale realizzazione gli era stata negata la tutela possessoria". Detta domanda era stata respinta con 4 provvedimento del 24.10.94 avversO il quale il IC aveva proposto reclamo ex art. 669 terdecies срс. Il Tribunale di Caltagirone, con ordinanza del 10.1.95, aveva respinto il reclamo ritenendolo inammissibile, in quanto il provvedimento pretorile avrebbe dovuto essere impugnata con appello. Avverso tale ordinanza il IC aveva proposto ricorso dinanzi a questa Suprema Corte che, con sentenza n. 7472/1997, ritenendo ammissibile il reclamo, aveva cassato l'ordinanza e rimesso le parti dinanzi allo stesso Tribunale. Nel merito osservava il AN di non aver commesSO alcun spoglio, di aver recintato la sua proprietà e che eventuali ingressi, avvenuti in passato, ad opera di terzi sul suo fondo, erano stati semplicemente tollerati dall'esponente. Concludeva chiedendo il rigetto del gravame e t avversario. n e m l Istruita la causadocumenta il Tribunale, con sentenza 4.27.6.98, rigettava l'impugnazione e condannava l'appellante alle maggiori spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione IC ME sulla base di tre motivi. 5 Resiste con controricorso VA AN. MOTIVI DELLA DECISIONE Va esaminato per primo, per evidenti ragioni di - giuridica, il terzo motivo del priorità logico ricorso con il quale si denunzia violazione degli artt. 669 bis e segg. 703, 112 cpc, omessa pronuncia sul quarto motivo d'appello. Rileva il ricorrente che il Tribunale non aveva tenuto in alcun conto le censure da lui proposte con il quarto motivo del gravame di merito nel quale si era doluto della totale omissione della fase di merito nel procedimento possessorio, eccependo la nullità del processo di primo grado, e sostiene altresì che in sede di appello era stato inopportunamente applicato l'art. 669 septies cpc anche per le spese giudiziali. E ciò nonostante che questa Suprema Corte а sezioni unite, con la sentenza n. 1984/98, si fosse espressa per la obbligatorietà delle due fasi del processo e quella possessorio, quella di cognizione sommaria di merito. La doglianza non può essere accolta. La sentenza n. 1984/98 delle Sezioni Unite è stata, ad avviso del Collegio, mal interpretata dal ricorrente. Essa, invero, non riconnette alcuna 6 nullità per "error in procedendo" all'ipotesi in cui il Pretore, unificate le due fasi, interdittale e di merito, abbia rigettato il ricorso e condannato alle spese senza fissare l'udienza di trattazione. Le sezioni Unite di questa Corte, infatti, accogliendo la tesi "bifasica" del procedimento possessorio, lungi dal pervenire alle conclusioni (nullità del procedimentoprospettate dal IC, pretorile etc....) hanno solo statuito che, in caso di avvenuta unificazione delle due sottofasi da parte del Pretore, può proporsi l'appello contro il provvedimento di chiusura definitiva del processo possessorio, indipendentemente dalla sua forma esteriore, costituendo esso una vera e propria sentenza, tanto più se si sia provveduto sulle spese giudiziali e non si sia fissata un'udienza successiva per la trattazione. Si legge testualmente nella richiamata sentenza: "Nella specie, dall'accoglimento della tesi bifasica consegue che: a)-il provvedimento di rigetto della domanda di reintegrazione del possesso, pur essendo stato qualificato ordinanza dal pretore, aveva, invece, 7 natura di sentenza per il suo contenuto decisorio e definitivo, in quanto con esso non si era fissata l'udienza per la trattazione della causa di merito e si erano condannati i ricorrenti a rimborsare le spese processuali alla controparte;
b) il Tribunale (nella specie di Cagliari) incorso in errore perché avrebbe dovuto esaminare proposto contro tale provvedimento l'appello (sentenza) e non dichiararlo inammissibile sull'erroneo presupposto che questo fosse un'ordinanza contro la quale era esperibile soltanto il rimedio del reclamo.....". Nel caso che ne occupa, al contrario, di nulla può dolersi il IC in quanto il Tribunale di Caltagirone, proprio facendo riferimento alla decisione delle Sezioni Unite, ha dichiarato ammissibile l'appello e lo ha esaminato nel merito. Passando all'esame degli altri due motivi, con il primo Ai deduce "1omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulle prove". Osserva il ricorrente che il giudice d'appello aveva erroneamente contestato ad esso IC di non aver mosso alcuna specifica censura nei confronti del giudizio di carenza di prova, ritenuto punto centrale del provvedimento pretorile, laddove, al 8 stato fatto oggetto di contrario, tale punto era e III del I, II puntuali rilievi nei capi gravame di merito, con evidenziazione dei macroscopici errori in cui era incorso il primo giudice nell'applicazione dei principi che regolano l'onere e l'interpretazione delle prove. Rileva che in quella sede egli si era espressamente lagnato a) del parametro quantitativo adottato dal pretore secondo il quale non sussisterebbe diritto а tutela di uno spoglio modesto (senza però indicare rispetto a quale grandezza) e dell'aberrante logica ad esso sottesa;
