Sentenza 29 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/10/2002, n. 15254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15254 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' AND 1 5 2 54/02 IN NOME DEL POPOLO ITA NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NZ TREZZA - Presidente R.G. N. 5581/00 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCID -Consigliere 0197/00 Cron.35523 Dott. Pietro CUOCO Consigliere GUGLIELMUCCI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Corrado Dott. Alessandro DE RENZIS - Consigliere Ud.24/05/02 ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: NAZIONALE I.N.P.D.A.I.- ISTITUTO PREVIDENZA PER I INDUSTRIALI, DIRIGENTI DI AZIENDE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORAZIO 31, rappresentato e difeso dall'avvocato COSTANTINO TONELLI CONTI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 2002 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2377 -1- rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta procura speciale atto notar BLASI LINDA di ROMA del 18.7.2000, REP. 70014; - resistente con procura
contro
MILUPA S.P.A.; - intimata e sul 2° ricorso n° 08197/00 proposto da: MILUPA S.P.A., in persona del legale rappresentante domiciliato in ROMA VIA pro tempore, elettivamente SARDEGNA 29, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO lo rappresenta e difende unitamente VASI, che all'avvocato FRANCESCO ROMANO' giusta delega in atti;
' controricorrente e ricorrente incidentale
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, FABRIZIOrappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA, FABIO FONZO ANTONIETTA CORETTI, gusta procura speciale atto notar BLASI LINDA di ROMA del 18.7.2000 rep.70015; resistente con procura -2- nonchè
contro
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA PER I I.N.P.D.A.I.- DIPENDENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI;
intimato avverso la sentenza n. 463/99 del Tribunale di VARESE, depositata il 19/06/99 R.G.N. 338/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato IZZO per delega TONELLI CONTI;
udito l'Avvocato VASI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. - -3- KITENUTO IN FATTO 1- che la s.pa. viiifupa, svolgente attività di comercializzazione della casa madre, é stata dall'IN, dall'epoca della sua costituzione, avvenuta 22.8.77, classificata ai fini previdenziali e contributivi nei settore commerciale, 2- cnc if predetto istituto,a segunto di istanza della stessa di inquadramento nei settore industriale, con connessa richiesta di beneficiare della fiscalizzazione degli oneri sociali, la ha riclassificata, con provvedimento del 5.95, con decorrenza dalla data anzidetta del 22.8.77, nel settore richiesto, negandole, tuttavia, il richiesto beneficio;
3- che la società stessa ha adito il Pretore per ottenere il richiesto inquadramento nel h settore industriale dal periodo di paga in corso al momento dell'istanza (20.3.95 ) cd iÏ riconoscimento dei diritto agli sgravi contributivi;
4- che f´ÎNľÑÀÍ, convenuto anche esso nei predetto giudizio, ha chiesto, in via riconvenzionale,che fosse accertata la natura industriale dell'attività svolta daiia Milupa sin dalla sua costituzione, chiedendo la condanna della stessa a corrispondergli i contributi dovutigli da tale epoca nei limiti della prescrizione maturata per gli stessi;
5- che l'IN ha in scdc di ricorso amministrativo, limitato l'inquadramento della Milupa al periodo di paga in corso all'istanza di riclassificazione (1.3.95), confermando ia non spettanza degli sgravi contríðutivi;
6- che i provvedimenti adottati dall'istituto previdenziaic sono stati confermati dalla decisione del i'retore; i 7- che il Tribunale di Varese con sentenza del 19.6.99, ha rigettato l'appello il quale principalc proposto dall'INPDAI, che sosteneva che l'inquadramento della Milupa nel settore industriale dovesse aver decorrenza dalla costituzione della stessa, come riconosciuto dali IN con i¡ provvedimento successivamente modificato, ritenendo che : a- ai sensi dell'art.2195 cc. l'attività assolutamente prevalente svolta dalla Milupa fosse quella di commercializzazione dei prodotti della casa madre, atteso che la partecipazione al capitale sociale dell'impresa commerciale da parte dell'impresa produttrice non rendeva l' attività svolta dalla prima ausiliaria di quella esercitata dalla scconda, in quanto l'agevolazione dell'attività dell'impresa industriale cra đi mero fatto ma non modificava la diversità ontologica del tipo di attività svolta ex art.2195 cc.; b- nclia specic, il Pretorc, correttamente aveva richiamato il terzo comma acil art.49 1.88/89, che prevede quale regime transitorio ia permanente validità dei provvedimenti di classificazione assunti sulla base della precedente normativa, in quanto trattavasi di provvedimenti di classificazione assunti legittimamente