Sentenza 10 ottobre 2003
Massime • 1
I provvedimenti di natura meramente ordinatoria, quali quelli del giudice dell'esecuzione emessi ex art.613 c.p.c. e destinati a risolvere le difficoltà di ordine materiale insorte nel corso della esecuzione, non possono essere impugnati con ricorso per cassazione che, se proposto, va, per l'effetto, dichiarato inammissibile, investendo un provvedimento affatto privo di contenuto decisorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/10/2003, n. 15176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15176 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. DI NANNI Francesco Luigi - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR PL SNC, con sede in Triggiano (Ba), domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato ROBERTA RUBINO con studio in 70125 BARI VIALE DELLA REPUBBLICA 112, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FIDIA SERRAMENTI SRL, con sede legale in Triggiano (Ba), in persona della sua amministratrice p.t. signora RO RI D'GN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LIMA 20, presso lo studio dell'avvocato MICHELE LO BIANCO, difesa dall'avvocato ANTONIO MOROLLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso il provvedimento del Tribunale di BARI, emesso il 20 novembre 2001 e depositato il 26 novembre 2001 (R.G. 5416/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11 aprile 2003 dal Consigliere Dott. Giacomo TRAVAGLINO;
udito l'Avvocato Roberta RUBINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso in fatto:
- che, con sentenza dell'11 maggio 1999, il Tribunale di Bari, nel giudizio promosso dalla società DI EN s.r.l. contro la società DI IC s.n.c., condannò quest'ultima all'abbattimento di una cabina di trasformazione dell'energia elettrica utilizzata nell'esercizio della propria attività commerciale, autorizzando l'attrice, in mancanza di adempimento della convenuta, a provvedere in luogo e a spese di quest'ultima;
- che, con atto di precetto notificato il 24 settembre 1999, la società DI EN intimò alla DI di procedere all'abbattimento del manufatto indicato in sentenza;
- che, successivamente, la DI propose ricorso ex art. 612 c.p.c., affinché fossero determinate le modalità di esecuzione dell'obbligo di fare "de quo";
- che, con ordinanza notificata il 31 dicembre 2000, il giudice dell'esecuzione specificò le modalità di attuazione dell'obbligo, disponendo che l'ufficiale giudiziario provvedesse a far eseguire a spese dell'esecutato la demolizione del manufatto oggetto della controversia;
- che - sulla premessa per cui il direttore dei lavori all'uopo nominato aveva, in sede di materiale esecuzione dell'ordine di demolizione, fatto presente che questa non sarebbe potuta avvenire senza causare danno alle cose contenute nel manufatto, e che l'improvvisa interruzione dell'energia elettrica avrebbe altresì causato danni all'attività produttiva in corso -, l'ufficiale giudiziario designato per l'esecuzione chiese al G.E. gli opportuni provvedimenti, onde eliminare le (pretese) difficoltà di esecuzione, giusta disposto dell'art. 613 c.p.c.;
- che il giudice dell'esecuzione, fissata la comparizione delle parti, e riservata all'esito la decisione, pronunciò il provvedimento oggi impugnato, disponendo che si procedesse, senza ulteriori indugi, all'attuazione dell'ordine di demolizione coatta del manufatto;
- che la società DI ricorre oggi per la cassazione del menzionato provvedimento sulla base di 3 motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Lo stesso ricorrente non nega che il provvedimento oggi impugnato sia stato emanato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 613 c.p.c., a seguito di una richiesta di determinazione delle modalità di esecuzione ed a seguito di una richiesta dell'ufficiale giudiziario che rilevava, in corso di esecuzione, l'insorgenza di "difficoltà nell'esecuzione stessa". Come già in passato ritenuto da questa Corte regolatrice, il provvedimento "de quo" deve qualificarsi di natura senz'altro ordinatoria (così Cass. n. 7727 del 1991), e lo stesso limite richiesto dalla giurisprudenza di legittimità affinché detto provvedimento non integri gli estremi di altro e diverso atto processuale - e cioè il non ampliamento della sanzione contenuta nella sentenza di condanna: Cass. n. 3041 del 1969 - deve dirsi, nella specie, del tutto rispettato, essendosi il giudice del merito limitato a confermare la statuizione originariamente disposta in sentenza, attenendosi rigorosamente al "decisum" adottato in quella sede (demolizione di una cabina elettrica), e limitandosi a esplicitare, con il provvedimento impugnato, il perché le difficoltà rappresentate dall'ufficiale giudiziario procedente, su indicazione della società esecutata e del direttore dei lavori, costituissero irrilevanti ostacoli di mero fatto alla (già legittimamente disposta) esecuzione. Non è pertanto predicabile, nel caso di specie, alcun "mutamento genetico" del provvedimento "de quo" (da decreto meramente ordinatorio in sentenza), non risultando in esso rappresentata alcuna questione attinente all'esistenza del diritto di procedere all'esecuzione ovvero alla portata sostanziale del titolo (per tali ipotesi, e per le conseguenze derivatene, cfr. Cass. n. 13287 del 1991, ove è rettamente indicato anche il mezzo di impugnazione legittimamente esperibile avverso provvedimenti consimili, e cioè l'appello; in argomento, adde, ancora, Cass, n. 4085 del 1978). Il ricorso va, per l'effetto, dichiarato inammissibile, investendo un provvedimento affatto privo di contenuto decisorio, ma caratterizzato, per converso, da un'evidente natura ordinatoria tanto sul piano formale che sostanziale, come tale non impugnabile con il rimedio straordinario ex art. 111 Cost. Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2003