b) dell'uso di argomenti petitori che aveva portato fuori strada il primo giudice sino all'inversione del principio dell'onere della prova come quando aveva rilevato la carenza di prova "della inconfigurabilità della previsione di cui all'art. 1144 CC, quale fatto impeditivo dell'acquisto"; c) della mutilazione del processo possessorio con la completa omissione della fase di merito. Puntualizza che, sostanzialmente, i giudici del merito avevano applicato il rigore interpretativo richiesto per le prove acquisite nella fase di merito, alla cognizione sommaria dei fatti della fase interdittale in ordine alla quale esso 9 ricorrente aveva formulato le opportune censure sulla valutazione delle prove in quella sede operata dal primo giudice. La censura non ha pregio. Premesso che punto centrale del provvedimento pretorile era la mancata prova da parte del ricorrente IC del possesso che intendeva tutelare, ha rilevato il giudice del gravame di merito che il predetto, nei confronti di siffatto giudizio espresso dal primo giudice, nessuna censura specifica aveva mosso in sede di appello. Del resto del tutto corretta era, ad avviso del Tribunale, la decisione del giudice di prime cure anche alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5299/81) secondo la quale, ai fini dell'accoglimento di un'azione di spoglio esperita a tutela di una servitù di passaggio, la prova del possesso della medesima non poteva essere desunta esclusivamente dall'esercizio del passaggio, che, qualunque ne fosse stata la frequenza, non era di per sé indicativo, in difetto di altri elementi di sussistenza degli elementigiudizio, della integrativi dell'asserito possesso (esercizio materiale della servitù e "animus possidendi"), ben potendo il passaggio essere stato consentito per 10 mera tolleranza. Né, ad avviso di quel giudice, l'attuale ricorrente aveva censurato il provvedimento pretorile sotto il profilo dell'affermato Contrapposto diritto del AN di recingere il proprio fondo. Premessa la correttezza di tale affermazione atteso che, ai sensi del combinato disposto degli il proprietario del fondo artt. 841 e 1064 CC, gravato di servitù di passaggio ha facoltà di chiuderlo pur essendo obbligato a lasciare libero e comodo l'ingresso ed il transito al proprietario del fondo dominante, nel caso di specie, secondo il giudice d'appello, da un lato il Pretore, in esito sopralluogo, avevaal rilevato che la larghezza discorsodella "Stradella" interpoderale in "consentiva), in maniera agevole, la percorribilità epossibilità di effettuare manovre" e la dall'altro lato il IC, nell'atto d'appello, aveva concordato con tale giudizio. A fronte, dunque, della mancanza di specifiche censure da parte del IC agli elementi di giudizio posti a base della impugnata decisione di prime cure, correttamente il Tribunale ha rigettato il gravame di merito, con motivazione fondata su apprezzamenti di fatto, scevra altresì da vizi logici e da errori di diritto e come tale incensurabile nell'attuale sede di legittimità. Con il secondo mezzo si denunzia, infine, "motivazione incongrua e travisamento" non avendo il Tribunale chiarito da quale argomento, testuale o implicito, avesse dedotto la convinzione che esso IC concordava sul giudizio espresso dal Pretore circa l'agevolezza del transito sulle superfici rimaste immuni dallo spoglio posto in essere dal AN. Rileva al contrario di avere per tutto il corso della causa lamentato il nocumento cagionato dallo spoglio in discorso al passaggio ed alle manovre degli autoveicoli (i quali prima erano in grado di invertire la marcia, mentre, a causa del comportamento dell'attuale resistente, per tornare indietro dovevano ora percorrere, stretti tra muri di recinzione, centinaia di metri in retromarcia). Anche tale ultima doglianza non si sottrae alla sorte delle precedenti. Come già esposto in occasione della disamina del secondo motivo nel provvedimento in data 14.9.93 il Pretore aveva rilevato che la larghezza della stradella interpoderale consentiva "in 12 maniera agevole la percorribilità e la possibilità di effettuare manovre". Nell'atto di appello la veridicità di tale affermazione di fatto non era stata contestata essendosi il IC limitato a considerare fuor di luogo "affermare che (era) comunque possibile manovrare", stante "la modesta entità" della riduzione e, più oltre, che non si poteva negare la reintegra soltanto perché ritenuto di modesta entità l'accertato spoglio. Come Osservato dal controricorrente, nulla fu detto dal IC а confutazione della "modesta entità" della riduzione e sul fatto, affermato dal primo giudice, che la stradella "consentiva in maniera agevole la percorribilità e le manovre", sicché correttamente il giudice d'appello ha potuto affermare che l'attuale ricorrente aveva concordato sulla valutazione di fatto del Pretore. In ogni caso la dedotta circostanza è del tutto irrilevante ai fini del "decisum" del Tribunale che è dipeso dal recepimento del giudizio di fatto pretorile, insindacabile in questa sede, e non di certo dalla circostanza che su di esso fosse o meno concorde il IC. Alla stregua delle svolte argomentazioni il 13 proposto ricorso va respinto nella sua integralità con la condanna del ricorrente alle spese di questo s giudizio, liquidate come da dispositivo. u A
P.Q.M.
il ricorso e condanna il La rigettaCorte, ricorrente al pagamento, in favore di VA spese del presente giudizio, che AN, delle 185.000 oltre a L.
2.000.000 liquida in L.... per onorari. France Ponderos Roma 25 gennaio 2001. Merrition extusare Alfred 80000 330000 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 2 A A M 2.9. MAR. 2001 O 2001 Serie R TE A TR ERE OF EN Roma r GIU a ELLE CANDL t D en 3 E L 1 IO h 62 330 CO FPIC ervizzi DIFILIPPO) tc to Gludiziari U S Regis en 4 Area 8 c razia Il Dirigente cln. 2 ) e N Il Responsabile Servizio aria G CH r (Dr. M. RAC (line (D.ssa M . p 14