suÏÏa scorta della effettiva natura commerciale dell'impresa; c- comunque, sarcbbc applicabile l'art. 3, comma 8, 1.333/95- che prevede che i provvedimenti classificatori operati dall'IN,su richiesta dell'interessato abbiano effetto dai periodo di paga in corso aiia data di notifica dei provvedimento o della richiesta dcii interessato, c non quindi, come preteso dali iNi'DAI, dai momento della costituzione della società; tale normativa andava applicata anche per i rapporti, come quello in esame, per i quali pendeva, in via amministrativa, una controversia con l'IN; d- si era, pertanto, in presenza di una modificazione della classificazione della Milupa dai settore commercio al settore industria operata in relazione ad un rapporto sottoposto all'art. 3 i. 333/95, atteso chc, ai momento dežja entrata in vigore della legge, pendeva controversia amministrativa sul punto, dovendo escludersi, come sostenuto dall'INPDAI, che oggetto di contestazione giudiziale fosse un provvedimento dell'IN di carattere ricognitivo, emanato nel 1977 e quindi precedente alla I.n.88/89, in quanto il provvedimento oggetto della presente controversia era quello adottato dall'IN ncl 1995; andava e- che ha rigettato, inoltre, l'appello incidentale della Milupa diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto agii sgravi contributivi, attesa ia natura industriaic acila stessa, dai momento dei provvedimento di riclassificazionc, avendo ii Prctorc correttamente escluso la natura manifatturiera dell'attività, avendo la società, nella domanda del 20.3.95, evidenziato di aver come oggetto sociale la distribuzione e la commercializzazione in esclusiva dei prodotti della casa madre;
8- che l'INPDAI chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da quattro motivi cui resiste la spa Milupa con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale;
RITENUTO IN DIRITTO 1- che il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 cpc;
principale 2- che, con il primo motivo dei ricorso principale, if ricorrente acnuncia manifesta ¡¡¡ogicita ca incocrenza acila motivazione ácÏÏa scntenza impugnata circa un punto decisivo;
violazione per extrapetizione degli art. 99 e 112 cpc, ed addebita al Tribunale di aver riconosciuto natura commerciale all'attività espietata dalla spa Milupa, dalla sua costituzione sino al provvedimento di riclassificazione dell'IN del 18.5.95, nonostante che la natura di attività industriale non fosse oggetto di controversia fra le parti, vertendo invece il contrasto fra le stesse esclusivamente in ordine alla decorrenza di tale attività, ed affermando, contraddittoriamente, la natura ontologicamente commerciale dcila stessa, riconoscendo, poi, ia dccorrenza di quella industrialc dai predetto provvedimento di riclassificazione dell'IN;
3- che con il secondo motivo denuncia violazione dell'art.3, comma 8, 1. 335/95, 34 dpr 797/ 55, 1.88/89; vizi di motivazione;
ed addebita al Tribunale di aver ignorato che l'inquadramento ex art 34 dpr 797/55 ha valore solo ricognitivo ed csso può in ogni momento esser rivisto dall'IN , mentre i provvedimenti classificatori adottati ai sensi dell'art.49 l.n.88/89 hanno efficacia per l'intero ordinamento previdenziale ed, ad differenza dei primo, non possono avere valore retroattivo;
l'art. 3, comma 8, 1.335/95 ċ inapplicabiic, perché presuppone un inquadramennto effettuato ai sensi dell'art.49,c.1 e 2,1.n.88/89; 4- che con il terzo motivo denuncia violazione dell'art.49, c.3,1.88/89, dell'art.2195 cc., 4 1.44/73, c 49, comma 1, lett. a), 1.88/89; vizio di cxtrapetizione, ribadendo con tale censura quanto già dedotto con il primo motivo in relazione all'assenza di contrasto fra ic parti in ordine alla natura industriale dell'attività espietata dalla Milupa;
la questione della decorrenza dell´inquadramento in relazione a talc attività deriva da un errore commesso dall'IN al momento della sua classificazione iniziale e tardivamente dallo stesso accertato;
neanche la circolare n.321 /94 legittima l'inquadramento nel settore commerciale per il periodo anteriore al 1995; 5- che con il quarto motivo solleva eccezione d'incostituzionalità dell'art. 3, comma 8, 1.335/95, sostenendo che tale norma, se interpretata come applicabile LC prescindendo da inquadramenti avvenuti ai sensi dell'art.49 1.88/89, comportrcbbc chc, a seguito di inquadramento, meramente discrezionaic da parte dell'IN,& 20 un istituto previdenziale graverebbe il carico contributivo nonostante ia insussistenza o la esiguità della contribuzione in suo faore;
6- che le censure,da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione ed interdipendenza, sono fondate nei limiti di seguito indicati;
