Sentenza 23 gennaio 2002
Massime • 1
L'accertamento della non conformità delle condotte degli iscritti a ordini professionali (nella specie degli avvocati) ai canoni di dignità e decoro professionale è rimesso agli ordini medesimi, che hanno il potere di emanare norme di deontologia che gli iscritti sono tenuti ad osservare sotto pena di applicazione di sanzioni disciplinari; l'autonomia degli ordini rende inammissibile la censura di violazione di legge avverso la decisione resa in sede di impugnazione dal Consiglio Nazionale Forense.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/01/2002, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMANO PANZARANI - Primo Presidente f.f. -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente di sezione -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - rel. Consigliere -
Dott. ETTORE GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE BE DO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso lo L'ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA ITALIANA, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO TRAPANI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO;
- intimati -
nonché contro a seguito di ordinanza dibattimentale di integrazione del contraddittorio nei confronti di
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimato -
avverso la decisione n. 1/00 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 16/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/01 dal Consigliere Dott. Francesco SABATINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo, rigetto del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Aldo De Benedictis fu incolpato di aver difeso la società C.e.i. nelle udienze istruttorie e collegiale, precedenti la dichiarazione di fallimento e, contemporaneamente una cospicua serie di creditori, dei quali aveva raccolto, dietro retribuzione, le domande di insinuazione al passivo.
Con decisione del 10 novembre 1997 il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano dichiarò non luogo ad applicare sanzioni disciplinari ed avverso tale decisione propose ricorso il Procuratore generale presso la Corte di Appello del luogo.
Con la pronuncia, ora gravata, del Consiglio Nazionale forense l'incolpato è stato riconosciuto responsabile dell'addebito ed è stato condannato alla sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di due mesi.
Detto giudice è pervenuto a tale decisione osservando che l'incolpato "pacificamente assunse il patrocinio di parti in stridente contrasto di interessi: da una parte difese la società C.e.i. e dall'altra i creditori della stessa, che avevano sborsato denaro perché vittime di attività truffaldine poste in essere dagli amministratori della C.e.i.".
Il C.n.f. ha ritenuta adeguata la suindicata sanzione "in considerazione della entità del fatto, delle modalità dell'azione, interrotta dall'arresto dell'avv. De Benedictis, della personalità non gravata di precedenti del condannato".
Per la cassazione di tale decisione quest'ultimo ha proposto ricorso, affidato a due motivi. Con ordinanza del 1^ dicembre 2000 la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore generale presso questa Corte: adempimento che è ritualmente stato eseguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso il ricorrente deduce che l'affermazione di responsabilità, cui la pronuncia gravata, è pervenuta, è carente di motivazione essendo essa manifestamente apodittica e, con il secondo, genericamente, violazione di legge, ed a sostegno di quest'ultimo osserva: l'addebito di assunzione contemporanea del patrocinio di parti in conflitto di interessi è insussistente essendo il procedimento per la dichiarazione di fallimento diverso da quello, successivo, di accertamento del passivo;
la semplice redazione di talune istanze di insinuazione al passivo, dettata da scopi umanitari, non comportò lo svolgimento di alcuna attività di difesa;
l'aver ottenuto il rimborso di spese borsuali non equivale a percezione di onorari;
insussistenti sono gli addebiti di aver omesso di fornire indicazioni in ordine agli organi della curatela e di aver trattenuto istanze di insinuazione senza che su di esse fosse stata apposta la data.
I due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
In punto di responsabilità - il solo investito dal ricorso - la pronuncia gravata ha ritenuto fondata l'incolpazione sull'unico rilievo che l'odierno ricorrente pacificamente assunse il patrocinio di parti (la debitrice società C.e.i., poi dichiarata fallita, ed i creditori di essa) in stridente contrasto di interessi: dal che segue l'inammissibilità delle censure, oggetto del secondo motivo, che involgono questioni diverse.
Tanto premesso, deve ribadirsi che le decisioni del C.n.f., ricorribili per cassazione, a norma dell'art. 56 del r.d.l. 27 novembre 1933 n.1578, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, sono suscettibili di sindacato da parte della Corte di cassazione, quanto al vizio di motivazione, in base all'art. 111 cost. e soltanto allorché la motivazione manchi affatto o non si presenti logicamente ricostruibile o sia priva di congruenza logica rispetto ai fatti accertati dal giudice, quali risultano dalla decisione impugnata (da ultimo, in tal senso, Cass. sez. un. nn. 175 del 1999 e 150 del 2001): vizi, questi, nella specie insussistenti, avendo il C.n.f. dato, ancorché sinteticamente, ragione del proprio convincimento.
Quanto alla dedotta violazione di legge deve rilevarsi che, a norma dell'art. 38 primo comma r.d.l. 27.11.1933 n. 1578, convertito in legge 22.1.1934 n. 36, sono sottoposti a procedimento disciplinare gli avvocati che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale.
L'accertamento della non conformità delle singole condotte a tali canoni - ove, come nella specie, non operata, direttamente ed in astratto, dal legislatore, come invece avviene per le incompatibilità (art. 3 stesso r.d.l. n. 1578/33), - è rimessa, per ragioni anche di carattere storico che non è necessario richiamare, all'autonomia degli ordini professionali, enti esponenziali della categoria, che sono pertanto non soltanto gli organi deputati, in via amministrativa (consigli locali) o giurisdizionale (consiglio nazionale forense) ad applicare le sanzioni previste - queste si - dalla legge (artt. 40 ss. r.d.l. n. 1578/33 ma anche ad enunciare le regole di condotte, che i singoli iscritti sono tenuti ad osservare sotto pena di applicazione di dette sanzioni organi, dunque, anche, ed in tal senso, di produzione normativa all'interno della categoria, il fondamento della quale si rinviene, oltre che nella legge professionale, altresì nel riconoscimento costituzionale delle formazioni sociali, nelle quali l'uomo svolge la sua personalità, e nei connessi diritti e doveri (art. 2 della carta costituzionale). L'autonomia degli ordini professionali - più volte affermata da questa C.S. (sez. un. nn. 8239/93 e 12723/95) - comporta l'inammissibilità della censura di violazione di legge, così come formulata: il ricorrente, infatti, non solo non ha specificato, com'era suo onere a norma dell'art. 366 primo comma n. 4 c.p.c., le norme pretesamente, violate, ma mostra di non considerare detta autonomia ed in definitiva oppone, alla valutazione di non conformità operata dalla decisione impugnata, l'opposta valutazione della propria condotta.
Il ricorso deve pertanto essere respinto, senza provvedimenti sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 25 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2002