7- che va rilevato che il punto controverso oggetto dell'appello principale da parte dell'INPDAI concerne la decorrenza dell'inquadramento nel settore industriale dciia spa Milupa- chc, secondo taic istituto, deve necessariamente risalire all'inizio dcil'espletamento dell'attività da parte dcila stessa ( 27.8.77)- c non può decorrere, come sostiene detta società, dal periodo di paga in corso al momento in 3 cui essa fece istanza di riclassificazione (1.3.95) in base all circolare n.321 del 1994 dell'IN, come previsto dal comma 8 dell'art. 3 della 1.88/89; 8- che, tanto premesso, va rilevato che il Tribunale, asserendo che sin dal suo inizio la predetta società ha sempre espictato attività ontologicamente commercialc non 2 puale è incorso in un vizio di extra petizione, che consiste in una decisione del giudice من non sorretta da una postulazione or giudizio delle parti, intendendo, esso, con tale argomentazione, rendere la sua decisione proprio in merito al punto controverso della decorrenza della attività di tipo industriale;
9- che è errato ritenere che l'attività esercitata dalla Milupa possa esser inquadrata fra quelle di tipo industriale dal periodo di paga in corso dal momento in cui fu su̸, an inigiahra istanza della stessa, presentata, sulla scorta della predetta circolare n. 321/94, istanza di riciassificazione,per cffetto dell'art. 3, comma 8,1.335/95 che non trova applicazione nei caso di specic;
10- che in proposito questa Corte ha ritenuto che, in materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, la norma in questione na efficacia sostanzialmente interpretativa e chiarificatrice dell'art.49 della 1. 88/89 e riconosce la natura di provvedimenti amministrativi in senso tecnico, costitutivi non meramente ricognitivi degli effetti giuridici degli atti di classificazione adottati dall'IN ai sensi della norma citata;
tale norma interpretativa non si riferisce, nonostante la sua prevista efficacia anche rispetto ai rapporti per i quali pendano controversic, agli atti relativi al quadro normativo anteriore all'art.49 1.88/89, che avevano (con l'eccezione dei decreti ministeriali cosiddetti di aggregazione emanati ai sensi dell'art.34 t.u. 797/55 sugli assegni familiari) mero carattere ricognitivo non soggiacevano a particolari formalità e potevano ' concretizzarsi nella stessa pretesa giudiziale al pagamento di somme maggiori (a. 11809/00, 2319/98); 11- chc,come risulta dalla decisone n. 5928 197, la norma in questione è chiaramente dettata per la disciplina delle riqualificazioni disposte nel regime transitorio dall'INI'S secondo i criteri di cui alla 1.88/89, con la conseguenza che da essa restano esclusi tutti i provvedimenti estranei alla nuova classificazione;
12- che alla stregua degli atti di causa conoscibili dalla Corte, il primo provvedimento di riclassificazione che riconosceva natura industriale all'attività svolta dalla Milupa sin dalla sua costituzione (22.8.77) non risulta adottato dall'IN per porre fine al regime transitorio con applicazione dei nuovi criteri previsti dalla 1.88/89, essendo questo il presupposto per l'applicabilità dell'art.3 cit., ma piuttosto in accoglimento dell'istanza che sollecitava il riconoscimento della natura industriale dell'attività espletata ( sulla base di una circolare dell'IN da cui potevano trarsi utili elementi per ottenere la classificazione richiesta) anche in relazione al beneficio dello sgravi contributivo;
13- che, attesa la incontroversa natura industriale dell'attività espletata dalla Milupa, mancando, come si è detto, il presupposto per l'applicabilità dell'art. 3, la decorrenza della stessa coincide con il suo inizio (22.8.77), come rilevato dai primo atto dell'IN, avente, evidentemente, valore ricognitivo alla stregua dei criteri vigenti anteriormente alla i.n.88/89; 14- che il ricorso principale merita pertanto accoglimento;
15- che deve rigettarsi quello incidentale, con il quale si censura il convincimento del Raporte delle Thiwa Tribunale in ordine all'insussistenza di un'attività direttamente partecipativa rispetto a quella produttiva dei beni da essa commercializzati, necessaria per bcncficiare degli sgravi contributivi: la ricorrente, sostenendo che essa partecipa direttamente all'attività primaria del gruppo, si limita a contrapporre la propria valutazione a quella insindacabile, nella presente sede, del Tribunale, in assenza di denuncia di vizi logici o di motivazione;
16-la sentenza va quindi, nei limiti predetti, cassata e la causa rimessa ad altro giudicc
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglic per quanto di ragione il ricorso principaic e cassa, in relazione allo stesso la sentenza impugnata;
rigetta il ricorso incidentale;
rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Milano. Roma 24 maggio 2002 Il Consigliere es. Corrado Saykel ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI Il Presidente REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA ША ИШ NZ RE O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 29 OTT 2002 IL CANCELLIERE ИН ИШ